AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: INC.1998.50107
Data decisione, Autorità: 23.07.2001, GIAR
N.501.98.7 Lugano, 23 luglio 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 23/24 ottobre 2000 da
__________ (patrocinato dall’avv. __________)
contro la decisione 11 ottobre 2000 del Procuratore pubblico Marco Bertoli che ha respinto la richiesta di complementi istruttori proposta dal reclamante, con scritti del 6 e 9 ottobre 2001, nel procedimento contro di lui pendente per titolo di reati documentali e patrimoniali (inc. MP __________);
viste le osservazioni 25 ottobre 2000 del magistrato inquirente e quelle di identica data delle parti civili patrocinate dall’avv. __________ (__________ e __________, nonché di __________), tutti postulanti la reiezione del reclamo;
visto l’inc. __________ del Ministero pubblico;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto
A.
Questo ufficio è già intervenuto a più riprese nell'inchiesta in oggetto. Le premesse del procedimento sono già state riassunte in precedenza e possono essere qui riprese:
“Il procedimento contro il reclamante ha preso avvio con la denuncia sporta il 15 giugno 1998 da __________ e __________ (doc. 1 dell'inc. MP __________), alla quale si è affiancata quella di "altro diverso terzo cliente" (doc. 11), in seguito indicato con le iniziali __________ (cfr. verbale istruttorio n. 9 del 24 luglio 1998), anche se poi le sue generalità hanno fatto comparsa, comunque qui prudenzialmente omesse, non essendo determinanti al giudizio. In conseguenza __________ venne arrestato il 18 giugno 1998 (e poi rilasciato in libertà provvisoria il 24 giugno 1998, v. doc. 17), con promozione dell'accusa suoi confronti per titolo di appropriazione indebita subordinatamente truffa, falsità in documenti e amministrazione infedele, con successiva estensione al reato di conseguimento fraudolento di falsa attestazione (cfr. verbale 24 giugno 1998, n. 5, pag. 4 in fine).
La fattispecie inquisita consiste sostanzialmente nell’avere l’accusato ottenuto da terzi importanti somme di denaro a preteso scopo di investimento con successiva asserita restituzione, negata dalle vittime denuncianti e parti civili, che eccepiscono di falso le ricevute prodotte dall’accusato. Gli indizi di colpevolezza poggiano, oltre che sulla documentazione prodotta dalle parti civili e su quanto da loro asserito, sull'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’accusato, spesso contraddittorio, come sulla destinazione di una parte delle somme ricevute.”
(GIAR 6 settembre 1999, inc. 501.98)
Nelle precedenti decisioni sono state evidenziate le varie, spesso contraddittorie, versioni fornite dall’accusato:
“… egli infatti sostenne all’inizio dell’inchiesta (e già con ingenua fantasia) di avere tutto investito tramite brockers con conclusione veramente disastrosa più che semplicemente negativa:
“In generale devo dire che per quanto concerne i miei unici tre clienti l’esito delle operazioni in borsa è stato negativo. Considerato che siamo partiti con circa 380 mila
dollari l’esito è stato disastroso dato che ho restituito integralmente i 380 mila dollari integralmente dietro ricevuta.
...
In verità sono io che ha perso un sacco di soldi. Credo di non sbagliare indicare in circa 300/400 mila dollari quanto ho dovuto sborsare di tasca mia a seguito delle perdite conseguite sulle operazioni derivanti dall’investimento di 380 mila dollari dei miei clienti.”
(verbale 18 giugno 1998 dinnanzi al Procuratore pubblico, pag. 6)
“Per quanto concerne la denuncia di questi signori, io confermo di aver loro restituito integralmente quanto da loro messo a disposizione, sopportando le perdite. Ho a disposizione le relative ricevute.
Ribadisco di aver restituito il capitale, nonostante perdite, da me coperte per evitare una cattiva nomea, dannosa alla mia attività professionale appunto di analista. Non ricordo l’ammontare delle perdite, ma sono state dell’ordine di 300 mila dollari o più”
(verbale 19 giugno 1998 di conferma dell’arresto, foglio 2)
Ma poi __________ sostiene una tutt’altra versione sull’uso dei capitali, pur ricevuti per investimenti:
“Adr. che per quanto concerne la restituzione...in ragione di circa 360 mila dollari, ho detto che le stesse sono avvenute con i danari che mi erano stati consegnati, destinati all’investimento.
Il PP mi ricorda che in precedenti verbali ho affermato che questi investimenti erano andati male, nel senso di totale perdita, di più che io avevo sopportato 300/400 mila dollari di passivo su queste operazioni.
E’ vero che ciò è quanto ho detto nei precedenti verbali però ritengo di essermi sbagliato allora in quanto in verità in un primo tempo guadagnavo con gli investimenti mentre dopo perdevo.
A questo punto dico che il tutto va letto in maniera diversa perché in realtà io i soldi di __________ di __________, di...non sono stati investiti né presso __________ né altrove.
...ne ho fatto dei cambi cash. Seguendo il mio modello ho fatto delle speculazioni sulla valuta seguendo i corsi del dollaro, della lira, delle valute in genere”.
(verbale 28 luglio 1998 dinnanzi al Procuratore pubblico, pag. 3)
Ma significativamente l’accusato ebbe a rilasciare ricevute concernenti pretesi interessi maturati su investimenti, anche se per lui “non c’è nessun legame tra le due cose” (con la sibillina aggiunta :”Anzi secondo me __________ e ____________________ stanno facendo di tutto per incastrarmi”, ibidem, pag. 4).”
(GIAR 17 agosto 1998 inc. 501.98.2)
L’ultima versione fornita dall’accusato è quella che risulta dal memoriale datato 12 gennaio 1999, presentato al Procuratore pubblico lo stesso giorno in allegato al relativo verbale.
B.
L’accusato ha già presentato, a più riprese e in corso d’istruttoria, formali richieste di assunzione di prove. Le stesse sono state in gran parte respinte dal magistrato inquirente. I reclami presentati dall’accusato sono stati respinti dal GIAR (sentenze 6 settembre 1999 e 6 giugno 2000) con conferma, in un caso, da parte del Tribunale federale (5 settembre 2000).
Nell’ambito di queste procedure, che preludevano al formale deposito degli atti e conseguente chiusura della fase istruttoria, Il Procuratore pubblico precisava le accuse oggetto di inchiesta.
Infatti, nella decisione 13 aprile 2000, premetteva che:
__________ è sostanzialmente accusato di aver ottenuto da tre ben determinate persone complessivamente 310 milioni di lire e circa 270 milioni di lire (equivalenti al cambio dell'epoca a 380'000 US$) a preteso scopo di investimento senza poi né investirli nelle operazioni finanziarie, né restituirli (se non in modestissima parte). A corollario vi sono ripetuti reati documentali."
C.
A seguito del formale deposito degli atti (notificato il 21 settembre) l’accusato ha inoltrato (in data 6 ottobre 2000) al magistrato inquirente richiesta di allegare agli atti un telefax del 17 maggio 1998, di acquisire la documentazione del conto __________ c/o __________ per il periodo 1995/1996 (per completare quella già agli atti che va dal 1996 all’estinzione), di far esaminare tale documentazione da un perito (con proposta di quesiti), nonché di procedere a perquisizione presso tutti gli istituti di credito di __________ al fine di determinare se uno dei denuncianti sia stato titolare di un investimento in obbligazioni “__________” (retroattivamente al 1991).
Da ultimo l’accusato ha rinnovato la richiesta di assumere alcune delle prove già oggetto di decisioni precedenti. Quest’ultima richiesta verrà poi abbandonata in sede di reclamo.
Con ulteriore scritto del 9 ottobre 2000, l’accusato produce un documento e chiede che lo stesso sia annesso agli atti.
Delle motivazioni si dirà in seguito, laddove necessario.
Con decisione dell’11 ottobre 2000 il Procuratore pubblico ha respinto tutte le richieste considerandole in parte irrilevanti e di facile produzione al dibattimento, per altra parte non relative ai fatti oggetto d’accusa in quanto concernenti clienti terzi (per rapporto ai denuncianti) o circostanze successive al periodo a cui si riferisce l’accusa. Il magistrato inquirente ritiene, inoltre, temeraria la (rinnovata) richiesta di assumere prove già oggetto di precedenti decisioni.
D.
