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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.80
Data decisione, Autorità:
22.03.2007, PRPEN
Titolo:
Intimazione di una decisione a persona giuridica.
Incarto
n.
30.2007.80
5896/803
Bellinzona
22
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14
marzo 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 5896/803 del 23 febbraio 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
-
La Sezione della
circolazione con decisione 23 febbraio 2007 ha inflitto alla RI 1 una multa di
fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,
per aver posteggiato il veicolo GR __________ su un posto di parcheggio che, in
considerazione della segnaletica, non é destinato alla categoria del veicolo.
-
Contro la predetta
pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
-
In merito all'intimazione
della contravvenzione si rileva preliminarmente come la __________, come ogni
altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale;
di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona
giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire
- nella loro qualità di organi.
- Di conseguenza il
ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del
gravame, riservata la facoltà della Sezione della circolazione di riprendere ex
novo la procedura.
per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza è
annullata la decisione n° 5896/803 del 23 febbraio 2007 emessa dalla Sezione
della circolazione.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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