AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2007.8
Data decisione, Autorità: 02.04.2007, CEF
Titolo: Fallimento. Avviso d'incanto contenente errori. Annullamento. Indicazione del valore di stima.
Incarto n. 15.2007.8
Lugano 2 aprile 2007 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 24 gennaio 2007 di
RI 1 __________ rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro l’avviso d’incanto pubblicato sul FUC __________ e sul FUSC del __________ relativo alla vendita di certificati azionari nel fallimento diretto contro la ricorrente;
procedura di cui è parte, quale cessionaria delle pretese di un creditore della fallita:
PI 1, __________ rappr. dall’avv. RA 2, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’inventario, firmato dalla fallita il 22 ottobre 2003, l’CO 1 ha indicato sotto il n. 149 i “certificati azionari da 018 a 023 corrispondenti a 250 azioni, colon costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 250'000.-- colones, della società H__________, , depositati presso l’avv. G, , brevetto no. 1 del 22.10.1999”.
Sotto il n. 150 sono stati iscritti i “certificati azionari dal no. 037 a no. 038 corrispondenti a complessivi 1'000'000.-- di colones, il tutto pari a USD 500'000.-- della società G__________, __________, , certificati azionari di proprietà della società C, __________, , depositati presso il notaio l’avv. G, __________, brevetto no. __________ del 22.10.1999”;
Entrambe le posizioni sono state stimate in fr. 0.--.
Le descrizioni dei certificati azionari rispecchiavano, con alcuni errori per quanto riguarda la posizione 149, quelle indicate nelle insinuazioni del creditore R__________, che ha rivendicato su di essi un diritto di pegno manuale.
B. Il 2 ottobre 2006, PI 1, nel frattempo subentrata nei crediti di R__________, ha trasmesso all’Ufficio gli originali dei certificati azionari.
C. Il 13 ottobre 2006, l’Ufficio ha pubblicato un primo avviso d’incanto relativo a detti certificati, nel quale essi sono stati descritti in modo un po’ diverso rispetto a quanto riportato nell’inventario, aggiungendo in particolare un’indicazione sul valore in dollari dei certificati iscritti al n. 149 manifestamente illogica se rapportata alle indicazioni relative alla posizione n. 150.
Su ricorso della fallita, l’Ufficio, con decisione di riconsiderazione del 24 ottobre 2006, ha annullato l’avviso d’incanto impugnato (CEF 15 novembre 2006 [15.06.117]).
D. Il 19 gennaio 2007, l’Ufficio ha pubblicato un secondo avviso d’incanto, il cui oggetto è stato descritto come segue:
• “certificati azionari da 018 a 023 corrispondenti a 250 azioni cadauno per un colon costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 250'000.00 Colones, della società H__________, __________, , di proprietà della società C, __________;
• “certificati azionari da 037 a 039 corrispondenti a 100'000 azioni cadauno per un colon costarichense cadauno corrispondenti a complessivi 1'000'000.00 Colones, della società G__________, __________, , di proprietà della società C, __________”.
E. Il 24 gennaio 2007, RI 1 ha nuovamente ricorso, rilevando come le indicazioni numeriche sono incongruenti tra di loro e non corrispondono alla realtà. La ricorrente chiede inoltre che la valutazione dei titoli effettuata a suo tempo dalle parti venga indicata nella prossima pubblicazione.
F. Con osservazioni 6 febbraio 2007, PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. Contesta che la pubblicazione impugnata contenga errori tali da ledere i diritti della fallita e della creditrice pignoratizia. Una semplice lettura dei certificati sarebbe bastata a rilevare le due piccole sviste in cui è incorso l’Ufficio. Il ricorso avrebbe mero scopo dilatorio, al limite dell’abusivo. D’altronde, la fallita non sarebbe legittimata a contestare l’avviso d’incanto per l’assenza di valutazione dei titoli.
G. L’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera.
H. Con ordinanza 26 gennaio 2007 è stato concesso effetto sospensivo al ricorso.
considerando
in diritto:
Nella fattispecie, è manifesto e incontestato che la pubblicazione contiene errori. Anche se essi sarebbero potuti essere facilmente scoperti e sebbene l’ambiguità poteva essere soppressa con la consultazione dei titoli depositati presso l’CO 1, non è ammissibile che terzi non possano, almeno a quello stadio della procedura, affidarsi al contenuto della pubblicazione. L’avviso d’incanto impugnato va pertanto annullato.
Va tuttavia sottolineato come il valore di stima determinante per la pubblicazione sia quello stabilito dall’Ufficio, semmai con l’ausilio di periti, ovvero il valore iscritto nel verbale di pignoramento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 125), rispettivamente, in materia di fallimento, nell’inventario, ciò che del resto risulta implicitamente dall’art. 227 LEF (cfr. DTF 95 III 24 cons. 4b; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 227). Nel caso concreto, l’CO 1 ha indicato nell’inventario un valore di stima dei certificati azionari pari a fr. 0.--. Tale decisione è rimasta incontestata. Poiché nessuno pretende che le azioni siano quotate in borsa, una stima peritale è d’altronde esclusa (DTF 101 III 34 s. cons. 2b/c). Anche un’eventuale accordo della fallita e della creditrice pignoratizia sulla valutazione dei titoli – che comunque non è stata prodotta dalla ricorrente – sarebbe irrilevante: è questione che esula dal potere di disposizione delle parti, visto che è suscettibile di coinvolgere anche interessi di terzi, ossia i potenziali aggiudicatari. Inoltre, PI 1 non chiede l’indicazione del valore commerciale dei titoli (osservazioni, a p. 5). Il ricorso va quindi respinto su questo punto.
• certificati azionari da 018 a 023 rappresentanti ciascuno 250 azioni, di un valore nominale di 1'000 colones ognuna, della società H__________, ; proprietaria delle azioni rappresentate è la società C;
• “certificati azionari da 037 a 039 rappresentanti ciascuno 1’000'000 di azioni, di un valore nominale di 1 colón ognuna, della società G__________, ; proprietaria delle azioni rappresentate è la società C.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 227, 257 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.1. Di conseguenza, l’avviso d’incanto 19 gennaio 2007 è annullato.
1.2. Nell’allestire il nuovo avviso di pignoramento, l’Ufficio terrà conto di quanto indicato al considerando 3.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a: – avv. RA 1, __________;
– avv. RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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