Con il reclamo in esame __________, dopo una premessa in cui si diffonde sull’ambiguità del sistema giudiziario cantonale che confonderebbe i ruoli di inquirente e requirente e considera una “stortura” il fatto che la centralità del procedimento penale non si situi nell’istruttoria bensì nel dibattimento (ciò che non permetterebbe una valutazione “reale e distaccata su tutto il materiale disponibile”), chiede l’annullamento parziale della decisione del Procuratore pubblico nella misura in cui rifiuta:
l’acquisizione agli atti di un telefax del 18 maggio 1998 inviato dal patrocinatore dei denuncianti al legale dell’accusato nonché un documento bancario attestante l’entità dei suoi averi in banca nel 1991;
la completazione della documentazione della relazione __________ mediante acquisizione di quella relativa al periodo 1995/1996 e la posa di alcuni quesiti peritali in merito a tale documentazione;
la perquisizione degli istituti bancari di Lugano al fine di determinare se, e sino a quando, il denunciante __________ è stato titolare di un investimento in obbligazioni __________.
Procuratore pubblico e parti civili, nelle rispettive osservazioni, si limitano, sostanzialmente, l’uno a ribadire le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, gli altri ad affermare che i complementi non soddisfano i requisiti dell’art. 196 cpv.1 CPP.
Delle relative (e contrapposte) motivazioni ed argomentazioni del reclamante, del Procuratore pubblico e delle parti civili, si dirà nel seguito dei considerandi, in quanto necessario, per evitare inutili ripetizioni.
Considerato
in diritto
Il reclamo, tempestivo a norma di legge e presentato dall'accusato, ovviamente legittimato (art. 280 ss. CPP), è ricevibile in ordine.
L'art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).
La norma non fa che riprendere - e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove proposte dalle parti a tre concorrenti ordini
di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso
Di poca rilevanza per la presente decisione sono i rilievi effettuati nell’ambito della premessa al reclamo, già per il solo fatto gli stessi sono presentati in modo generico e non in relazione a fatti precisi.
Comunque se è vero che il CPP, entrato in vigore nel 1992, ha riunito nella persona di un unico magistrato il ruolo di inquirente e quello di requirente, abolendo la figura del giudice istruttore ed estendendo (opportunamente) i diritti della difesa, non è altrettanto vero che lo stesso codice confonda i due ruoli. Infatti, nella fase istruttoria il magistrato inquirente deve agire come tale e non come “accusatore” (art. 176 cpv.1 CPP, art. 193 CPP). Certo, non può essere esclusa categoricamente la possibilità che il che il magistrato (non il sistema giudiziario) possa confondere i due ruoli. Quando ciò avviene, è compito delle autorità di ricorso, rispettivamente dell’autorità giudicante, salvaguardare i diritti delle parti.
Inoltre, il CPP afferma e ribadisce la centralità del dibattimento per l’assunzione e la valorizzazione della prova (art. 259 CPP, art. 247. cpv.1 CPP).
Scopo dell’istruttoria è quello di sottoporre l’accusa ad un preventivo (quindi non definitivo) esame, al fine di pronunciare abbandono o rinvio a giudizio (art.189 CPP).
Da queste premesse discendono i principi giurisprudenziali menzionati al considerando precedente, nonché la giurisprudenza del TF criticata dal reclamante (ma comunque consolidata).
Al di la delle questioni di carattere generale e/o di principio, occorre quindi verificare se le prove proposte e qui in discussione siano di massima correlate con l'oggetto del procedimento e se, a questo stadio, appaiono di rilievo o di pertinenza rispetto alle imputazioni, siano sufficientemente motivate, abbiano carattere di novità e servano a determinare il giudizio nelle competenze del
Procuratore pubblico, per cui non prevalga il principio della loro eventuale (e possibile) assunzione al dibattimento.
Fermo restando che non è compito di questo giudice determinare quale versione dei fatti, tra le varie fornite dall’accusato in fase istruttoria, debba essere ritenuta credibile. La questione è di competenza di altre sedi di giudizio.
I singoli controversi mezzi di prova vengono quindi esaminati e decisi come segue, secondo l'ordine del reclamo.
4.1.
Produzione telefax 17 maggio 1998 e documento bancario disponibilità __________ in __________ nel 1991.
Invero mal si comprende l’oggetto del contendere su questo punto.
Infatti, i due documenti in questione sono stati prodotti dalla difesa, con gli scritti del 6 e 9 ottobre 2000, e risultano agli atti (quindi non sono stati né estromessi né restituiti).
Trattasi di documenti in possesso della difesa che potevano essere prodotti in qualsiasi momento senza problemi.
Il reclamo appare privo d’oggetto (forse frutto di un malinteso).
