AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.30
Data decisione, Autorità: 17.04.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00030
Lugano 17 aprile 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 16 febbraio 1996 di
Contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona in materia di atto di pignoramento nelle esecuzioni n. 283'983 e 283'986 promosse contro il reclamante dallo
viste le osservazioni 26 febbraio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il 7 marzo 1995 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha determinato l'eccedenza mensile pignorabile sulla pensione versata dalla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato al debitore __________ in Fr. 800.-- a partire dal 1° aprile 1996 e che lo stesso Ufficio il 28 aprile 1995 ha allestito lo stato di riparto di sei trattenute mensili di Fr. 800.-- cadauna, per complessivi Fr. 5'343.40;
che con decisione 31 ottobre 1995 questa Camera ha respinto due reclami presentati da __________ contro i due provvedimenti;
che con sentenza 5 dicembre 1995 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha respinto il ricorso di __________ confermando l'atto di pignoramento dell'eccedenza mensile pignorabile di Fr. 800.-- sulla pensione, ritenuto che, una volta esigibili, le prestazioni del secondo pilastro sono limitatamente pignorabili come le altre rendite dell'art. 93 LEF (DTF 120 III 71 ss.);
che il 7 dicembre 1995 l'UEF di Bellinzona ha dichiarato privo d'oggetto il reclamo di __________ contro la contestazione dell'atto di pignoramento, avuto riguardo alla sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera con la quale sono stati respinti due reclami formulati dal plurireclamante il 9 maggio 1995 contro l'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e lo stato di riparto 28 aprile 1995, preso altresì atto del pregresso giudizio 5 dicembre 1995 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale;
che il provvedimento 7 dicembre 1995 è stato reso dall'UEF di Bellinzona in applicazione dei combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2 LPR, segnatamente con l'espressa menzione del diritto di nuovo reclamo;
che con ulteriore reclamo 18 dicembre 1995, con richiesta di effetto sospensivo, __________ ha richiamato le note allegazioni del 2 novembre 1995 e negato all'UEF di Bellinzona il diritto di determinarsi così come al provvedimento 7 dicembre 1995, ritenuto altresì che "la decisione della CEF di Lugano del 31.10.1995 è stata intimata solo il 9.11.1995 dopo il mio ricorso 2 novembre 1995, per cui la data 31.10.1995 è una data giuridicamente fasulla";
che, sull'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e sullo stato di riparto 28 aprile 1995 dell'UEF di Bellinzona, il Tribunale federale con sentenza 5 dicembre 1995 ha respinto il ricorso 17 novembre 1995 di __________ contro la sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera, ritenuto che:
le censure sollevate sono "manifestamente infondate e temerarie";
"infatti l'atto di pignoramento è stato compilato sul formulario ufficiale (n. 7c) e contiene tutte le indicazioni previste dall'art. 14b dell'Ordinanza n.1 per l'attuazione della LEF del 18 dicembre 1891 (RS 281.31)";
"contenendo tale atto tutte le indicazioni atte ad informare il debitore, il ricorrente è malvenuto a dolersi della mancata indicazione delle precedenti decisioni giudiziarie", di cui peraltro era ben cognito;
"se è vero che tale formulario reca sul retro l'indicazione prestampata pignoramento di salario, ogni dubbio in proposito è dissipato dal fatto che l'ordine di trattenuta è stato impartito alla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato";
"dovendo essere confermato l'atto di pignoramento, la parallela richiesta di modifica dello stato di riparto cade nel vuoto";
"il ricorso, manifestamente infondato e temerario, deve essere respinto, e che si giustifica di addossare al ricorrente le spese processuali in applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF", determinate al dispositivo n.2 in Fr. 500.--;
che con sentenza 10 gennaio 1996 (inc. n. 15.95.246) questa Camera ha respinto il gravame 18 dicembre 1995, ritenuto che, dal profilo formale, contrariamente all'assunto di __________, l'UEF di Bellinzona si è correttamente determinato nel provvedimento 7 dicembre 1995, di portata meramente dichiarativa, reso in applicazione dei combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2 LPR;
che il 17 gennaio 1996 e il 22 febbraio 1996 questa Camera ha respinto due domande di revisione di __________ dichiarate temerarie;
che - nelle esecuzioni n. __________ e __________ - il 15 dicembre 1995 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha determinato l'eccedenza mensile pignorabile sulla pensione versata dalla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato al debitore __________ in Fr. 800.-- a partire da giugno 1996 "essendo le attuali quote già staggite a favore di precedenti creditori";
che il provvedimento è stato intimato al debitore il 6 febbraio 1996;
che con tempestivo reclamo 16 febbraio 1996 __________ ha chiesto l'annullamento del pignoramento 15 dicembre 1995/7 febbraio 1996, protestate spese e ripetibili, atteso che:
"mi riconfermo nei motivi figuranti nella mia istanza di revisione 31 gennaio 1996";
"chiedo di essere oralmente sentito. A sostegno della mia richiesta mi permetto allegare estratto di un ricorso presentato da uno studio legale";
che il reclamo è incentrato sugli stessi argomenti già formulati nella richiamata istanza di revisione 31 gennaio 1996 con la quale __________ ha chiesto di essere sentito oralmente, di annullare parte della sentenza sulla sospensione delle esecuzioni ex art. 61 LEF e di essere esentato dal pagamento delle tasse di giustizia, atteso che:
lett. b: UEF di Bellinzona, CEF del Tribunale d'appello e Tribunale federale continuano a reiterare errori nei suoi confronti ed è "stato oggetto di atti di ingiustizia, che si sono confermati puntualmente nell'ambiguo contenuto dei formulari, non certo allestiti secondo i criteri di rigore giuridico richiesti";
lett. c: "allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio a causa degli errori del passato o a eventuali malintesi chiedo di essere sentito, con registratore e verbale nell'ambito della procedura di reclamo", con l'avvertenza che "attendo risposta entro 10 giorni!!! con citazione! capito??";
che con sentenza 22 febbraio 1996 questa Camera ha respinto la domanda di revisione 31 gennaio 1996 di __________, atteso che:
l'applicazione dell'art. 26 lett.b LPR presuppone l'affermazione e la prova di fatti rilevanti che non risultano dagli atti e che determinano la nullità dell'esecuzione o del provvedimento;
che ex combinati art. 27 cpv.2 lett.f, cpv.3 lett.c e cpv.4 LPR la domanda di revisione è nulla se mancano l'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova e la produzione dei mezzi di prova;
che nel caso di specie è di tutta evidenza il mancato ossequio degli essentialia richiesti, le allegazioni di __________ presentando connotazioni di totale irrilevanza e facendo difetto qualsivoglia supporto probatorio;
che pertanto la domanda di revisione è nulla nella misura in cui è fondata sull'art. 26 lett.b LPR;
che per l'art. 26 lett.c LPR il rimedio della revisione è dato se una parte non è stata sentita;
che il diritto di essere sentito richiede che l’Autorità cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di parte e si pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione;
che l'esigenza di motivazione non implica tuttavia che il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni argomento sollevato: egli può limitarsi all'essenziale, purché le parti siano in grado di comprendere i motivi posti a fondamento della decisione per poterla impugnare;
che la procedura sfociata nel giudizio 10 gennaio 1996 dedotto in revisione ha consentito a __________ di far valere tutte le sue argomentazioni in forma scritta sulla base dell'atto di reclamo e della documentazione di causa;
che la sentenza 10 gennaio 1996 di questa Camera è stata resa nell'ossequio dei principi procedurali dedotti dal diritto di essere sentito;
che __________ equivoca sulla forma del diritto di essere sentito che non necessariamente comporta l'audizione personale del reclamante, tanto più in quanto le sue allegazioni e la documentazione prodotta non necessitavano in tutta evidenza di ulteriori approfondimenti;
che la domanda di revisione in quanto fondata sulla violazione dell'art. 26 lett.c LPR va pertanto respinta siccome manifestamente infondata e temeraria;
che nel complesso la domanda di revisione 31 gennaio 1996 di __________, in quanto ricevibile, è respinta, costituendo peraltro procedimento temerario ex art. 67 cpv.3 OTLEF;
che il manoscritto, asserito essere "un ricorso presentato da uno studio legale", è del tutto irrilevante nel caso di specie, il diritto di essere sentito essendo manifestamente ossequiato nella misura in cui il reclamante può esprimersi già in sede di reclamo su tutti gli elementi funzionali alla sua tesi;
che __________ nulla adduce sul pignoramento di Fr. 800.-- ed è in ciò bene ispirato per il fatto che vi è una posta di Fr. 1'118.-- per "spese diverse" meritevole di approfondimento in senso peggiorativo;
che, in mancanza di petitum puntuale in tal senso da parte del creditore, si prescinde dall'esame di congruità di tale posta per il divieto della reformatio in peius ex art. 22 LEF;
che il reclamo 16 febbraio 1996 è manifestamente infondato e temerario;
che con sentenza 14 dicembre 1995 (inc. 15.95.240) questa Camera già ebbe a respingere il reclamo 20 novembre 1995 di __________ qualificandolo in tutta evidenza siccome procedimento temerario ex art. 67 cpv.3 OTLEF legittimante in linea di principio la misura sanzionatoria del carico delle spese, prescindendo però in tale evenienza dall'addossare al reclamante le spese processuali ipotizzate agli art. 67 cpv.3 OTLEF e 16 cpv.2 LPR, ritenuto che "siffatta clemenza non potrà più essere esercitata ove il reclamante reiterasse gravami temerari";
che con sentenza 10 gennaio 1996 (inc. 15.95.246) questa Camera ha respinto il reclamo 18 dicembre 1995 di __________ caricandogli la tassa di giustizia in Fr. 200.-- per reclamo manifestamente infondato e temerario;
che con sentenza 17 gennaio 1996 (inc. 15.96.01) questa Camera ha respinto la domanda di revisione 8 gennaio 1996 di __________, caricandogli nuovamente la tassa di giustizia in Fr. 200.-- per reclamo manifestamente infondato e temerario;
che con ulteriore sentenza 22 febbraio 1996 (inc. 15.96.16) questa Camera ha respinto la nuova domanda di revisione 31 gennaio 1996 di __________ caricandogli la tassa di giustizia in Fr. 300.-- per reclamo manifestamente infondato e temerario;
che al plurireclamante è ben noto l'istituto ex art. 67 cpv.3 OTLEF, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale già avendolo sanzionato con sentenza 5 dicembre 1995 con il carico della tassa di giustizia in Fr. 500.-- (inc. B.264/1995);
che __________ sembra dilettarsi nel reiterare gravami di varia natura caratterizzati da manifesta infondatezza e temerarietà, non rendendosi conto che l'UEF di Bellinzona pecca semmai per eccesso di umana clemenza, come la ricordata posta di Fr. 1'118.-- per "spese diverse" parrebbe confermare;
che, visti i precedenti, si giustifica di addossare alla parte che usa di malafede e di procedimenti temerari le spese processuali in Fr. 300.-- in applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF;
PRONUNCIA:
Il reclamo 16 febbraio 1996 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 300.-- è posta a carico __________
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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