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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.13
Data decisione, Autorità: 18.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00013
Lugano 18 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 10 gennaio 1996 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 15 dicembre 1995/2 gennaio 1996 in diverse esecuzioni promosse contro il reclamante da
(rappr. da __________) (esec. n. __________)
(esec. n. __________)
(esec. n. __________);
viste le osservazioni 31 gennaio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto
A. __________, __________ ed il __________ procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti.
B. Con provvedimento 15 dicembre 1995/2 gennaio 1996 l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante l’indennità percepita dall’Ufficio cantonale del lavoro di Fr. 525.-- al mese sulla base del seguente computo.
Introito Fr. 1’650.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 925.--
locazione Fr. 200.--
totale Fr. 1’125.-- Fr. 1’650.--
Eccedenza mensile pignorabile Fr. 525.--.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato __________. Con integrazione al reclamo 1. febbraio 1996 ha chiesto il riconoscimento di spese non dichiarate al momento del pignoramento, ossia Fr. 157.95 per il telefono dicembre 1995, Fr. 308.05 per l’elettricità del 3. trimestre 1995, Fr. 272.05 per la televisione. Egli ha inoltre fatto valere, per la figlia __________, Fr. 675.-- all’anno per l’abbonamento del treno e Fr. 5.50.-- al giorno per i pasti consumati alla mensa del Liceo, così come Fr. 2’845.--. per spese dentistiche.
Con ulteriore integrazione al reclamo 12 febbraio 1996 il debitore ha dichiarato di essere intenzionato a riappacificarsi con la moglie e di versarle la somma di Fr. 1’500.-- mensili quale canone di locazione per l’uso di tre locali e giardino nella casa da essa locata.
D. Interrogato formalmente il 15 maggio 1996 il reclamante ha dichiarato di avere percepito da settembre 1995 a fine febbraio 1996 dall’Ufficio cantonale del lavoro un’indennità quale indipendente di Fr. 1’650.-- al mese lordi. Il 1. aprile 1996 ha iniziato a lavorare quale venditore presso la __________, purtroppo con poco successo. Il 1. maggio 1996 è stato trasferito a __________ quale “stagiaire” . La sua rimunerazione non è ancora stata definita. __________ ha poi aggiunto di non essersi riappacificato con la moglie e di continuare a vivere presso la figlia __________, alla quale in precedenza versava Fr. 200.-- al mese per l’alloggio, che però attualmente non è più in grado di versare.
E. Su richiesta di questa Camera la __________ ha comunicato in data 24 maggio 1996 di avere iniziato delle trattative con il reclamante in merito ad una collaborazione presso il posto-vendita di gomme di __________, di non avere però ancora stabilito alcun dettaglio per quanto riguarda la rimunerazione e che, appena ciò si fosse verificato, l’avrebbe comunicato.
F. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Secondo il punto 1.1. della Tabella dei minimi di esistenza agli effeti del diritto esecutivo del 1. gennaio 1994 l’importo base per persona singola ammonta a Fr. 925.-- al mese.
Il reclamante pretende il riconoscimento di Fr. 157.95 per il telefono, Fr. 308.05 per l’ elettricità e Fr. 272.05 per la televisione. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di Fr. 925.--.
b) Il punto 2.4.3. della citata Tabella prevede che a chi è costretto a prendere dei pasti fuori dall’economia domestica vengono riconosciuti da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale.
Secondo il punto 2.6. sempre della citata Tabella possono essere considerate spese supplementari per l’istruzione dei figli, le spese per mezzi di trasporto pubblico, materiale scolatico e simili fino alla loro maggiore età (cfr. DTF 98 III 34).
Al reclamante va pertanto riconosciuto l’importo di Fr. 675.-- pagato per l’abbonamento annuo ferroviario per la tratta __________ della figlia __________, che frequenta il Liceo a __________, per il periodo da settembre 1995 a settembre 1996, che suddiviso per 12 mesi, dà un importo mensile di Fr. 56.25. Anche la spesa di Fr. 5.50 al giorno, ossia di Fr. 110.-- al mese, fatta valere dal reclamante per i pasti consumati dalla figlia alla mensa del Liceo va ammessa.
Durante l’interrogatorio formale __________ ha dichiarato di non avere ancora saldato la nota di onorario di Fr. 2’845.- per il dentista e di avere finora versato unicamente Fr. 200.--. Egli ha pure ammesso di non essere tornato a vivere con la moglie. Pertanto al reclamante non può essere riconosciuto nè l’importo di Fr. 2’845.-- per spese dentistiche, nè l’importo di Fr. 1’500.-- quali spese di locazione, non avendo effettivamente pagato questi importi.
Il minimo di esistenza __________ fino a fine febbraio 1996 è calcolato pertanto come segue:
a) Introito Fr. 1’650.--
b) Minimo di esistenza
minimo base Fr. 925.--
locazione Fr. 200.--
spese trasporto e pasti della Fr. 166.25
figlia __________
totale Fr. 1’291.25 Fr. 1’650.--
Eccedenza mensile pignorabile fino a fine febbraio 1996: Fr 358.75, arrotondata a Fr. 358.--.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza il provvedimento 15 dicembre 1995/2 gennaio 1996 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che il pignoramento dell’indennità di __________ si riduce a Fr. 358.-- al mese, in luogo di Fr. 525.--, fino al 29 febbraio 1996.
1.2. __________ è tenuto a comunicare, appena sarà fissata, la rimunerazione percepita dalla __________, all’Ufficio esecuzione di Lugano, che procederà al riesame del pignoramento.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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