Abbondanzialmente, si rileva comunque che deve essere condivisa l’opinione del magistrato inquirente circa la loro irrilevanza ai fini della decisione d’abbandono o rinvio a giudizio. Opinione che peraltro il reclamante di fatto conferma asserendo, da un lato (e per quanto concerne il fax) di non essere tenuto a svelare le proprie considerazioni in merito alle deduzioni che il documento imporrebbe (con ciò manifestando volontà di non volerlo utilizzare ai fini delle incombenze istruttorie ma solo di fronte all’eventuale giudice del merito), dall’altro (e per quanto concerne il documento bancario del 1991) asserendo esplicitamente che lo stesso non è in relazione diretta con l’accaduto ma dovrebbe servire al giudice del merito quale elemento indicativo circa la situazione personale dell’accusato.
Come si è detto più sopra i documenti risultano comunque agli atti.
E’ inoltre pacifico che potrebbero essere prodotti senza alcun problema al dibattimento, o (se si vuole che il giudice investito della pratica abbia visione tempestiva di documenti – reclamo pag. 2 in fine) in sede di applicazione dell’art. 227 CPP.
4.2.
Documentazione ottobre 1995/ marzo 1996 conto __________ e relativi quesiti peritali.
Non è inutile premettere che il conto in questione è riconducibile a un terzo non coinvolto nel procedimento. L’acquisizione della relativa documentazione potrebbe porre qualche problema supplementare in relazione con i suoi diritti.
Comunque, scopo dell’acquisizione sarebbe quello di dimostrare che l’accusato si sarebbe sbagliato/confuso quando nei verbali iniziali ha affermato che gli averi conferitigli dai tre denuncianti hanno subito perdite che li avrebbero praticamente azzerati. La perdita sarebbe in realtà avvenuta sulla relazione __________La prova di tale confusione potrebbe essere portata, a giudizio del reclamante, solo dall’acquisizione della documentazione mancante (ottobre 95/ marzo 96) e dall’erezione di una perizia volta a determinare se:
il patrimonio messo a disposizione ammontava inizialmente a $ 500'000.-,
tra il novembre 1995 e l’agosto 1996 la gestione ha prodotto buona redditività,
successivamente vi sono state delle perdite,
al termine (chiusura?) della relazione il capitale residuo ammontava a $ 120'000.-.
Contrariamente all’opinione del ricorrente l’accertamento richiesto non è, da solo e automaticamente, atto a dimostrare la confusione e la conseguente inattendibilità dei primi verbali (già per il solo fatto che le varie versioni fornite non concernono unicamente la perdita ma pure, ad esempio: le modalità d’utilizzo dei capitali dei denuncianti e le fonti di approvvigionamento per la restituzione). Pertinenza e rilevanza per gli incombenti del Procuratore pubblico sono, di conseguenza, perlomeno dubbie.
Non si vuole comunque negare categoricamente che l’accertamento, in quanto tale, qualche utilità per le tesi della difesa (e per quanto di competenza del giudice del merito) la possa avere e l’acquisizione in sede dibattimentale della documentazione richiesta, pur non essendo impossibile (e quindi senza pregiudizio irreparabile - TF 5 settembre 2000 nello stesso procedimento), sarebbe certamente più difficoltosa.
Il problema è che gli accertamenti richiesti mancano del requisito di novità.
Infatti, agli atti (prodotta dal reclamante in allegato al suo memoriale del 12 dicembre 1999) vi è una dichiarazione di data 18 settembre 1996, firmata dal presidente della __________, che afferma che la relazione __________ ha realizzato, nel periodo novembre 95/ agosto 96, una redditività del 28% del capitale investito, che era pari a $ 500'000.-.
In base alla documentazione già agli atti, e relativa alla relazione in questione, l’andamento della stessa, in particolare il capitale presente alla chiusura ed oggetto di restituzione al titolare (redemption), è desumibile senza particolari problemi (cfr. documentazione prodotta dal teste __________ in sede di verbale 24 giugno 1998, in particolare “statment 11 settembre 1997”).
Ne consegue che le risposte alle domande che si chiede siano poste ad un perito, e per le quali si chiede preliminarmente la completazione della documentazione della relazione, sono già contenute negli atti. La lettura degli stessi non necessità di competenze particolari né le risultanze di questa lettura pare essere contestata dal magistrato inquirente (cfr. decisione impugnata p.1 Ad B e C).
4.3.
Perquisizione istituti bancari per ricerca investimenti __________ in obbligazioni __________.
L’ultima richiesta del qui reclamante concerne la ricerca (recte: perquisizione) presso “tutti gli istituti bancari in __________ (in particolare presso __________ e/o __________ e __________) al fine di determinare se, dal 1991, il denunciante __________ sia stato titolare di un investimento in obbligazioni __________.
