AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.134
Data decisione, Autorità: 27.01.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00134
Lugano 27 gennaio 1997 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 25 luglio 1996 di
Contro
l’operato dell’UEF del Distretto di Riviera
in materia di prosecuzione dell'esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il 17 aprile 1996 l’UEF del Distretto di Riviera ha notificato a __________ il precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________ per Fr. 1'035.30 oltre accessori;
che il debitore ha interposto tempestiva opposizione;
che con atto (doc. 8) qualificato "decisione", di data 20 maggio 1996, __________, richiamato l'art. 124a cpv.1 dell'Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste del 1° settembre 1967 (OSP, in: RS 783.01), si è così espressa:
"1. Il CP [Conto postale] n. __________ è stato soppresso.
Le ingiungiamo di versare l'importo scoperto (...) entro 30 giorni dal ricevimento della presente decisione.
In applicazione dell'art. 80 LEF per l'importo di Fr. 985.30 + l'interesse passivo del 9% dall'8.3.1996 + Fr. 20.-- tassa amministrativa e Fr. 70.-- di spese esecutive pronunciamo il rigetto definitivo dell'opposizione fatta al PE n. __________ dell'UEF di Riviera.
La decisione viene notificata per lettera raccomandata in due esemplari.
La presente decisione può essere impugnata entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, mediante ricorso alla __________. (...) La decisione impugnata va allegata al ricorso. Nel caso in cui quest'ultimo venga respinto, le spese di procedura (di regola dai 500.-- ai 1'000.-- franchi) sono addossate alla parte soccombente";
che l'escusso non ha impugnato la "decisione" (doc. 9);
che la precettante ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione (doc. 10);
che con provvedimento 15 luglio 1996 l'UEF del Distretto di Riviera ha reso noto alla creditrice che non vi sono i presupposti per la prosecuzione dell'esecuzione, atteso che nella decisione di rigetto dell'opposizione non è ravvisabile prima facie un titolo esecutivo ex art. 80 LEF;
che con tempestivo reclamo __________ ha chiesto l'annullamento del provvedimento 15 luglio 1996 dell'UEF del Distretto di Riviera e conseguente ordine di proseguire l'esecuzione in via di pignoramento, protestate spese e ripetibili;
che la reclamante assevera in sostanza che l'organo d'esecuzione non può sindacare il contenuto materiale di una sentenza amministrativa cresciuta in giudicato per difetto di impugnazione;
che "nel caso specifico, l'UEF ha esaminato la base legale della decisione del 20 maggio 1996 e, in particolare, le norme sulle quali l'__________ fonda la sua competenza di rendere tali decisioni. L'UEF si è ugualmente chinato sul modo utilizzato dalle __________ per argomentare, nella propria decisione, la loro qualità di autorità amministrativa federale. Ne ha concluso che non si poteva ravvisare un titolo esecutivo nella decisione della DCP. Agendo in un tale modo, l'Ufficio si è dunque pronunciato sulla validità materiale e sul contenuto del titolo di rigetto, anziché sulla competenza dell'autorità che l'ha emesso";
che con osservazioni 30 luglio 1996 l'UEF del Distretto di Riviera si è rimesso alla decisione dell'Autorità cantonale di vigilanza;
che, contrariamente all'assunto della reclamante, l'organo d'esecuzione non ha sindacato dal profilo materiale la "decisione" 20 maggio 1996 della __________, limitandosi all'esame - che gli compete - degli aspetti formali dell'atto che la precettante reputa decisione amministrativa di un'autorità federale;
che il diritto per la creditrice di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria;
che l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron, nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure, di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale espressa;
che siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66);
che analoga base legale vi è ora nell'art. 88 cpv.2 LAMal (RS 832.10);
che, come evidenzia Gilliéron, op. cit., p.295, "cette jurisprudence a incité l'administration fédérale des contributions à faire adopter l'art. 57 al.3 OTVA, qui viole manifestement le principe fondamental dans un État de droit: iniquum est aliquem suae rei esse judicem";
che il citato art. 57 cpv.3 OIVA (Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto, del 22 giugno 1994, in: RS 641.201) stabilisce che l'Amministrazione federale delle contribuzioni è competente per la procedura di rigetto dell'opposizione, ritenuto che per il cpv.4 le decisioni passate in giudicato dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti imposte, interessi, spese e multe sono parificate a sentenze esecutive giudiziarie ai sensi dell'art. 80 LEF;
che la precettante deriva il suo potere giurisdizionale dagli art. 124a e 126 OSP (1);
che l'art. 124a OSP (1) disciplina le modalità di prelievo dall'avere in conto e l'art. 126 OSP (1) sanziona la violazione dei doveri contrattuali del titolare del conto postale con la disdetta e la soppressione del conto postale;
che a tutela delle ragioni creditorie dell'__________ è previsto l'istituto del deposito di garanzia [art. 126a OSP (1)];
che la precettante non indica la base legale che le conferisce il diritto di emanare decisioni con facoltà di rigettare l'opposizione interposta al pregresso precetto esecutivo;
che siffatta base legale non risulta esservi, come rettamente rilevato dall'UEF del Distretto di Riviera;
che non è sufficiente essere autorità amministrativa federale per legittimare il diritto di emanare decisioni di merito, legittimanti contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al pregresso precetto esecutivo;
che pertanto la sedicente "decisione" 20 maggio 1996 della __________ è - nell'estensione, pretesa dalla precettante, volta a far proseguire l'esecuzione con l'avviso di pignoramento - atto irrito per carenza di puntuale potere giurisdizionale dell'__________ in materia di conti correnti;
che la "decisione" 20 maggio 1996 resta, quale atto manifestamente inidoneo al rigetto, senza alcuna efficacia giuridica in sede di diritto esecutivo;
che il potere di cognizione dell'ufficio d'esecuzione non si estende al merito della decisione, come rettamente assume la reclamante, ma è limitato all'esame formale volto ad accertare se si dà decisione amministrativa legittimante il rigetto definitivo dell'opposizione;
che nel caso di specie l'UEF del Distretto di Riviera si è correttamente determinato, limitandosi a constatare la nullità dal profilo del diritto esecutivo della "decisione" 20 maggio 1996 - di tutta evidenza già ad un semplice esame prima facie cui l'organo d'esecuzione deve procedere - per carenza di potere giurisdizionale dell'__________ in materia di conti correnti postali;
che il reclamo va pertanto respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF) perché così stabilito per norma di diritto federale;
richiamati gli art. 79, 80 e 88 LEF
PRONUNCIA
Il reclamo 25 luglio 1996 della __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF entro dieci giorni dalla notificazione.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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