AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2006.137
Data decisione, Autorità: 02.05.2007, PRPEN
Titolo: circolare con il parabrezza sporco e investire un pedone da tergo, senza avvedersi della sua presenza
Incarto n. 30.2006.137 9879/604
Bellinzona 2 maggio 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 aprile 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 21 aprile 2006 n. 9879/604 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 15 maggio 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 21 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura (I) __________ circolava nell’abitato di __________ senza prestare sufficiente attenzione al campo stradale e con il parabrezza non adeguatamente ripulito (sporco e appannato) per cui non si avvedeva di un antistante pedone che camminava nel medesimo senso di marcia e lo investiva da tergo cagionandone il suo ferimento”.
Fatti accertati il 31 gennaio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 26 cpv. 1, 29, 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; art. 3 cpv. 1, 57 cpv. 2 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l’annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCStr ciascuno nella circolazione deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite.
Per l’art. 29 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. Secondo l’art. 57 cpv. 2 ONC i vetri e gli specchi retrovisori devono essere puliti.
Inoltre per l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare egli deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione, non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo, né la sua attenzione deve essere distratta da apparecchi riproduttori del suono o da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). È parimenti punito con la multa chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni (art. 93 cifra 2 LCStr).
La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha multato il ricorrente per aver circolato nell’abitato senza prestare la dovuta attenzione e con il parabrezza sporco e appannato per cui non scorgeva la presenza di un pedone e lo investiva ferendolo.
L’insorgente, dal canto suo, contesta gli addebiti mossigli, asserendo che “il parabrezza si è appannato nello spazio di tempo in cui l’auto è stata lasciata in sosta per soccorrere il pedone e che al momento dell’incidente era pulito”.
Pretende, in sostanza, che l’incidente “è stato causato non da [sua] negligenza, ma da un’invasione di corsia da parte del pedone intenzionato a evitare un cumulo di neve”. Infine, sottolinea che il giorno seguente, il Comune di __________ ha provveduto a chiudere la via oggetto dell’episodio per ripulirla dell’eccessiva neve presente sul manto stradale.
L’insorgente, sentito dalla Polizia cantonale immediatamente dopo il sinistro, ha dichiarato di aver circolato a 30, massimo 40 km/h, con i fari anabbaglianti accesi, e di aver pulito il parabrezza prima della partenza, sia all’esterno con una raspa per rimuovere il ghiaccio, sia all’interno con un panno. Ha poi asserito che durante il tragitto entrambi i finestrini erano leggermente aperti, in quanto il parabrezza si appannava a causa della sua stessa respirazione e di quella del passeggero, che stava anche fumando. In definitiva, egli ha ammesso che “questo può essere il motivo per il quale non scorgevo in tempo il pedone” (cfr. verbale 31 gennaio 2006, pag. 2).
Nel successivo verbale di interrogatorio egli precisava che: “io la strada riuscivo a vederla sebbene che all’interno dell’abitacolo vi era il parabrezza appannato in parte dal fumo prodotto dalla sigaretta e dal ghiaccio che in parte di trovava sul vetro” e concludeva asserendo che: “ritengo di averlo pulito [n.d.r.: il parabrezza] abbastanza bene garantendomi in tal modo una guida sicura” (cfr. verbale 3 febbraio 2006, pag. 3).
Di diverso avviso l’amico e passeggero __________ che, dopo aver confermato che al momento della partenza da __________ il parabrezza era ancora appannato e in parte coperto da ghiaccio, a precisa domanda dell’agente verbalizzante, ha risposto che “in quelle condizioni era meglio non partire” (cfr. verbale 1° febbraio 2006, pag. 3). Al di là di questa considerazione personale, è sicuramente sintomatico del cattivo stato del parabrezza il fatto che il passeggero non abbia notato la presenza di cumuli di neve sulla carreggiata (!) (cfr. ibidem, pag. 2). Egli ha inoltre confermato che “comunque non sono in grado di precisare l’esatta impostazione di guida su quella tratta, a causa della precaria visibilità all’interno del veicolo” (cfr. ibidem, pag. 4).
Il tentativo del ricorrente di stravolgere tale circostanza in sede di ricorso, affermando che il parabrezza si sarebbe appannato nel lasso di tempo in cui l’auto è rimasta in sosta per soccorrere il pedone, in antitesi con quanto da lui stesso precedentemente ammesso e con le risultanze processuali, appare quindi malvenuto.
A non averne dubbio è quindi solo a causa di una grave disattenzione che il ricorrente non si è avveduto della presenza del pedone, circostanza che potrebbe essere dovuta al fatto che, per sua stessa ammissione, “ricordo unicamente che prima di passare l’accumulo di neve, dirigevo lo sguardo per al massimo due secondi verso la corsia di direzione opposta per assicurarmi che durante la scansata della neve non facessi un incidente. Così facendo mi distraevo dal lato della strada” (cfr. verbale 31 gennaio 2006, pag. 3).
Tale negligenza appare ancor più grave se si considera che egli poteva e doveva attendersi la presenza di pedoni sulla carreggiata, atteso che il marciapiede sito sul lato opposto della stessa era ostruito dalla neve e quindi inutilizzabile, come si evince dalla documentazione fotografica agli atti. Data la singolarità della situazione, a lui peraltro nota per essere transitato in quel punto già il giorno precedente, egli era quindi tenuto a prestare particolare attenzione e ad adoperarsi affinché il veicolo da lui condotto fosse nelle condizioni adeguate di poter circolare, anche in considerazione dell’assenza di luce in quel periodo dell’anno.
Di transenna, si osserva che la circostanza secondo cui all’indomani dei fatti il Comune di __________ ha provveduto a far sgombrare la neve presente sulla carreggiata non è tale da sminuire la responsabilità del ricorrente.
A nulla giova infine al ricorrente prevalersi della possibile colpa dell’altro protagonista (eventualmente ravvisabile per il fatto che non ha prestato alcuna attenzione al traffico veicolare proveniente da tergo prima di accingersi ad aggirare il cumulo di neve), ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).
La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese, che questo giudice ritiene di poter contenere in considerazione del fatto che il ricorrente è apprendista, ancorché non deduca da tale situazione alcun argomento di riduzione della multa (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 26 cpv. 1; 29; 31 cpv. 1; 49 cpv. 1, 90 cifra 1; 93 cifra 2 LCStr; art. 3 cpv. 1, 57 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
RI 1, CRTE 1,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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