AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2007.118
Data decisione, Autorità: 24.04.2007, TRAM
Titolo: Ricovero coatto urgente in ambiente psichiatrico
Incarto n. 52.2007.118
Lugano 24 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione 28 marzo 2007 (no. 2007/3) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 marzo 2007 con la quale il dr. med. __________ del SPS di __________ ha disposto il suo ricovero coatto urgente alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC);
viste le risposte:
16 aprile 2007 della commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;
18 aprile 2007 della CPC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 marzo 2007 RI 1 ha sollecitato l'intervento della polizia, denunciando un complotto in famiglia volto a sopprimere la prozia. Intervenute senza riscontrare nulla di anormale, le forze dell'ordine hanno chiesto un consulto psichiatrico al dr. __________ del SPS __________, il quale ha visitato RI 1 ordinandone poi il ricovero coatto urgente presso la CPC, in quanto affetto da uno scompenso psicotico acuto con delirio di persecuzione.
B. Mediante ricorso 14 marzo 2007 RI 1 è insorto contro il ricovero dinanzi alla Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando il provvedimento.
Dopo esser stato sentito dalla commissione, il ricorrente è stato sottoposto ad esame specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 28 marzo 2007 la CGASP ha respinto il gravame.
C. Il 10 aprile 2007 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva della libertà. A suo parere, sia il ricovero coatto che l'attuale degenza alla CPC sono ingiustificati, siccome fondati su informazioni e valutazioni errate.
D. La CGASP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni che impongono il mantenimento della misura coercitiva osteggiata dall'insorgente.
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori. La situazione dell'insorgente è stata appena esaminata dal dr. __________ nell'ambito del procedimento ricorsuale di prima istanza. Non occorre quindi esperire ulteriori valutazioni, insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso di urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Per le persone tutelate è inoltre competente il tutore (art. 22 cpv. 2 LASP).
Il Direttore del settore o lo psichiatra curante possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione dell'utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale (art. 20 cpv. 2 LASP).
La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
La decisione di collocamento dell'8 marzo 2007 si inserisce nel contesto di questa ideazione delirante a carattere paranoide, accompagnata da un importante stato di ritiro sociale.
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 28 marzo 2007, la CGASP ha confermato la misura. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro dr. __________, il quale ha rilevato che al momento della visita il paziente presentava una evidente sintomatologia psicotica, caratterizzata da diffidenza, perplessità, reticenza, interpretatività, scollamento dalla realtà, totale inconsistenza progettuale, massiccia assenza di critica della situazione e notevole mancanza di coscienza della gravità del proprio stato. Sul piano diagnostico, il medico specialista ha confermato la sussistenza di un inquietante scompenso psicotico di registro schizofreniforme, che rende indispensabile l'applicazione del progetto terapeutico proposto dai curanti della CPC, mirante a favorire la risoluzione sintomatica e la pianificazione di una presa a carico ambulatoriale. Il menzionato professionista ha quindi condiviso la necessità del ricovero, stante la consistenza del disturbo psichico di cui soffre il ricorrente, probabile esordio di una schizofrenia con pessimo adattamento psico-socio-occupazionale.
Questa valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare l'insorgente.
Dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura d'urgenza, qualora dovesse perdurare la necessità del trattenimento la CPC dovrà tuttavia provocare l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario ex art. 20 LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP, nonché il consid. 2.2. che precede).
Per questi motivi,
visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50 e 52 LASP;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giudizio.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
Intimazione a:
.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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