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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.148
Data decisione, Autorità: 06.03.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00148
Lugano 6 marzo 1997/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 19 agosto 1996 di
__________, Lugano
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 13 agosto 1996 di stralcio di un precedente reclamo presentato contro l’atto di pignoramento __________ emesso nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante da
viste le osservazioni 3 e 4 settembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto
A. Con verbale di pignoramento __________ l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante diversi beni mobili depositati a suo nome presso la ditta di traslochi __________.
B. Con reclamo 9 agosto 1996 __________ ha chiesto l’annullamento del predetto atto di pignoramento sostenendo che determinati beni ivi elencati, ossia :
posizione II.1.
un televisore grande LOEWE
no. due tappeti grandi
un divano a tre posti pelle nera
un divano a due posti pelle nera
no. 1 letto laccato nero con rete
no. 1 mobile laccato nero da sala
no. 1 armadio con ante rosse
no. 1 libreria bianca
no. 1 tavolino da sala
sono di proprietà di __________.
Il debitore ha poi sostenuto che gli ulteriori oggetti elencati in seguito sono beni personali impignorabili:
posizione II.2.
un televisore piccolo Philips
una poltrona relax in pelle nera
due lampade da giardino
2 lampada da tavolino
8 cartoni con libri
n. 1 plafoniera bianca
n. 2 tappeti da bagno (uno bianco e uno nero)
n. 1 piumone singolo
n 1 copriletto rosso
C. Il 12 agosto 1996 l’UE di Lugano ha parzialmente modificato l’atto di pignoramento __________, inserendo per le posizioni 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 14 la procedura di rivendicazione ex art. 106/107 LEF, e l’ha intimato alle parti in annullamento e sostituzione di quello emesso il __________.
D. Con decisione 13 agosto 1996 l'UE di Lugano ha poi stralciato il reclamo limitatamente alla posizione II. 1 (beni dichiarati di terzi), mentre l’ha mantenuto in vigore limitatamente alla posizione II.2 (beni pretesi impignorabili ex art. 92 LEF).
E. Contro la predetta decisione si è nuovamente aggravato __________ con atto 19 agosto 1996, rilevando che l’UE di Lugano ha riproposto gli oggetti rivendicati da terzi nel nuovo atto di pignoramento 12 agosto 1996, nel quale va inclusa anche una lampada alogena (n.8), che non era stata indicata nell’atto di pignoramento 7 agosto 1996 e di cui aveva dato comunicazione telefonica all’UE, ma che questi oggetti restano comunque di proprietà di una terza persona e non possono essere oggetto di pignoramento presso il reclamante.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 106 LEF quando una cosa che si trova in possesso del debitore, venga indicata dal medesimo come proprietà o come pegno di un terzo, o sia rivendicata da un terzo a titolo di proprietà o di pegno, l’ufficio ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.
In pari tempo è assegnato al creditore ed al debitore un termine di dieci giorni per contestare presso l’ufficio la pretesa del terzo.
Non avvenendo alcuna contestazione, la pretesa del terzo si ha per riconosciuta.
Secondo l’art. 107 LEF se il creditore o il debitore contesta la pretesa del terzo, l’ufficio invita quest’ultimo a farla valere in giudizio entro dieci giorni.
Se il terzo ottempera all’invito, il giudice sospende l’esecuzione riguardo all’oggetto contestato sino alla definizione della controversia. Durante la sospensione non decorrono i termini dell’articolo 116 LEF.
b) Nel verbale di pignoramento __________, emesso in sostituzione e parziale modifica di quello datato __________, l’UE di Lugano ha correttamente inserito la procedura di rivendicazione ex art. 106/107 per gli oggetti della posizione II.1. (n. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 14). Avendo __________ contestato la proprietà di __________, quest’ultima con azione ex art. 107 LEF di data 2 settembre 1996 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano l’accertamento del suo diritto di proprietà sugli oggetti predetti.
Pertanto fino alla definizione della controversia l’esecuzione relativa agli oggetti contestati non può essere proseguita: la questione è comunque del tutto priva di interesse per il reclamante, trattandosi di res inter alios acta nel senso che riguarda esclusivamente ____________________ da una parte e la creditrice procedente __________.
a) Ex art. 92 n. 1 LEF sono esclusi dal pignoramento gli abiti e gli effetti necessari per l’uso personale del debitore e della sua famiglia, gli attrezzi di cucina, gli utensili di casa e i mobili, in quanto siano indispensabili al debitore e alla sua famiglia.
Secondo l’art. 92 n. 3 LEF sono pure esclusi dal pignoramento gli arnesi, gli strumenti e i libri, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione.
b) Il reclamante ha sostenuto che gli oggetti elencati nel verbale di pignoramento sotto la posizione II.2 con i n. 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 (cfr. narrativa fattuale sub B.) sono beni personali e pertanto impignorabili, senza tuttavia fornire motivazione alcuna.
Pertanto, non avendo __________ sostenuto che tali oggetti sono indispensabili a lui e alla sua famiglia, né che sono necessari per l’esercizio di una professione e ritenuto d’altronde che essi si trovavano già depositati presso la ditta di traslochi __________, per cui non ne viene fatto uso, non possono essere considerati impignorabili ex art. 92 LEF n. 1 e n 3 LEF.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 106/107 LEF
pronuncia
Il reclamo 19 agosto 1996 di __________, concernente gli oggetti alla posizione II.2 (n. 2, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18 e 19) indicati sull’atto di pignoramento 6/7 agosto dell’UE di Lugano è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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