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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2007.172
Data decisione, Autorità: 25.05.2007, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degi atti
Incarto n. 60.2007.172
Lugano 25 maggio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.5.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2, __________ (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 14/15.5.2007 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica il proprio accordo all’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 10/16.5.2007 presentate dal procuratore generale e dal procuratore generale aggiunto, mediante le quali preavvisano favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
In data 29.2.2007 il Consiglio di Stato ha aperto un’inchiesta disciplinare a suo carico (risoluzione n. __________), affindadola alla IS 1, qui istante.
In relazione al procedimento disciplinare, la __________ incaricata chiede ora di poter accedere agli atti del procedimento penale. Il Ministero pubblico e l’interessato hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nel presente caso, oltre che per l’accordo delle parti interessate, l’istanza va accolta in quanto è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come espressamente previsto per casi simili nei lavori legislativi preparatori (Rapporto della speciale commissione del parlamento dell’8.11.1994 p. 19).
L’istanza è accolta. La __________ istante si metterà in contatto con il Ministero pubblico per esaminare gli atti presso la sede di quest'ultimo.
Considerate le particolarità del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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