AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.21
Data decisione, Autorità: 02.04.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00021
Lugano 2 aprile 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 17 gennaio 1996 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona
nell'esecuzione n. __________ promossa da
patr. dall'avv. dott.
in materia di inventario;
viste le osservazioni 29 gennaio 1996 di __________ e 8 febbraio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che, per quanto è qui ancora di rilievo, il 9 febbraio 1996 __________ ha dichiarato all'UEF di Bellinzona di ritirare quattro esecuzioni correnti con __________, tra cui anche la n. __________ oggetto del reclamo in esame;
che il 12 febbraio 1996 l'UEF di Bellinzona ha reso noto a questa Camera che l'esecuzione n. __________ era stata ritirata e pertanto il reclamo poteva essere stralciato dai ruoli;
che la CEF ha chiesto al patrocinatore della reclamante se vi erano interessi giuridici al mantenimento del gravame;
che __________ ha reso noto il 16 febbraio 1996 che due giorni prima vi era stata una "transazione extragiudiziaria con la controparte, mediante la quale erano state regolate bonalmente tutte le pretese derivanti dal rapporto di locazione" ma che sussisteva ancora un interesse giuridico alla decisione del reclamo, i "problemi sollevati (facoltà di pignorare determinati beni, erigere un secondo inventario, ecc.) essendo importanti dal punto di vista della verifica dell'operato dell'UEF di Bellinzona";
che per l’art. 17 cpv.1 LEF è ammesso il reclamo all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento dell'organo d'esecuzione, salvo i casi nei quali la LEF prescrive la via giudiziale;
che in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
che con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in corso (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 2.1.1. b);
che nel caso di specie il ritiro dell'esecuzione dimostra che la procedura esecutiva si è conclusa;
che quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
che le questioni di merito sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti procedurali delle vicende esecutive;
che __________ non può far capo al rimedio del reclamo per far valere eventuali danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa dell'organo d'esecuzione, atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art. 5, 6 e 7 LEF - il reclamante dovrà adire il giudice civile;
che la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui i reclamanti potranno, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op. cit., vol. I, §7 m.12);
che per questo motivo il reclamo è divenuto irricevibile, l'interesse pratico e attuale dal profilo del diritto esecutivo essendo venuto meno al momento del ritiro dell'esecuzione da parte di __________ ed essendosi __________ opposta al ritiro del gravame con attitudine processuale al limite del temerario;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF e 2 LPR
PRONUNCIA
Il reclamo 17 gennaio 1996 __________ è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster