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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.1
Data decisione, Autorità: 17.01.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00001
Lugano 17 gennaio 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di revisione 8 gennaio 1996 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale Autorità di vigilanza di
Contro
contro la sentenza 14/27 dicembre 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell'inc. 15.95.240 su reclamo 20 novembre 1995 di __________ in materia di sospensione delle esecuzioni a tempo determinato per grave malattia del debitore ex art. 61 LEF;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il 10 maggio 1995 e il 7 giugno 1995 l'UEF di Bellinzona ha sospeso le esecuzioni contro __________ ex art. 61 LEF fino al 31 agosto 1995;
che il 15 settembre 1995 __________ ha chiesto un'ulteriore proroga sulla base del certificato medico 20 settembre 1995 del Dott. __________, prodotto successivamente, attestante che "il paziente ripresenta degli importanti disturbi psichici e necessiterebbe quindi di ulteriori terapie ambulatoriali" e che non va esclusa "l'eventualità di un'ulteriore cura stazionaria in ambiente psichiatrico nel caso in cui vi fosse un ulteriore acuirsi dei disturbi";
che con telescritto 18 settembre 1995, accompagnante il pregresso certificato medico, il Dott. __________ ha reso noto all'UEF che il paziente ha richiesto "in modo perentorio una pronta evasione della sua causa dichiarandosi pronto a menare le mani nel caso in cui non si fosse dato seguito alla sua richiesta";
che la domanda di proroga è stata respinta dall'UEF di Bellinzona con provvedimento 14 novembre 1995, atteso che:
l'art. 61 LEF va applicato in modo restrittivo;
la grave malattia deve privare il debitore del suo guadagno, ciò che non è il caso per il reclamante al beneficio della pensione;
l'UEF ha già concesso a __________ due sospensioni per "aiutarlo a sistemare le sue pratiche";
il reclamante è curato ambulatoriamente e non si può quindi parlare di grave malattia;
che __________ si è tempestivamente aggravato contro il provvedimento dell'organo d'esecuzione, asseverando in sostanza che "non vi è dubbio che sia ormai affetto da una grave malattia permanente causatami dai miei creditori, dall'UEF, dalla Cassa Pensioni e dalla CEF, colpevoli di soprusi legali e abusi psichiatrici nei miei confronti";
che il reclamante ha postulato un'ulteriore sospensione fino al 31 dicembre 1995, ritenuto che "i creditori e le Autorità in causa si impegnano a concludere entro il 31 dicembre 1995 un atto di transazione con il sig. __________ in base alle annesse proposte";
che l'UEF di Bellinzona ha chiesto la reiezione del gravame con il contestuale invito al reclamante a moderare i termini con cui suole adire le autorità;
che ex art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione delle esecuzioni per un tempo determinato;
che la norma, di chiare connotazioni sociali, intende consentire a chi, per grave malattia, non è in grado di lavorare e quindi è impossibilitato - per fatto a lui non imputabile - a conseguire un reddito da lavoro di recuperare le energie necessarie per reinserirsi nel ciclo produttivo, a tutto vantaggio non solo dell'interessato ma anche dei suoi creditori;
che l'art. 61 LEF è norma d'eccezione e va interpreto in senso restrittivo (DTF 105 III 104-105 cons.3 e rif. ivi; BlSchK 1986 p.182-183 cons.2; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §11 m.39; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 95-96 n.5; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 ad art. 61 LEF, p.131-132);
che il reddito di __________ oggetto di pignoramento è reddito da pensione e non da lavoro;
che pertanto le affezioni di cui soffre non hanno in linea di principio incidenza sul reddito pignorabile;
che l’UEF di Bellinzona si è correttamente determinato nel provvedimento che ha poi portato alla sentenza 14 dicembre 1995;
che con sentenza 14 dicembre 1995 (inc. 15.95.240) questa Camera ha respinto il reclamo 20 novembre 1995 qualificandolo "in tutta evidenza" di "procedimento temerario ex art. 67 cpv.3 OTLEF e 16 cpv.2 LPR" legittimante in linea di principio la misura sanzionatoria del carico delle spese, prescindendo però "per questa volta, dall'addossare a __________ le spese processuali ipotizzate all'art. 16 cpv.2 LPR, ritenuto che siffatta clemenza non potrà più essere esercitata ove il reclamante reiterasse gravami temerari";
che con "istanza di revisione con la richiesta di essere oralmente sentito presso la CEF entro 8 giorni dalla presente", di data 8 gennaio 1996, __________ invoca in sostanza l'art. 26 lett.c LPR, asseverando di non essere "mai stato citato per essere sentito presso la CEF di Lugano, né nella presente procedura di sospensione né nel contenzioso concernente l'atto di pignoramento, che è stato fonte e causa della mia grave malattia";
che la procedura sfociata nel pregresso giudizio 14 dicembre 1995 ha consentito __________ di far valere tutte le sue argomentazioni in forma scritta sulla base dell'atto di reclamo e della documentazione di causa;
che ex art. 26 lett.c LPR contro le decisioni dell'autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione se una parte non è stata sentita;