Finalità della ricerca sarebbe quella di dimostrare che la visita effettuata presso la __________ nel marzo 1997 dal qui reclamante unitamente ad __________, aveva lo scopo di aprire una relazione per depositarvi investimenti che __________ già aveva in essere in Ticino e non era in alcun modo in relazione le cifre oggetto del procedimento.
Dagli atti emerge che il 21 marzo 1997, tramite __________, è stata aperta la relazione __________ (presso __________.) intestata a __________ con procura generale a favore di __________, che risulta pure essere avente diritto economico (AI 54).
Nel memoriale del 12 gennaio 1999 il qui reclamante, per la prima volta, riferisce che __________ avrebbe chiesto la messa a disposizione di una relazione allo scopo di accreditarvi il provento della vendita di obbligazioni __________ (memoriale p. 9).
__________, dal canto suo, richiesto di spiegarsi in merito a questa relazione nel verbale del 20 marzo 2000, afferma d’averla aperta per ricevervi gli interessi del denaro consegnato al reclamante ai fini d’investimento (per intenderci: le somme oggetto di denuncia). A specifica domanda del difensore di __________ precisa che “non mi dice nulla un discorso relativo ad obbligazioni __________”, incalzato, nega che la funzione di quella relazione fosse connessa ad altri investimenti (per rapporto all’oggetto del procedimento).
A giudizio del magistrato inquirente la ricerca sarebbe sproporzionata ed inutile, in quanto concerne periodo successivo alla dazione ed anche alla pretesa restituzione delle somme oggetto di denuncia(osservazioni p.1).
Effettivamente, non si vede quale utilità l’accertamento richiesto possa avere per le conclusioni che competono al magistrato inquirente al termine dell’istruttoria. L’apertura della relazione è posteriore di diversi mesi alla consegna del denaro e quindi non è suscettibile di rivelarne il destino. Inoltre, la relazione non è mai stata attivata (AI 54). Pertanto, anche se si determinasse che il denunciante __________ era (o è ancora) titolare di un investimento in obbligazioni __________ ciò non significherebbe ancora che l’apertura della relazione fosse da mettere in relazione con queste, visto che di fatto nessun trasferimento o accredito è stato effettuato. Anzi, se risultasse che __________ aveva effettivamente un investimento in obbligazioni __________ e lo stesso fosse ancora in essere o fosse stato liquidato con accredito del provento su altro conto (per rapporto al __________) l’affermazione del reclamante ne risulterebbe clamorosamente smentita.
Ma quest’ultima è considerazione che concerne la modalità di condurre l’istruttoria da parte del magistrato inquirente, che fruisce di indubbia libertà in merito, e non i diritti del reclamante.
Ciò che più conta è il fatto che nulla, a parte le dichiarazioni del reclamante fatte nell’ultimo verbale, permette di ritenere verosimile l’esistenza di tale investimento e soprattutto che lo stesso fosse in essere presso un istituto bancario di Lugano.
Date queste premesse, la richiesta non solo è priva d’utilità per le finalità dell’istruttoria, ma risulta pure sproporzionata in quanto ricerca indiscriminata di prove. Contrariamente all’opinione del ricorrente l’indeterminatezza concerne l’esistenza e la localizzazione dell’eventuale investimento e non l’identificazione dei titoli la cui denominazione e numero di valore può essere reperita presso una qualsiasi banca nonché su giornali specializzati e/o su siti presenti in internet.
Alla luce di tutto quanto sopra espresso si deve concludere che i complementi di prova richiesti sono privi (tutti) della necessaria pertinenza e rilevanza per le successive decisioni del Procuratore pubblico; la maggior parte (a, b e c del reclamo) sono pure prive del richiesto carattere di novità, quando non sono prive d’oggetto (e comunque sono producibili senza difficoltà al dibattimento), e l’ultima (punto d del reclamo) ha carattere di ricerca indiscriminata ed è pertanto lesiva del principio di proporzionalità.
Per i quali motivi,
richiamati gli artt. 138, 146, 158, 253 CPS, 1 ss, 142, 157 ss., 161, 189, 196, 280, 284 CPP, 8, 9, 29 CF,
decide:
In quanto ricevibile e non privo d’oggetto, il reclamo è integralmente respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese giudiziarie di fr. 50.- sono a carico di __________
__________ verserà alle parti civili in solido l’importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
giudice Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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