AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.101
Data decisione, Autorità: 02.08.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00101
Lugano 2 agosto 1996/FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Cocchi (in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 21 maggio 1996 di
contro
contro l’operato del Comune di __________
riferito a varie esecuzioni per imposte arretrate;
viste le osservazioni 11 giugno 1996 del Municipio del Comune __________ e 2 luglio 1996 dell’UEF di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con reclamo 21 maggio 1996 __________ e __________ hanno censurato l'operato del Comune di __________ e richiesto il rimborso di fr. 2'940.40 oltre interessi per imposte comunali 1987/88 come pure "il riesame completo sulla situazione e sul comportamento del Comune di __________ ";
che i reclamanti asseverano, in estrema sintesi, di aver dovuto pagare più di quanto loro incombesse;
che il reclamo è l'istituto che consente all'Autorità di vigilanza di svolgere le sue funzioni di controllo sugli organi di esecuzione e fallimento a tutela dei diritti di chi è parte in un procedimento esecutivo. Su domanda di chi si ritiene leso da un provvedimento o dall'inazione dell'autorità, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello interviene nella specifica funzione di ripristino della legalità, dell'opportunità e della tempestiva attuazione della procedura (Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.4 n. 1.2. lett.a);
che l'istituto del reclamo è previsto dall'art. 17 LEF e ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo (di solito l’ufficio esecuzione e fallimenti, UEF) sottoposto al giudizio dell’autorità amministrativa di grado superiore (la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale Autorità cantonale unica di vigilanza);
che non si tratta in primo luogo, dal profilo dogmatico, di procedimento tra creditore e debitore o tra creditore e terzi ma, in linea di principio, di disputa tra reclamante e organo amministrativo esecutivo (Cometta, op. cit., p.4 n. 1.2. lett.c);
che ex art. 17 cpv.1 LEF la via del reclamo è data solo contro provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento;
che il Comune di __________, non è in tutta evidenza organo di esecuzione e fallimento;
che il gravame contro il Comune di __________, è pertanto irricevibile per carenza del requisito di organo d'esecuzione e fallimento ex art. 17 cpv.1 LEF e 1 cpv.2 LPR;
che in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
che con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in corso (Cometta, op. cit., n. 2.1.1. lett.b);
che nel caso di specie il preteso avvenuto pagamento dimostra che la procedura esecutiva si è conclusa;
che quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
che le questioni di merito sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti procedurali delle vicende esecutive;
che, nell'ipotesi di pagamento di quanto non dovuto, resta comunque aperta - ove se ne realizzino i presupposti - la via giudiziaria ex art. 86 LEF dell'azione di ripetizione dell'indebito;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF e 1 LPR
pronuncia: 1. Il reclamo 21 maggio 1996 di __________ e __________ è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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