AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.2
Data decisione, Autorità: 18.06.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00002 15.96.00002
Lugano 18 giugno 1996/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 10 gennaio 1996 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano tendente ad ottenere l’annullamento dell’avviso di pignoramento e della procedura esecutiva n. __________ promossa contro il reclamante da
patr. dall'avv. __________
viste le osservazioni: - 25 gennaio 1996 di
rilevato che con decreto presidenziale 11 gennaio 1996 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
in fatto:
A. Il 16 febbraio 1993 __________ ha presentato domanda di esecuzione all’UE di Lugano contro __________, indicando quale domicilio “ __________ ”. Al PE è stata interposta opposizione, rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 6 aprile 1993. L'azione di disconoscimento di debito promossa con petizione 16 aprile 1993 da __________ è stata stralciata dai ruoli con sentenza 18/19 ottobre 1995 per intervenuta perenzione processuale. Su domanda di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 3 gennaio 1996 l’avviso di pignoramento in oggetto.
B. Con reclamo 10 gennaio 1996 si è aggravato __________ postulando l’annullamento sia dell’avviso di pignoramento 3 gennaio 1996 che dell’intera procedura esecutiva. __________ ha sostenuto di non essere domiciliato in Svizzera, bensì nel __________, per cui non poteva essere escusso a __________, dove solo sua moglie è domiciliata. Secondo il reclamante sua moglie non era inoltre legittimata a ricevere validamente la notifica di qualsivoglia atto esecutivo, non essendovi tra i coniugi __________ una comunione familiare.
C. Con osservazioni 25 gennaio 1996 __________ ha postulato la reiezione del reclamo sostenendo che l’escusso è domiciliato a __________. Egli circola con veicoli immatricolati nel Canton Ticino. Inoltre durante la procedura di rigetto dell’opposizione __________ ha sempre indicato quale domicilio __________. Nel __________ egli detiene infatti unicamente un semplice permesso di soggiorno provvisorio, scadente nel novembre 1996. I coniugi __________ non sono separati di fatto e da sempre vivono nel regime di separazione dei beni. Secondo il creditore il centro degli interessi del reclamante rimane a __________ presso la moglie.
Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Il PE in oggetto è stato notificato a __________: l’escusso era legittimato a censurare in principio ex art. 17 LEF il provvedimento dell’UE di Lugano con reclamo a questa Camera quale Autorità di vigilanza.
L’incompetenza ratione loci dell’UE di Lugano non rende però nullo il precetto esecutivo ma solo annullabile (cfr. DTF 104 III 13, 88 III 11, 83 II 50, 82 III 74, 79 III 15 e 68 IIII 35; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §12 n. 19 p.; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 88).
Nella concreta fattispecie non vi è stato tempestivo reclamo: la parte creditrice poteva quindi chiedere di far proseguire l’esecuzione avanti l’ufficio competente.
b) L’autorità di vigilanza deve vegliare in ogni stadio della procedura, affinché le disposizioni concernenti la competenza vengano osservate. L’avviso di pignoramento emesso da un ufficio di esecuzione incompetente ratione loci è nullo. La nullità può sempre essere invocata con reclamo. Essa può anche essere pronunciata d’ufficio dall’autorità di vigilanza (cfr. Gilliéron, op. cit. p. 88; Amonn, op. cit. § 10 n. 31-33 p. 90; Fritzsche/Walder, op. cit. § 11 m. 2 n. 10 p. 104-105 e rif. ivi).
c) Le disposizioni legali in merito al luogo d’esecuzione sono imperative. In linea di principio il luogo legale d’esecuzione vale per tutta l’esecuzione: tutti gli stadi della procedura esecutiva devono essere quindi eseguiti nel luogo giusto. Questa regola viene tuttavia limitata dall’ art. 53 LEF, secondo il quale se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Quando il cambiamento avviene però in uno stadio precedente, va proseguita nel nuovo luogo di esecuzione. Lo spostamento del domicilio all’estero durante il primo stadio dell’esecuzione ha come conseguenza che contro il debitore l’esecuzione non può più essere proseguita, a meno che sia latitante oppure abbia ancora una sede in Svizzera o un domicilio speciale (cfr. Amonn, op. cit., § 10 n. 26-30 p. 89-90).
d) Con sentenza 10 gennaio 1996 (inc. VIG 15.95.42) questa Camera, ha ritenuto che __________ non fosse domiciliato a __________ sulla base dei seguenti accertamenti (cfr. cons. 3):
"__________ ha dichiarato di essere domiciliato a __________ dal 1992, dove si trova la sede della società per cui lavora e di vivere abitualmente a __________ dove possiede un appartamento. Occupandosi di esportazioni in Svizzera, Italia, Germania e Austria, deve viaggiare frequentemente. Dalla richiesta della “Carte de séjour” risulta che __________ è entrato nel Granducato del __________ il 30 dicembre 1991. Con attestazione 29 novembre 1995 il Ministero della Giustizia del Grunducato del __________ ha certificato che “l’autorisation de séjour “ è concessa a __________ fino al 1. novembre 1996. Secondo le convergenti dichiarazioni dei coniugi __________, loro punto d’incontro per complessivamente circa due mesi all’anno è __________. Altri punti d’incontro durante gli ultimi 12 mesi sono stati __________, dove hanno trascorso insieme circa un mese in diverse visite, e __________ dove i coniugi __________ si sono visti tre volte. A __________ __________ trascorre complessivamente circa un mese all’anno suddiviso in diverse visite.
Sulla base delle precedenti considerazioni non può essere affermato che __________ sia il luogo dove __________ risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro dei suoi interessi. __________ si trattiene infatti a __________ saltuariamente per non più di un mese all’anno complessivamente, mentre il centro dei suoi interessi professionali si trova a __________ ed il luogo dove risiede principalmente e dove trascorre il maggior tempo con sua moglie è __________. Queste circostanze, riconoscibili anche a terzi, permettono pertanto di concludere che, pur lasciando indecisa la questione a sapere dove sia effettivamente il domicilio di __________ (se a __________ o a __________, dove sembrerebbe visto che i coniugi vi passano il maggior tempo assieme), al momento della domanda di esecuzione in oggetto, non era a __________ ".
Di conseguenza, indipendentemente dalla questione a sapere se al momento della notifica del PE n. __________, avvenuta il 18 febbraio 1993, __________ fosse domiciliato a __________, determinante è in casu che al momento della notifica dell’avviso di pignoramento in oggetto, avvenuta il 3 gennaio 1996, egli non vi era domiciliato. Dovendosi pertanto affermare che il reclamante, già prima della notifica dell’avviso di pignoramento, non aveva domicilio a __________, la procedura di esecuzione in esame non può essere proseguita per incompetenza ratione loci dell’UE di Lugano. L’avviso di pignoramento va pertanto annullato.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 53 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza l’avviso di pignoramento 3 gennaio 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa contro __________ è annullato.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: - __________
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
quale Autorità di vigilanza
Il Presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster