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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.31
Data decisione, Autorità: 02.05.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00031
Lugano 2 maggio 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 13 febbraio 1996 di
patr. dallo Studio legale __________
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
nell'esecuzione n. __________ promossa da
rappr. __________
contro
__________,
in materia di notifica di precetto esecutivo in via edittale;
viste le osservazioni 19 febbraio 1996 della creditrice e 1° marzo 1996 dell’UEF di Locarno;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che l’UEF di Locarno ha notificato a __________ in via edittale il precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________;
che la creditrice ha indicato il recapito all'estero dell'escusso "__________
che la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale riporta il recapito così come indicato dalla precettante;
che con tempestivo reclamo 13 febbraio 1996 __________ ha chiesto sia ordinato "all'UEF di Locarno di pubblicare ulteriormente in via edittale il nome della __________ quale recapito presso il quale si troverebbe il sig. __________ ", protestate spese e ripetibili, atteso che:
l'escusso "da ben due anni non si trova più presso l'azienda, essendo verosimilmente ritornato in __________ ";
"la personalità dell'azienda è già stata inutilmente lesa a seguito della sua menzione nell'ambito di tale estrema forma di notificazione";
nella pubblicazione non va indicata la persona presso la quale l'escusso aveva l'ultimo recapito noto oppure presso la quale è stato inutilmente cercato;
la pubblicazione è inopportuna e lesiva dell'art. 66 cpv.4 LEF.
che la precettante ha reso noto il 19 febbraio 1996 che l'escusso ha provveduto al pagamento e che pertanto "il reclamo dovrebbe essere privo d'oggetto";
che secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale (DTF 112 III 3 cons.1b con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L.W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §6 m.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. p.56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §8 m.16);
che il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;
che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.6. a);
che nel caso di specie la reclamante è persona completamente estranea all'esecuzione e non è lesa nei suoi interessi specifici dal profilo del diritto esecutivo;
che il gravame è pertanto irricevibile per carenza del presupposto processuale della legittimazione processuale;
che
che in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
che con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in corso (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.1.1. b);
che nel caso in esame il ritiro dell'esecuzione dimostra che la procedura esecutiva si è conclusa;
che quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
che anche per questo motivo il reclamo è irricevibile;
che
che la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la reclamante potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op. cit., vol. I, §7 m.12);
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF) perché così imposto per norma di diritto federale;
richiamati gli art. 5 e 17 LEF; 2 e 7 LPR
PRONUNCIA
Il reclamo 13 febbraio 1996 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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