AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.10
Data decisione, Autorità: 12.03.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00010
Lugano 12 marzo 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 18 gennaio 1996 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera e meglio contro il riesame 11 gennaio 1996 dell’atto di pignoramento emesso in diverse esecuzioni promosse contro il reclamante da
viste le osservazioni 26 gennaio 1996 dell’UEF di Riviera;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Il Comune di __________, lo __________ e la __________ procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti.
B. In seguito alla richiesta di riesame 8 gennaio 1996 da parte di __________ di un precedente atto di pignoramento, l’UEF di Riviera con atto 11 gennaio 1996 ha confermato l’eccedenza pignorabile in Fr. 400.--, sulla base del seguente computo:
Introito Fr. 3’400.--
Minimo di esistenza
minimo base (persona sola) Fr. 1’025.--
canone di locazione Fr. 800.--
cassa malati Fr. 169.--
trasferte casa-lavoro Fr. 150.--
pasti fuori casa Fr. 180.--
indennità per lavori faticosi Fr. 120.--
riscaldamento + elettricità Fr. 250.--
spese mediche Fr. 50.--
spese diverse Fr. 200.--
totale Fr. 2’944.-- Fr. 3’400.--
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il reclamante chiedendo che gli venga riconosciuto un importo di Fr. 350.-- per il pagamento delle imposte per l’anno 1996.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Biasca si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nel computo del minimo vitale dell’escusso si deve tenere conto delle spese assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 102 III 19 e rif. ivi).
La giurisprudenza si è già espressa nel senso che nel computo del minimo vitale non si può tener conto delle spese occorrenti al pagamento delle imposte (cfr. DTF 95 III 42; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 23 m. 55 p. 186).
Perché si diano privilegi in diritto a determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo in DTF 112 III 18 (cfr. Kurt Amonn in ZBJV 1988 p. 329-330) che determinati creditori sono privilegiati di fatto (cfr. Pierre-Robert Gilliéron in JdT 1989 II 9) nel senso che, in caso di pignoramento di salario o di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività dell’escusso.
Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
b) E` di tutta evidenza che il versamento mensile prospettato dal reclamante per il pagamento delle imposte 1996 non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso al __________, al Comune di __________ e alla __________ quali creditori di imposte. Abbondanzialmente si annota che non vi sarebbe poi alcuna garanzia che l’importo di cui si chiede la deduzione venga effettivamente versato ai citati creditori.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia
Il reclamo 18 gennaio 1996 __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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