AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.14
Data decisione, Autorità: 12.03.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00014
Lugano 12 marzo 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 24 gennaio 1996 di
Contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 12/16 gennaio 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
viste le osservazioni: - 29 gennaio 1996 della
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto:
A. La Cassa disoccupazione __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 1’645.10.
B. Con atto di pignoramento 12/16 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante la sua quota di comproprietà di ½ sulla PPP __________ sita in territorio del Comune di __________.
C. Contro l’atto di pignoramento si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che l’origine del credito in oggetto va ricercata nell’indennità di disoccupazione, che tuttavia secondo l’art. 93 LEF non è pignorabile. Inoltre l’indennità non ha coperto lo stretto necessario che gli serve per vivere e nel 1995 non ha guadagnato nulla.
D. Delle osservazioni della Cassa disoccupazione __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
b) Ex art. 95 cpv. 1 LEF si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti. Saranno pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, e i meno necessari prima degli indispensabili. Secondo il cpv. 2 i beni immobili non possono essere pignorati, se non in quanto i beni mobili non bastino a coprire il credito, o se creditore e debitore di comune accordo lo richiedano.
c) Le allegazioni del reclamante in merito all’impignorabilità dell’indennità di disoccupazione ed al fatto che tale indennità non era sufficiente a coprire il suo minimo vitale sono in casu inconferenti. Infatti l’UE di Lugano non ha pignorato indennità alcuna, ma ha proceduto ex art. 95 cpv. 2 LEF a pignorare i suoi beni immobili. Inoltre le sue argomentazioni in merito all’impossibilità di coprire il minimo vitale con l’indennità di disoccupazione sono estranee a questa procedura e vanno respinte.
Il reclamo è irricevibile nella misura in cui __________ contesta, almeno così sembra, il credito posto a fondamento dell'esecuzione.
Il reclamo 24 gennaio 1996 __________ va di conseguenza respinto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 95 cpv. 2 LEF, nonchè i disposti citati
pronuncia
Il reclamo 24 gennaio 1996 __________, in quanto ricevibile, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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