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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.125
Data decisione, Autorità: 02.09.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00125
Lugano 2 settembre 1996 FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 18 luglio 1996 dell’
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
(rappr. da __________)
in materia di foro ordinario d'esecuzione;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 15 maggio 1996 il __________ ha presentato all'UEF di Locarno la domanda d'esecuzione contro l'avv. __________, domiciliato a __________ in via __________;
che il 17 maggio 1996 l'UEF di Locarno ha emesso il precetto esecutivo;
che la notifica del PE ha potuto aver luogo, per fatti imputabili all'escusso, solo il 5 luglio 1996;
che l'avv. __________ ha interposto tempestiva opposizione;
che l'8 luglio 1996 l'escusso ha reso noto all'UEF di Locarno di aver cambiato domicilio dal 1° luglio 1996, essendosi trasferito a Lugano; l'avv. __________ ha chiesto la notifica di un nuovo PE o la reiterazione del precedente con nuova notifica da parte dell'UE di Lugano;
che con provvedimento 9 luglio 1996 l'UEF di Locarno ha evidenziato la correttezza del suo operato;
che con reclamo - con domanda di effetto sospensivo - 18 luglio 1996 l'avv. __________ ha chiesto l'annullamento del precetto esecutivo emesso dall'UEF di Locarno, ritenuto determinante il foro esecutivo di Lugano;
che per l'art. 46 cpv.1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio, ritenuto che ex art. 53 LEF - se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento o della comminatoria di fallimento - l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §10 n.27-28);
che l'UEF di Locarno si è correttamente determinato al momento dell'emissione del precetto esecutivo il 17 maggio 1996, l'escusso essendo domiciliato a Locarno;
che al momento della notifica (5 luglio 1996) l'escusso aveva trasferito da cinque giorni il proprio domicilio a Lugano;
che l'atto esecutivo mantiene piena efficacia, l'intervenuto cambiamento di domicilio interessando solo gli sviluppi futuri dell'esecuzione nel senso che l'istanza di rigetto dell'opposizione o, se del caso, l'azione ordinaria dell'art. 79 LEF andranno proposte al giudice del nuovo domicilio dell'escusso e non più al precedente foro esecutivo di Locarno (DTF 115 III 30 e 112 III 11-13; Rolf Raschein, Der Betreibungsort, in: BlSchK 1987 p.208 n.6);
che dalla notifica del precetto esecutivo a Lugano non è derivato pregiudizio alcuno all'escusso, ritenuto che l'avv. __________ ha potuto interporre tempestiva opposizione e la prosecuzione dell'esecuzione - tanto in via giudiziale che in sede amministrativo-esecutiva - avverrà al nuovo domicilio del debitore;
che la reiezione del reclamo determina la caducità della connessa domanda di effetto sospensivo;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 46 cpv.1 e 53 LEF,
pronuncia: 1. Il reclamo 18 luglio 1996 dell'avv. __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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