AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2003.18902
Data decisione, Autorità: 11.04.2003, GIAR
Incarto n. INC.2003.18902
Lugano 11 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 2/3 aprile 2003 da
attualmente presso le Carceri pretoriali di Lugano (patrocinato dall’)
e qui trasmessa il 7/8 aprile 2003, con preavviso negativo, dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, 6500 Bellinzona
viste le osservazioni 9 aprile 2003 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
__________ è stato arrestato il 27 marzo 2003, con contestuale promozione dell’accusa nei suoi confronti per infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup (art. 19 cifra 1 e cifra 2 lett. c LFStup), ciò nell’ambito dell’inchiesta denominata __________, avente per oggetto il perseguimento di produttori di canapa indoor per la successiva vendita quale prodotto stupefacente.
La mattina del 21 marzo 2003 a __________, nell’ambito della suddetta inchiesta, durante la perquisizione dei locali a disposizione della __________ in __________, la polizia cantonale ha sequestrato 1968 piante vive di canapa e 667 fiori essiccati di canapa. Sul posto era presente __________, amministratore della __________, che è stato tratto in arresto ed ha dichiarato essere quella (sequestrata) la terza coltivazione messa in atto dalla società; egli ha pure coinvolto la responsabilità diretta di __________ (accusato) nelle tre coltivazioni di canapa in oggetto, segnatamente nel finanziamento delle stesse.
L’accusato, come detto, è stato poi arrestato in data 27 marzo 2003. Interrogato dalla polizia, si è in un primo momento rifiutato di rispondere alle domande degli interroganti. Nell’audizione di conferma d’arresto da parte di questo giudice (28 marzo 2003) e nel successivo interrogatorio di polizia (29 marzo 2003), l’accusato ha dato la sua versione dei fatti. Egli ha dichiarato di essersi occupato, su richiesta di __________, delle questioni burocratiche della __________, in particolare di aver inoltrato al Municipio di __________ la domanda di costruzione per l’insediamento di un magazzino, degli uffici e di un laboratorio. Ha pure dichiarato di essere stato al corrente delle tre coltivazioni di canapa e che __________ gli avrebbe detto che la prima e la seconda coltivazione erano bruciate. Scopo di queste coltivazioni era – a suo dire – produrre olio essenziale per la produzione di cosmetici; lui stesso avrebbe avuto dei contatti con una ditta di cosmetica. Ha per contro negato di aver finanziato le coltivazioni di canapa e di avere responsabilità in merito alla commercializzazione della canapa in urto con le normative di legge sugli stupefacenti.
Nell’istanza di libertà provvisoria l’accusato evidenzia di non essere nè socio, nè gerente, nè finanziatore della __________ in questione; non avrebbe avuto alcun compenso per le pratiche burocratiche fatte per la __________. L’accusato dichiara inoltre di non aver commesso i fatti che gli vengono addebitati e che il pericolo di recidiva sarebbe inesistente, perchè non ha mai fatto un’attività che viola la legge federale sugli stupefacenti.
Pure il pericolo di collusione sarebbe – a suo dire - inesistente, perchè le persone indagate sono state ripetutamente interrogate ed hanno dato la loro versione dei fatti.
Il Procuratore pubblico esprime preavviso negativo, perché l’inchiesta non è che agli inizi e, in relazione ai bisogni istruttori, rimarrebbero da chiarire i ruoli, le responsabilità aziendali, l’origine dei finanziamenti e le proprietà societarie tra l’accusato e gli altri soci. Da chiarire vi sarebbe anche la fine fatta dai due primi raccolti asseritamente andati a male, ritenuto che una versione agli atti sosterrebbe “invece il contrario, su questo e su altri fondamentali aspetti del coinvolgimento” dell’accusato “che non si sarebbe limitato alla sola tenuta della contabilità”. Si renderebbe dunque necessario il confronto con la persona che asserisce simili fatti e/o con altre persone pure coinvolte negli affari della società (una delle quali, appena scoperta, con ruolo trainante e incitante).
Sussiste dunque un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, essendo chiamate in causa anche persone (appena evidenziate dall’inchiesta) nei cui confronti “non v’è ancora stato un provvedimento restrittivo della libertà per concomitanza tra le nuove emergenze d’inchiesta e l’istanza di libertà provvisoria”.
Con le osservazioni al preavviso negativo l’accusato ribadisce di essersi “occupato per la __________ unicamente di pratiche burocratiche quali l’ottenimento di permessi”. Egli ribadisce pure la sua istanza di libertà provvisoria, perchè “non ha commesso reati e perchè le affermazioni fatte da altri sono sconfessate da atti ufficiali”; la sua carcerazione non sarebbe necessaria nè per i bisogni istruttori, nè per il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Il fatto che la canapa sarebbe stata destinata – come egli sostiene – per prodotti di cosmesi, sarebbe “assolutamente irrilevante per questa inchiesta”; si tratterebbe “di un’attività futura che non è decollata e che comunque concerne il signor __________ quale terzo acquirente per scopi leciti”.
In merito alle deposizioni fatte da , l’accusato rileva che non vi sarebbero discrepanze rilevanti, tranne che per quanto riguarda il prezzo di acquisto della __________ aggiunge inoltre che “non è vero” che lui () “ha messo a disposizione fondi e che si occupava di incassi o
pagamenti che non costituissero pratiche amministrative”. Sulle dichiarazioni di , l’accusato rileva che “non è vero” che lui () “ha pagato i fornitori di canapa”. A sostegno delle proprie argomentazioni, l’accusato rileva che sia __________ che __________ sarebbero tossicodipendenti.
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove.
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno fino a miglior definizione dell’assetto probatorio.
4.1
Con verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità contraddire la difesa e concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
Per le tre coltivazioni di __________, significative sono le dichiarazioni di __________ (verb. PP 3 aprile 2003), che attestano chiaro coinvolgimento dell’accusato nell’acquisto delle talee di canapa, come pure nella vendita del prodotto delle coltivazioni quale sostanza stupefacente.
Gli indizi a carico dell’accusato trovano poi conferma anche nelle dichiarazioni di __________ (verb. PO 21.3.2003), attestanti che __________ avrebbe messo a disposizione i fondi con i quali sono stati pagati i fornitori della canapa. Del resto non basta, per diminuire il peso di queste precise, circostanziate e concordanti chiamate di correo, sostenere che provengono da tossicodipendenti.
Va poi rilevato, con riferimento a quanto sancito dal Tribunale Federale in DTF 126 IV 198, che dagli atti emerge che la canapa sequestrata ha un contenuto di THC variante tra il 9.4% e il 16.9% e quindi notevolmente superiore al limite legale dello 0.3% (cfr. rapporti di analisi del Laboratorio cantonale del 27.3.2003).
A questo stadio dell’inchiesta – e per doveroso riserbo di questo giudice nei confronti degli esiti di merito del procedimento – maggior approfondimento in proposito non appare consentito nè dovuto.
4.2
L’accusato persiste nel negare sostanzialmente il coinvolgimento della propria responsabilità. Numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire per chiarire i ruoli nella coltivazione e nel commercio della canapa di cui sopra (e eventualmente altri che dovessero emergere dagli interrogatori in corso), segnatamente con confronto delle posizioni e deposizioni delle varie persone coinvolte. Nel caso specifico si tratta di passi d’inchiesta che esigono manifestamente il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione negatoria rende palese il pericolo di collusione con persone coinvolte e che sono in stato detentivo, ma anche a piede libero e il pericolo di inquinamento delle prove. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio degli accusati.
Visto il brevissimo lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza ora in esame, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è certamente rispettoso del principio della proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
L’istanza è così respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione:
giudice Franco Lardelli
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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