AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2006.390
Data decisione, Autorità: 08.01.2007, TRAM
Titolo: Aggiudicazione per la fornitura e le opere di metalcostruttore
Incarto n. 52.2006.390
Lugano 8 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 novembre 2006 della
RI 1, , patrocinata da: avv. PA 1, ,
contro
la decisione 14 novembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 5631) che aggiudica alla ditta CO 1 la fornitura e le opere da metalcostruttore necessarie alla scuola media 2 di __________;
viste le risposte:
11 dicembre 2006 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti;
11 dicembre 2006 della Sezione della logistica;
13 dicembre 2006 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 giugno 2006 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da metalcostruttore (serramenti in alluminio, facciate metalliche, finestre e porte vetrate), necessarie alla scuola media 2 di Bellinzona.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta (pos. 223) dichiarava applicabili i criteri d'idoneità fissati dall'art. 27 RLCPubb a quel momento ancora in vigore.
B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di sette ditte del ramo, fra cui quella della resistente CO 1 di fr. 1'819'001.65 e quella della ricorrente RI 1 di fr. 1'865'640.90.
Valutatele in base ai criteri d'aggiudicazione, il 14 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo posto con 100 punti.
C. Contro la predetta decisione la ditta RI 1, seconda in graduatoria con 97.30 punti, si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la commessa le sia aggiudicata.
Stando alla ricorrente, la CO 1 dovrebbe essere esclusa dalla gara anzitutto perché avrebbe fornito informazioni false, indicando due titolari (geom. __________ e geom. __________), che in realtà non sono tali. L'offerta della resistente, soggiunge, non potrebbe inoltre essere presa in considerazione perché l'arch. dipl. ETHZ __________, membro del consiglio di amministrazione della società, non disporrebbe di un titolo di studio conforme alle esigenze poste dall'art. 27 RLCPubb e non si occuperebbe effettivamente della gestione della ditta.
L'offerta della CO 1, prosegue l'insorgente, andrebbe esclusa anche perché il numero di dipendenti indicato nel capitolato non corrisponde a quello figurante sulle dichiarazioni attestanti il pagamento degli oneri sociali.
Inattendibili, secondo la RI 1, sarebbero poi i tempi d'esecuzione preventivati dall'aggiudicataria, che non disporrebbe di sufficienti risorse di personale.
Lesiva del diritto, conclude la ricorrente, sarebbe infine anche la valutazione delle referenze indicate dalla CO 1.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono l'ULSA e la Sezione della logistica, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria, con argomenti che saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). In particolare, non occorre richiamare lo scambio di corrispondenza intercorso fra l'ULSA e l'Unione svizzera del metallo (USM), sezione Ticino. Basta la risposta data all'associazione di categoria dall'ULSA, versata agli atti dalla stessa autorità.
Per principio, la fornitura di informazioni inveritiere giustifica l'e-stromissione dell'offerta dalla gara soltanto quando è in qualche modo riconducibile ad un'intenzione del concorrente di fuorviare il committente nell'ambito della valutazione dell'offerta. Semplici informazioni erronee legittimano invece l'esclusione unicamente in casi eccezionali (STA 8.8.05 in re G. inc. n. 52.5.200).
2.2. In concreto, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva fra l'altro ai concorrenti di indicare i titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi. Con questa richiesta, il committente intendeva evidentemente acquisire informazioni utili sulla preparazione e sulle competenze professionali dei dirigenti tecnici delle ditte concorrenti. Il termine di “titolare”, nel contesto specifico, non va dunque inteso nel senso di detentore del potere di disposizione della ditta in senso lato, bensì nel senso di dirigente responsabile della gestione tecnica.
2.3. La CO 1 ha indicato quali “titolari” dell'azienda l'arch. P. __________, il geometra A. __________ ed il geometra G. __________. L'arch. __________ è membro del consiglio di amministrazione. Ai due geometri è invece affidata la direzione della ditta.
Nell'indicazione dei due geometri quali titolari della ditta, la ricorrente ravvisa la fornitura di un'informazione errata ai sensi del paragrafo 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP. La CO 1 dovrebbe a suo avviso essere esclusa dalla gara, poiché i due tecnici, stando alle risultanze del registro di commercio, non avrebbero responsabilità dirigenziali.
L'eccezione va senz'altro respinta. La resistente non ha fornito alcuna informazione erronea. Ha semplicemente indicato che i due geometri, designati come direttori, affiancavano l'arch__________ nella conduzione tecnica della ditta. È del tutto impensabile che con questa indicazione abbia inteso procurarsi un indebito vantaggio ai fini dell'aggiudicazione.
3.2. In concreto, la CO 1, oltre ai due geometri di cui si è detto sopra, ha indicato quale dirigente responsabile della conduzione tecnica dell'azienda l'arch. dipl. ETHZ __________, membro del consiglio di amministrazione della società con diritto di firma collettiva a due con il presidente.
