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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.23
Data decisione, Autorità: 15.04.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00023
Lugano 15 aprile 1996/FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 13 febbraio 1996 presentata da
nella sua qualità di amministrazione speciale nella liquidazione dei fallimenti della __________
in materia di determinazione preventiva della rimunerazione dell'amministrazione fallimentare speciale;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il 7 aprile 1995 l'avv. __________ è stato designato amministratore fallimentare speciale nella liquidazione dei fallimenti della __________ e __________;
che l'amministrazione fallimentare speciale reputa trattarsi di procedure complesse ex art. 49a OTLEF e chiede "un aumento di tariffa a Fr. 130.-- all'ora come per le difese d'ufficio penali";
che a questo stadio di procedura non è ancora possibile determinare compiutamente, in astratto, se è dovuta e in che misura l'indennità ex art. 49a cpv.2 e 3 OTLEF e pertanto non possono essere autorizzate le prospettate indicazioni tariffali: in questi limiti l’istanza va respinta siccome prematura;
che l'Autorità cantonale di vigilanza può infatti esprimersi solo in presenza di dati numerici concreti e sulla base delle prestazioni eseguite e verificabili;
che la tariffa oraria prospettata rientra, in linea di principio e nell'ipotesi che si tratti di procedure complesse, nei termini numerici di quanto può essere riconosciuto in applicazione della OTLEF, atteso che:
per consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons.2, 108 III 69 e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall'art. OTLEF;
siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B. e 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons.7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971 p.130-132);
l’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinchè si dia corretta applicazione della OTLEF (DTF 108 III 69);
anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate;
di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2);
avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, è ammissibile restare sotto il limite inferiore della tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons.2 e 114 III 45-46);
per la ratio dell’OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista - nell’ambito dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.3a);
un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato;
il collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di Fr. 100.-- se libero professionista e di Fr. 75.-- negli altri casi (cfr. art. 2 cpv.1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nel testo dell’Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU 1991 p.2);
l'art. 36 LTG (RL II-70) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA, in: RL II-74a); per l'art. 10 cpv.1 TOA l'onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di Fr. 150.--;
che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori;
che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);
che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall'applicazione della OTLEF quale tariffa sociale;
richiamati gli art. 1, 46a ss. e 49a OTLEF,
pronuncia: 1. L’istanza 13 febbraio 1996 di determinazione preventiva della rimunerazione dell'avv. __________, nella sua qualità di amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione dei fallimenti della __________ e __________, è respinta nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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