AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.73
Data decisione, Autorità: 11.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00073
Lugano 11 giugno 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 6 maggio 1996 di
contro l’operato dell’UE di Lugano in materia di notifica dell'esecuzione dei sequestri e dei connessi precetti esecutivi come pure dell'avviso ai locatari circa il pagamento del canone locatizio nelle esecuzioni n. __________ e __________ (esecuzione a convalida dei sequestri n. __________ e __________), promosse contro il reclamante da
viste le osservazioni 30 maggio 1996 dello Stato del Cantone Ticino e 31 maggio 1996 dell’UE di Lugano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che la disputa è limitata all'esecuzione n. __________ (esecuzione per Fr. 25'728.30 oltre accessori a convalida del sequestro n. __________), dopo che la parte creditrice ha ritirato l'esecuzione n. __________ connessa al sequestro n. __________ divenuto così caduco;
che le censure sulle presunte carenze di notifica sono irricevibili per evidente mancanza del presupposto dell'interesse pratico e attuale (sulla nozione, cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.19, n. 3.1.2.), l'escusso avendo interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo ancora pendente;
che con provvedimento 25 aprile 1996 l’UE di Lugano ha ingiunto a __________ e __________, locatari dell’immobile oggetto del sequestro, di versare all’UE le pigioni dovute a __________ "fino a nostro ordine contrario";
che con contestuale atto 25 aprile 1996 (form. RFF 6) l'UE di Lugano ha reso noto al proprietario escusso __________ che i canoni locatizi saranno incassati dall'organo d'esecuzione, ritenuto che "conformemente all'art. 102 LEF l'UE deve infatti intervenire nell'amministrazione dei beni sequestrati, il cui ricavo, che verrà tenuto in deposito fino all'emissione del formale atto di pignoramento, andrà a beneficio dei creditori procedenti" (cfr. raccomandata 25 aprile 1996 UE di Lugano);
che con confuso atto 6 maggio 1996 __________ ha chiesto "una rettifica rispettivamente un abbassamento dell'importo pignorato a Fr. 1'000.-- al mese fino a estinzione del credito" come pure che si prenda atto che al PE è stata interposta tempestiva opposizione, protestate spese e ripetibili;
che l'UE di Lugano ha preso atto che al PE è stata interposta tempestiva opposizione, ritenuto che non occorreva formulare reclamo per esprimere ritualmente la volontà di opporsi al precetto esecutivo;
che su questo punto il reclamo è irricevibile per carenza di gravamen (cfr. Cometta, op. cit., p.19, n. 3.1.2.);
che il gravame è invece ricevibile in linea di principio nella misura in cui contesta il blocco degli affitti;
che ex art. 102 cpv.1 LEF il pignoramento di un immobile comprende anche i frutti e gli altri redditi ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare, ritenuto che per il cpv.2 l’Ufficio esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento anche agli inquilini dell’immobile sequestrato;
che pertanto l’UE di Lugano si è correttamente determinato con il provvedimento 25 aprile 1996;
che le norme sul pignoramento sono applicabili all’esecuzione del sequestro per il rinvio dell'art. 275 LEF;
che il reclamante sviluppa confuse questioni di merito sottratte al potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza;
che in DTF 113 III 2-5 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha ribadito il principio secondo cui la pretesa di diritto materiale sottesa all’esecuzione non può essere in linea di principio oggetto d’esame avanti le autorità di esecuzione e di vigilanza per il loro limitato potere cognitivo;
che è una peculiarità del diritto esecutivo svizzero quella di permettere al creditore di iniziare un’esecuzione senza dover previamente provare il fondamento della sua pretesa (cfr. DTF 113 III 3 cons.2b);
che nell’esecuzione ex art. 38 cpv.1 LEF volta ad ottenere il pagamento di denaro costituisce titolo esecutivo (Vollstreckungstitel) unicamente il precetto esecutivo cresciuto in giudicato e non la pretesa creditoria fatta valere e nemmeno l’eventuale titolo che ne costituisce il fondamento;
che, per il fatto che il PE viene emesso senza esame della legittimazione materiale della pretesa in esecuzione, considerazioni di merito sono sottratte al potere di cognizione degli organi d’esecuzione come pure dell’Autorità cantonale di vigilanza;
che l’Ufficio esecuzione non deve sostituirsi in alcun modo al giudice ordinario, non può esigere spiegazioni sulla natura della pretesa e non può rifiutarsi di emettere un precetto o di continuare un'esecuzione neppure ove la causa del credito gli sembri discutibile o strana;
che l’UE deve limitarsi ad intervenire nelle evenienze, del tutto eccezionali, in cui è manifesto che il precettante abusi dei propri diritti per scopi che non hanno la benché minima attinenza con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso (DTF 115 III 21 cons.3b);
che decisivi per stabilire se vi è abuso di diritto (sulla nozione nel diritto esecutivo, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991 p. 297 ss.) sono gli elementi noti all’Ufficio esecuzione al momento dell’emissione del precetto esecutivo (DTF 115 III 22 cons.3c) e non quelli solo successivamente portati a conoscenza dell'Autorità di vigilanza adita su reclamo;
che nel caso di specie nulla induce a ritenere che vi siano attitudini costitutive di abuso di diritto;
che il reclamo, per quanto ricevibile, va respinto;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 102 LEF, 2 e 7 LPR
PRONUNCIA:
Il reclamo 6 maggio 1996 __________ per quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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