AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.105
Data decisione, Autorità: 06.08.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00105
Lugano 6 agosto 1996 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 5 maggio 1996 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 3/4 giugno 1996 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
rappr. da: __________
viste le osservazioni: - 2 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 3’877.60 oltre interessi e spese.
Avendo l’escusso interposto opposizione, il precettante ne ha chiesto il rigetto provvisorio. Durante l’udienza di contraddittorio 24 aprile 1996 davanti al Pretore di Locarno-Campagna __________ ha dichiarato di ritirare l’opposizione, per cui il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo.
B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso il 3 giugno 1996 la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escusso il 4 giugno 1996.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che il ritiro dell’opposizione era subordinato ad una condizione, che però __________ non ha adempiuto. Il reclamante ha dichiarato di aver trattenuto l’importo in questione, poichè Il creditore ha infranto il contratto collettivo di lavoro. L’opposizione, secondo __________, è pertanto giustificata.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
Il reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni impugnando, se del caso, la decisione di cui al verbale di udienza 24 aprile 1996.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il reclamo 5 maggio 1996 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster