AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2000.48
Data decisione, Autorità:
05.05.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00048
Lugano
5 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
Visto l’appello 2 maggio 2000 presentato da
rappr. da: avv. __________
avverso
la decisione 19 aprile 2000 del Segretario Assessore
della Pretura di Lugano nella procedura sommaria in materia di
rigetto dell’opposizione promossa da
rappr. da: __________
Preso atto della domanda contenuta nell’appello e
volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;
ritenuto che la domanda
di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per
carenza di gravamen, poiché l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per
diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato
formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e
fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità
giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).
decreta 1. L’istanza
per effetto sospensivo è irricevibile.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Il
presidente
Giudice
F. Cometta
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster