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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.35
Data decisione, Autorità: 18.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00035
Lugano 18 giugno 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 22 febbraio 1996 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento13/22 febbraio 1996 emesso contro il reclamante nelle esecuzioni promosse da
__________ rappr. da: __________
(esec. n__________
__________ rappr. da: __________
(esec. n. __________;
viste le osservazioni 7 marzo 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto
A. Il __________ così come la __________ proseguono contro __________ per l’incasso di diversi crediti.
B. Con atto di pignoramento 13/22 febbraio 1996 l’UE di Lugano ha pignorato al debitore, oltre a Fr. 540.-- al mese della sua indennità di disoccupazione, anche l’autovettura marca __________ del __________ valutata Fr. 3’000.--.
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ rilevando che, avendo sempre lavorato quale venditore, l’automobile gli serve per ricominciare a svolgere la sua professione. Interrogato formalmente il reclamante ha dichiarato di avere sempre lavorato nel ramo della pelletteria. Per la ricerca di un nuovo impiego quale rappresentante, l’automobile costituisce uno strumento indispensabile, non trovando nessuno disposto ad assumerlo senza la disponibilità di un mezzo proprio.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4, Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
b) Ex art. 92 cifra 3 LEF sono esclusi dal pignoramento gli arnesi e gli strumenti, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione. L’esercizio della professione da parte del debitore deve essere garantito. Pertanto viene riconosciuta l’impignorabilità di tutti gli oggetti necessari ad esercitarla (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 m. 16 p. 175/176).
c) Su richiesta di questa Camera la Cassa di disoccupazione FLMO ha comunicato che il reclamante, prima di percepire l’indennità di disoccupazione, ha lavorato dal 1. aprile 1994 al 30 aprile 1995 presso la __________ in qualità di direttore. Interrogato formalmente __________ ha dichiarato di avere sempre operato nel settore della pelletteria e di essere alla ricerca di un impiego quale venditore/rappresentante, avendo in precedenza svolto tale professione. Pertanto considerato che la professione di venditore/rappresentante implica di regola l’uso di un’autovettura che, vista l’attuale situazione economica, ben difficilmente verrebbe messa a disposizione dal datore di lavoro, che __________ non dispone di altra formazione e che in precedenza ha sempre svolto il lavoro di rappresentante, al reclamante va riconosciuta la necessità di far uso dell’automobile quale strumento per esercitare la sua professione. Trattandosi inoltre di una __________, con oltre 116’000 Km, dalla vendita si riuscirebbe a ricavare solo un importo modesto, mentre l’eventuale leasing di una vettura comporterebbe una spesa mensile sicuramente maggiore a quella che __________ sostiene per l’uso della __________.
L’automobile in oggetto va pertanto dichiarata impignorabile ex art. 92 cifra 3 LEF.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 92 cifra 3 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza l’automobile __________ __________ viene esclusa dal pignoramento di cui all’atto 13/22 febbraio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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