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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.139
Data decisione, Autorità: 27.01.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00139
Lugano 27 gennaio 1997 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 26 luglio 1996 di
patr. da: avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro decretato
il 19 luglio 1996 dal Pretore del Distetto di Lugano, Sezione 4, su istanza di
patr. da: Studio legale __________
viste le osservazioni: - 7 agosto 1996 di __________
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto
A. Il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, con decreto 19 luglio 1996 ha sequestrato “tutti i beni mobili siti nell’appartamento e nel garage c/o posto auto adesso relativo del Signor __________.
Il tutto fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione.”
B. Il 22 luglio 1996 l’UE di Lugano ha sequestrato al reclamante tra l’altro un’autovettura __________ mod. 6.95, Km 14’700.--, valutata Fr. 50’000.-- (posizione n. 62 del verbale di sequestro). L’autovettura è stata presa in custodia dall’UE e depositata presso il __________.
C. Con reclamo 26 luglio 1996 __________ ha contestato la decisione dell’UE di Lugano di prendere in custodia la vettura e di depositarla presso il predetto garage. Egli ha inoltre dichiarato che l’automobile gli occorre per gli spostamenti legati alla sua professione di giornalista e scrittore. Dall’uso del veicolo non deriva nemmeno un eventuale deprezzamento, atteso che si tratta di una __________ del mese di giugno 1995 che ha percorso km 14’700, il che dimostra che ne viene fatto un uso inferiore alla media. Il deposito comporta inoltre una spese giornaliera di Fr. 12.-- ed il garage ha già fatto valere un diritto di pegno commerciale per queste spese.
D. Con le sue osservazioni la sequestrante ha rilevato di avere versato all’UE di Lugano Fr. 8’000.-- a copertura delle spese di sequestro e di custodia per un minimo di due anni. Essa ha poi ribadito l’intenzione del reclamante di sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni nei suoi confronti, trafugando tutti i beni a lui intestati, per cui è necessaria la custodia presso terzi dell’autovettura, unico bene che la creditrice è riuscita a sequestrare. Questa può essere danneggiata o deprezzata. Nel giro di due anni, considerando che un veicolo percorre km 20’000 all’anno, il valore non sarebbe superiore a Fr. 25’000.--, oppure potrebbe venire ceduta a terzi, i quali, non essendo a conoscenza della fattispecie, sarebbero protetti dalla buona fede. __________ ha poi sostenuto che il reclamante può risolvere altrimenti le sue esigenze di trasporto.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
F. Interrogato formalmente il reclamante ha ribadito che la vettura gli serve, oltre che per spostarsi da __________ a __________ anche per il suo lavoro, dovendosi infatti recare a __________ e a __________ per incontrare il suo socio in affari.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 275 LEF il sequestro si esegue secondo le prescrizioni stabilite per il pignoramento dagli art. 91 a 109.
Secondo l’art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio.
L’art. 98 cpv. 2 LEF dispone che le altre cose possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta. Il debitore ne può fare l’uso consueto (cfr. Fritzsche/Walder, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht nach Schw. Recht, vol. I, Zurigo 1984, n. 30 p. 291).
Secondo il cpv. 3 dell’art. 98 LEF gli oggetti mobili sotto sequestro sono collocati in custodia dell’Ufficio o di un terzo se l’Ufficiale reputa il provvedimento opportuno o se il creditore dimostra che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.
b) Il reclamante ha sostenuto che in casu non vi è pericolo di distrazione dell’autovettura e nemmeno di deprezzamento, trattandosi di una __________ del 1995, con la quale ha percorso in un anno km 14’700, facendone pertanto a suo dire un uso inferiore alla media.
Dal verbale di pignoramento risulta che il veicolo in oggetto è stato valutato Fr. 50’000.--, a fronte di un valore a nuovo attorno a Fr. 85'000.--, per cui già al momento della stima il funzionario dell’UE di Lugano ha tenuto conto del deprezzamento, senza che il debitore vi si opponesse.
__________ ha dal canto suo dichiarato di avere assicurato la vettura con casco totale. Tale assicurazione non tutela tuttavia dal deprezzamento del veicolo e la comune esperienza insegna che anche l’uso accurato di un’automobile comporta una certa svalutazione (cfr. Rep. 1991 p. 397 i.f.). Attualmente la __________ si trova in custodia presso un garage e non vi è motivo di credere che il responsabile lasci che il veicolo si deteriori a causa dell’inattività. E` d'altro canto vero che il debitore cui è lasciata la custodia dei beni sotto sequestro può utilizzare gli stessi nel modo consueto.
L’ipotesi di una normale usura non basta quindi da sola a sottrarre i beni alla custodia del debitore. La sottrazione dei beni alla custodia del debitore può infatti avvenire solo se la svalutazione dell’oggetto in seguito all’uso appare oggettivamente inopportuna. Considerato che l’escusso ha dichiarato di usare la vettura non solo per spostamenti brevi, ma pure per recarsi a __________ e a __________ per lavoro e che già dopo un anno il veicolo è stato stimato Fr. 50’000.--, l’UE di Lugano non ha ecceduto i limiti del suo apprezzamento, decidendo di dare in custodia l’autovettura ritenendola suscettibile di svalutarsi eccessivamente, ritenuto che l'uso prospettato eccede l'uso normale così come inteso dal diritto esecutivo, avuto anche riguardo alle distanze non indifferenti all'estero e al rischio accresciuto di danni riconducibile anche alla non più giovane età (1920). Va poi rilevato che, prestando cauzione ex art. 277 LEF, il reclamante potrà riavere l’automobile (cfr. Rep 1991 p. 394).
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 98 cpv. 3 LEF
pronuncia
Il reclamo 26 luglio 1996 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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