che il diritto di essere sentito richiede che l’Autorità cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di parte e si pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione (DTF 112 Ia 109 cons.2a e b con rinvii);
che l'esigenza di motivazione non implica tuttavia che il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni argomento sollevato: egli può limitarsi all'essenziale, purché le parti siano in grado di comprendere i motivi posti a fondamento della decisione per poterla impugnare;
che la sentenza 14 dicembre 1995 di questa Camera è stata resa nell'ossequio dei principi procedurali dedotti dal diritto di essere sentito;
che __________ equivoca sulla forma del diritto di essere sentito che non necessariamente comporta l'audizione personale del reclamante, tanto più in quanto le sue allegazioni e la documentazione prodotta non necessitavano in tutta evidenza di ulteriori approfondimenti;
che la domanda di revisione 8 gennaio 1996 va pertanto respinta siccome manifestamente infondata e temeraria;
che __________ sembra dilettarsi nel reiterare gravami di varia natura nonchè istanze volte ad essere sentito oralmente (cfr., fra i tanti, lo scritto 8 gennaio 1996, contestuale alla domanda di riesame, in cui chiede "di essere sentito dinanzi al plenum di questa Camera di esecuzioni e fallimenti" in relazione ad atti che già hanno portato a decisioni giudiziali);
che con sentenza 10 gennaio 1996 questa Camera ha respinto un nuovo reclamo, presentato il 18 dicembre 1995 dal plurireclamante __________ (inc. 15.95.246), nuovamente proposto contro l’operato dell’UEF di Bellinzona in materia di atto di pignoramento - già oggetto di un coacervo di procedure, peraltro già decise a più riprese dal Tribunale federale - e di sospensione delle esecuzioni a tempo determinato per grave malattia del debitore ex art. 61 LEF;
che nella citata sentenza 10 gennaio 1996 questa Camera aveva ricordato come il 7 dicembre 1995 l'UEF di Bellinzona avesse dichiarato privo d'oggetto il reclamo di __________ contro la contestazione dell'atto di pignoramento, avuto riguardo alla sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera con la quale sono stati respinti due reclami formulati da __________ il 9 maggio 1995 contro l'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e lo stato di riparto 28 aprile 1995;
che con lo stesso provvedimento 7 dicembre 1995 l'UEF di Bellinzona aveva ritenuto evasa la richiesta di sospensione delle esecuzioni per malattia, con riferimento al pregresso pronunciato 14 novembre 1995 dell'organo d'esecuzione;
che il provvedimento 7 dicembre 1995 era stato reso dall'UEF di Bellinzona in applicazione dei combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2 LPR, segnatamente con l'espressa menzione del diritto di nuovo reclamo;
che con tempestivo reclamo 18 dicembre 1995, con richiesta di effetto sospensivo, __________ aveva richiamato le note allegazioni del 2 novembre 1995 e negato all'UEF di Bellinzona il diritto di determinarsi così come al provvedimento 7 dicembre 1995, ritenuto altresì che "la decisione della CEF di Lugano del 31.10.1995 è stata intimata solo il 9.11.1995 dopo il mio ricorso 2 novembre 1995, per cui la data 31.10.1995 è una data giuridicamente fasulla";
che, sull'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e sullo stato di riparto 28 aprile 1995 dell'UEF di Bellinzona, il Tribunale federale con sentenza 5 dicembre 1995 aveva respinto il ricorso 17 novembre 1995 di __________ contro la sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera, ritenuto che:
le censure sollevate sono "manifestamente infondate e temerarie";
"infatti l'atto di pignoramento è stato compilato sul formulario ufficiale (n. 7c) e contiene tutte le indicazioni previste dall'art. 14b dell'Ordinanza n.1 per l'attuazione della LEF del 18 dicembre 1891 (RS 281.31)";
"contenendo tale atto tutte le indicazioni atte ad informare il debitore, il ricorrente è malvenuto a dolersi della mancata indicazione delle precedenti decisioni giudiziarie", di cui peraltro era ben cognito;
"se è vero che tale formulario reca sul retro l'indicazione prestampata pignoramento di salario, ogni dubbio in proposito è dissipato dal fatto che l'ordine di trattenuta è stato impartito alla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato";
"dovendo essere confermato l'atto di pignoramento, la parallela richiesta di modifica dello stato di riparto cade nel vuoto";
"il ricorso, manifestamente infondato e temerario, deve essere respinto, e che si giustifica di addossare al ricorrente le spese processuali in applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF", determinate al dispositivo n.2 in Fr. 500.--;
che __________ non è legittimato a reiterare ad libitum censure riferite all'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e allo stato di riparto 28 aprile 1995 dell'UEF di Bellinzona, già definite giudizialmente nei termini sopra richiamati, come pure sulla sospensione delle esecuzioni ex art. 61 LEF già definite più volte in termini inequivocabili e facilmente comprensibili;
che, trattandosi di procedimento temerario, si giustifica di addossare al reclamante le spese processuali in Fr. 200.-- in applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF;
PRONUNCIA:
La domanda di revisione 8 gennaio 1996 __________ è respinta.
La tassa di giustizia di Fr. 200.-- è posta a carico di __________.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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