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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.18
Data decisione, Autorità: 15.03.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00018 15.96.00019
Lugano 15 marzo 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 2 febbraio 1996 di
2 febbraio 1996 (inc. 15.96.18) di
(rappr. dall'amministratore unico __________)
2 febbraio 1996 (inc. 15.96.19) di
(patr. dall'avv. __________)
contro
l’operato della Prima adunanza dei creditori del 26 gennaio 1996 nella liquidazione del fallimento della ditta __________, società in accomandita, __________
in materia di deliberazioni assembleari;
viste le osservazioni 6 febbraio 1996 dell'UEF di Bellinzona limitatamente all'effetto sospensivo;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che i due reclami hanno per oggetto le stesse deliberazioni assembleari della Prima adunanza dei creditori del 26 gennaio 1996 nella liquidazione del fallimento della ditta __________ e sono fondati in sostanza su argomentazioni del medesimo tenore;
che le vertenze inc. 15.96.18 e 15.96.19 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che __________ e __________ sono legittimate al reclamo quali creditrici;
che le reclamanti, presenti alla Prima adunanza dei creditori del 26 gennaio 1996, esprimono la loro indignazione per le deliberazioni assembleari che non hanno inteso considerare la violenta suspicio di violazioni non solo del diritto fallimentare ma anche del diritto penale;
che __________ e __________ sollevano tutta una serie di elementi che meritano, a prescindere dall'esito meramente formale delle procedure di reclamo, la più viva attenzione dell'amministrazione fallimentare speciale (cfr. reclamo __________ p.3 e 4; reclamo __________ p.3-8);
che __________ rileva a p.3 n.6 che i suoi due patrocinatori "rimasero talmente allibiti dell'attivo presentato dall'UEF che decisero di non intervenire durante l'assemblea, nemmeno alle eventuali, in quanto ogni osservazione sarebbe risultata vana dal momento che quasi tutti i creditori presenti erano manifestamente stati contattati dall'amministratore della fallita nell'intento di far decidere dall'assemblea in modo gradito alla stessa e al sig. __________ ";
che l'adunanza dei creditori è organo del fallimento in conformità dell'art. 1 cpv.2 lett.b LPR;
che i reclami non vanno diretti contro l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, come erroneamente indicato dai reclamanti, ma contro la Prima adunanza dei creditori nella sua qualità di organo del fallimento;
che rettifica in tal senso viene operata d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza, nessun pregiudizio derivando da siffatto procedere alle parti interessate alla disputa;
che ex art. 239 cpv.1 LEF contro le deliberazioni della Prima adunanza ogni creditore può reclamare, entro cinque giorni, all'autorità di vigilanza;
che le reclamanti potevano disporre già il 26 gennaio 1996 di tutti gli elementi necessari e sufficienti per formulare correttamente i gravami;
che il termine di reclamo è giunto a scadenza mercoledì 31 gennaio 1996;
che i reclami datati 2 febbraio 1996 sono stati dati alla posta il 2 febbraio 1996;
che i due gravami sono di conseguenza irricevibili per tardività;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamato l'art. 239 cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
Le procedure inc. 15.96.18 e 15.96.19 sono dichiarate congiunte.
Il reclamo 2 febbraio 1996 (inc. 15.96.18) __________, è irricevibile.
Il reclamo 2 febbraio 1996 (inc. 15.96.19) __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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