AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.100
Data decisione, Autorità: 30.09.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00100
Lugano 30 settembre 1996 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Giani (in sostituzione del giudice Zali astenuto)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 17 giugno 1996 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la revisione di pignoramento 12 giugno eseguita nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante da
rappr. dal Servizio Giuridico __________
viste le osservazioni : - 28 giugno 1996 dell’__________
ritenuto
in fatto
A. L’__________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 403’561.40 risp. Fr. 1’218’155.40
B. Con provvedimento 25 settembre 1995 l’UE di Lugano aveva pignorato al debitore il reddito dal suo lavoro quale dipendente per Fr. 4’280.--al mese.
C. Contro il citato provvedimento si era aggravato __________ con reclamo 4 ottobre 1995 (cfr. inc. VIG 15.95.205) argomentando tra l’altro che, nonostante abitasse con sua moglie in una casa di proprietà della creditrice e che non doveva sopportare l’onere dell’affitto, dopo lo sfratto, la cui procedura era in corso, avrebbe dovuto locare un appartamento. Questo gli sarebbe costato ca. Fr. 1’200.-- al mese, mentre le spese per il riscaldamento non erano ancora determinabili.
D. Con scritto 7 giugno 1996 il reclamante ha comunicato all’UE di Lugano che a partire dal 26 aprile 1996 aveva affittato una casa completamente ammobiliata ad un canone di Fr. 2’500.-- mensili tutto compreso.
E. Con provvedimento 12 giugno 1996 l’UE di Lugano ha proceduto al riesame del calcolo del minimo di esistenza del debitore, ritenendo tuttavia giustificato quale canone di locazione l’importo di Fr. 1’200.--, spese di riscaldamento comprese. L’UE di Lugano ha pertanto calcolato l’eccedenza pignorabile in Fr. 2’900.-- al mese sulla base del seguente computo:
Introito Fr. 6’505.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
affitto Fr. 1’200.--
cassa malati Fr. 765.--
trasferte Fr. 150.--
pasti fuori domicilio Fr. 120.--
totale Fr. 3’605.-- Fr. 6’505.--
F. Contro siffatto provvedimento si é tempestivamente aggravato __________ chiedendo il riconoscimento del canone di locazione di Fr. 2’500.-- e delle spese di riscaldamento di Fr. 167.-- al mese.
G. Delle osservazioni dell’__________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
a) Il reclamante ha chiesto il riconoscimento di spese di locazione di Fr. 2’500.-- e di riscaldamento di Fr. 167.-- al mese, producendo il contratto di locazione.
Per quel che riguarda le spese di locazione va osservato quanto segue:
aa) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
bb) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali.
cc) Nel caso in esame, a fronte di un reddito netto mensile di Fr. 6’505.--, l’escusso pretende il riconoscimento di Fr. 2’500.-- a titolo di canone locatizio per una casa ammobiliata situata a __________ oltre a Fr. 167.-- al mese per le spese di riscaldamento.
dd) È di tutta evidenza che l’importo di Fr. 2’667.-- mensili per le spese di locazione e riscaldamento per una famiglia composta da due persone con un reddito di Fr. 6’505.-- mensili, costituisce un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza. D’altro canto il reclamante stesso, con il suo precedente reclamo 4 ottobre 1995, di cui alla narrativa fattuale sub C, aveva chiesto il riconoscimento di Fr. 1’200.-- al mese quale canone di locazione in previsione dello sfratto incombente dalla sua precedente abitazione. Se poi __________, nonostante fosse perfettamente a conoscenza della sua situazione debitoria e del pignoramento in corso, si é obbligato a pagare un canone di locazione di Fr. 2’500.-- oltre alle spese di riscaldamento per una durata determinata di 5 anni, il contratto di locazione scadendo il 26 aprile 2001, questo importo non può essergli riconosciuto. Di conseguenza in casu, indipendentemente dal rispetto dei termini contrattuali, nel calcolo del minimo di esistenza del reclamante non può essere computato per le spese di locazione e di riscaldamento un importo superiore a Fr. 1’200.-- al mese. Per la locazione di un appartamento di 2-3 locali a __________ o in un comune viciniore tale importo è infatti giustificato.
L'attitudine del debitore concretizza in tutta evidenza un abuso di diritto, __________ dovendo sapere che non è possibile sottrarsi deliberatamente al pagamento del dovuto facendo ricorso a spese eccedenti in modo manifesto la norma, a maggior ragione tenendo conto della durata contrattuale pure non abituale. L'escusso stesso ha peraltro dimostrato che sarebbe stato possibile locare un appartamento per due persone per Fr. 1'200.-- al mese (cfr. sentenza CEF 22 novembre 1995, inc. n. 15.95.205, con l'avvertenza che il mercato dell'alloggio consente ora di ottenere canoni locatari per 2/3 locali a condizioni anche più vantaggiose).
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF ) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
Il reclamo 17 giugno 1996 __________ é respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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