Il committente, per il tramite dell'ULSA, ha ritenuto che il diploma di architetto della Scuola politecnica federale di Zurigo costituisse un titolo di livello superiore al diploma di maestria federale (cfr. risposta 13.11.06 all'USM). La deduzione regge alla critica dell'insorgente. Essa procede da un'interpretazione del tutto sostenibile del concetto giuridico indeterminato di titolo equivalente. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che per le altre due categorie di commesse edili, previste dall'art. 27 cpv. 1 lett. a e b RLCPubb, il diploma di architetto ETH è di principio considerato un titolo sufficiente.
La stessa ricorrente ammette del resto che il diploma di architetto ETH/REG A può essere ritenuto addirittura superiore alla maestria federale. Invano pretende la RI 1 che tale diploma non avrebbe nulla a che vedere con la categoria delle metalcostruzioni in cui opera la CO 1. Il curriculum di studi universitari di qualsiasi facoltà di architettura comprende anche lo studio delle costruzioni metalliche non soltanto dal profilo teorico della progettazione, ma anche da quello pratico della realizzazione concreta (cfr. www.ethz.arch.ch).
L'eccezione si fonda su semplici illazioni. Non è suffragata da prove concrete. Va quindi disattesa, non potendosi ragionevolmente pretendere che l'autorità, in simili circostanze, proceda a particolari accertamenti. In quanto membro del consiglio di amministrazione, entrato a farne parte per porre rimedio al difetto che aveva comportato l'esclusione della CO 1 da un analogo concorso, è da presumere che l'arch. __________ si occupi effettivamente della conduzione tecnica dell'azienda.
In caso di mancata produzione il committente avrebbe assegnato un termine per rimediare al difetto entro 5 giorni, pena l'esclusione.
5.2. Nel caso concreto, la CO 1 ha prodotto le dichiarazioni richieste. La RI 1 rileva tuttavia che il numero dei dipendenti figurante sulle dichiarazioni non corrisponde a quello esposto nel capitolato. In particolare, la dichiarazione relativo al pagamento dei contributi LPP fa stato di 20 dipendenti, mentre il capitolato ne indica 17. La dichiarazione della Commissione paritetica relativa al pagamento dei contributi professionali menziona dal canto suo soltanto 9 dipendenti. L'offerta della CO 1 andrebbe dunque esclusa poiché conterrebbe indicazioni erronee.
La CO 1 in sede di risposta ha spiegato che al 31 dicembre 2005 aveva 20 dipendenti assoggettati alla LPP ed una non assoggettata in quanto remunerata con un salario inferiore al minimo. La divergenza riguardante il numero dei dipendenti determinante per il pagamento dei contributi professionali è invece dovuta ad un aumento del personale intervenuto prima del 31 dicembre 2005, ma non ancora registrato dalla Commissione paritetica.
Le spiegazioni fornite dalla resistente appaiono perfettamente plausibili. L'eccezione sollevata dalla ricorrente va dunque senz'altro respinta siccome pretestuosa.
6.2. Nel caso in esame, la ricorrente non contesta tanto i tempi d'esecuzione previsti dalla CO 1 (103 giorni lavorativi con 13 dipendenti e 4 di riserva), peraltro molto simili ai suoi (110 giorni lavorativi con 10-14 dipendenti), quanto piuttosto l'insufficienza delle risorse di personale, che permettano alla resistente di far fronte anche ad altre commesse per le quali ha concorso; in particolare, a quella relativa alle opere necessarie al risanamento del Centro professionale di __________.
L'eccezione è priva di qualsiasi fondamento. Essa va semmai sollevata nell'ambito dei concorsi indetti per le commesse che sono state aggiudicate successivamente.
Anche questa censura è destituita di fondamento. Il contratto d'appalto è infatti stato sottoscritto con la succursale di Lugano della __________ di __________, iscritta a RC sin dal 1993.
8.8.1. Il capitolato stabiliva che sarebbero state ammesse come referenze le opere (facciate metalliche, finestre e porte vetrate) eseguite negli ultimi 5 anni, dal 2001 al 2005 compresi, per un importo superiore o uguale a fr. 200'000.- (IVA esclusa).
8.2. La RI 1 obietta che la CO 1 ha indicato referenze per un valore medio di fr. 436'777.-. Considerato l'ingente valore della commessa in discussione (> 1.8 mio), le opere indicate come referenza dalla resistente non potrebbero pertanto essere considerate come lavori analoghi.
Nemmeno questa eccezione può essere accolta. Fissando il valore minimo per il riconoscimento delle referenze, il committente ha escluso qualsiasi ulteriore verifica dell'analogia dei lavori dal profilo del loro valore.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al valore della commessa ed al lavoro occasionato dall'impugnativa, per certi aspetti pretestuosa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
2.La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà identico importo alla resistente CO 1 a titolo di ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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