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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2005.569
Data decisione, Autorità: 05.04.2007, PRPEN
Titolo: Colpire una persona al volto con un pugno provocandole delle lesioni.
CIVI 1
Incarto n. 10.2005.569 DA 4022/2005
Bellinzona 5 aprile 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1, (difesa da: DI 1,)
prevenuta colpevole di lesioni semplici,
per avere, _________ , il 9 agosto 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di CIVI 1 colpendola al volto con un pugno provocandole le lesioni attestate nel certificato medico 10.08.2005 del dr. med. __________ dell’__________ agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP; richiamato l'art. 66 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 31 ottobre 2005 n. 4022/2005 del , che propone la condanna:
Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 novembre 2005;
indetto il dibattimento in data 5 aprile 2007, al quale ha presenziato l’accusata personalmente, accompagnata dal suo difensore, mentre la sost. PP ha comunicato di rinunciare a comparire con scritto 15 febbraio 2007;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
viene sentita la teste __________;
sentito il difensore, il quale postula il proscioglimento dell’accusata;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
È ACCU 1 autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
Deve essere confermato il rinvio al foro civile per le pretese di tale natura
formulate da CIVI 1?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a
quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti l’art. 123 cifra 1 CP, richiamato l'art. 66 CP; gli art.9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni semplici, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr.
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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