AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.103
Data decisione, Autorità: 30.03.1998, CEF
Incarto n. 15.96.00103
Lugano 30 marzo 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 13 maggio 1996 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro la diffida 3 maggio 1996
nell'esecuzione n. __________ promossa da
patr. dall'avv. __________
nei confronti di
concernente anche
viste le osservazioni 2 luglio 1996 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 27 settembre 1995 __________ faceva allestire dall’UEF di Locarno, a tutela del proprio diritto di ritenzione, l’inventario degli oggetti siti nei locali del Ristorante __________ essendo l’inquilina __________ in mora con il pagamento dei canoni di locazione . Parte dei beni inventariati sono stati rivendicati da __________.
B. Con lettera 13 ottobre 1995 del proprio legale, __________ ha dichiarato di voler mantenere, sugli oggetti rivendicati da __________ , il diritto di ritenzione. Nel contempo promuoveva l’esecuzione nei confronti di __________.
C. Il 17 ottobre 1995 veniva notificato alla debitrice il precetto esecutivo n.__________ dell’UEF di Locarno con il quale veniva richiesto il pagamento dell’importo di fr. 19’800.-- relativo ai canoni di locazione arretrati. Avendo la debitrice interposto opposizione al precetto esecutivo, il creditore ha chiesto il rigetto provvisorio, che è stato concesso con sentenza 11 dicembre 1995 della Pretura di Locarno -città, limitatamente all’importo di fr. 16’500.-- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 1995.
D. In data 22 gennaio 1996 veniva assegnato ad __________ il termine per promuovere l’azione tendente ad annullare il diritto di ritenzione di __________. Il 29 marzo 1996 veniva dichiarato dalla Pretura di Locarno - città il fallimento di __________. La procedura di liquidazione fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivo ex art. 230 LEF con decreto 16 aprile 1996.
E. Su segnalazione di __________ due funzionari dell’UEF di Locarno si sono recati il 3 maggio 1996 presso il Ristorante __________ constatando che i beni oggetto del diritto di ritenzione sono utilizzati dall’attuale gerente dell’esercizio pubblico __________ per la sua attività di esercente. Lo stesso giorno l’UEF diffidava formalmente __________ e __________ a volersi astenere da qualsiasi uso o disposizione dei beni inventariati.
F. Con ricorso 13 maggio 1996 __________ e __________ chiedono l’annullamento della diffida asseverando che nulla sarebbe stato asportato, ma dopo mesi di inattività tutti i macchinari sarebbero stati revisionati. Inoltre i ricorrenti sostengono che l’utilizzo e la manutenzione degli oggetti inventariati contribuirebbe alla salvaguardia del loro valore.
G. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 283 cpv. 1 LEF anche prima di iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione. L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Le pretese di terzi sui beni oggetto del diritto di ritenzione non ne impediscono l’inventario, ma saranno oggetto di una procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 34 n.27 p. 277). Gli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione rimangono in possesso del conduttore, il quale può continuare ad utilizzarli, ma non può disporne se in sostituzione non presta altre garanzie (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, volume II, Zurigo 1993, § 63 n.7 p. 517; Amonn/Gasser, op. cit., § 34 n. 29 p. 277).
Nel caso in esame i beni inventariati a tutela del diritto di ritenzione di __________ sono contemporaneamente oggetto di una procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF da parte di __________. L’inquilina __________ ha invece lasciato i locali del ristorante __________, di conseguenza non ha più la possibilità di utilizzare gli oggetti inventariati. Tali beni sono invece utilizzati, con il consenso del locatore, da __________ che è subentrata ad __________ nella gestione del ristorante. Il diritto di ritenzione di __________ sussiste malgrado la rivendicazione di __________, egli ha quindi la facoltà di utilizzare tali beni ma non può alienarli sino alla definizione della causa di rivendicazione. Avendone concesso l’uso a __________ per la sua attività di esercente, __________ ha fatto uso della sua facoltà di utilizzare i beni oggetto del diritto di ritenzione a suo favore e non quindi compiuto un atto di disposizione sugli oggetti rivendicati. La diffida dell’UEF non merita pertanto tutela e il gravame deve essere accolto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 106 ss e 283 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 13 maggio 1996 __________ e __________ è accolto.
1.1 Di conseguenza è annullata la diffida 3 maggio 1996 dell'UEF di Locarno nei confronti di __________ e __________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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