AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2001.65001
Data decisione, Autorità: 01.02.2002, GIAR
N. 649.2001.1 L Lugano,
N. 650.2001.1.L
N. 651.2001.1 L
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato congiuntamente il 28 novembre 2001 da
e
(entrambi patrocinati dall'avv. __________)
contro la decisione 20 novembre 2001 della Procuratrice pubblica avv. Claudia Solcà, che ha rifiutato l'accesso agli atti del procedimento conseguente a denuncia 14 aprile 2000 sporta da __________ (patrocinato dall'avv. __________), contro i reclamanti e contro __________ (patrocinato dall'avv. __________) per titolo di appropriazione indebita e di reati fallimentari;
viste le osservazioni 10 dicembre 2000 della magistrata inquirente, che postula la reiezione del reclamo, e di __________, che condivide le allegazioni dei reclamanti senza altrimenti esprimersi, mentre il denunciante non ha preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
che
il procedimento in oggetto si riferisce al fallimento, pronunciato il 26 aprile 1999, della ditta __________ in __________ (di seguito: __________), e deriva dalla denuncia 14 aprile 2000 di __________ contro i suoi amministratori __________, __________ e __________, per la perdita di un consistente credito a seguito della decozione della ditta, asseritamente dovuta a comportamenti corrispondenti a reati economici e fallimentari, con particolare riguardo ad ingiustificati aumenti delle posizioni debitorie e distrazione dei mobili (v. doc. 1 dell'inc. MP __________);
dopo acquisizione dell'incarto relativo al fallimento della ditta __________ presso l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (fascicolo doc. 3) e l'allestimento di un succinto rapporto preliminare da parte dei collaboratori contabili del Ministero pubblico (doc. 5), sono stati interrogati dal segretario giudiziario avv. __________ nella semplice veste di denunciati i signori __________ e __________, che all'occasione hanno pure prodotto documentazione in loro possesso (v. verbali 29 settembre 2000, doc. 12 e 13 e allegati, con riferimento alle corrispondenti citazioni, doc. 7 e 6);
nei confronti di __________, non risultante reperibile, l'8 maggio 2001 è stato emesso ordine di arresto, con diffusione nazionale, per titolo di amministrazione infedele, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori e cattiva gestione per aver diminuito l'attivo della __________, in particolare trasportando all'estero mobilio della società, unico attivo fisso di bilancio (doc. 18): egli venne così arrestato il 6 novembre 2001, con intimazione del menzionato ordine (v. rapporto di polizia doc. 20), e interrogato il giorno successivo dallo stesso segretario giudiziario ed in qualità di "denunciato", per poi essere messo in libertà (doc. 20);
ancora il 7 novembre 2001, il patrocinatore di __________ e di __________ ha chiesto di essere ammesso all'esame degli atti
processuali o perlomeno di poter disporre di tutti i verbali di interrogatorio (doc. 25): con formale decisione 20 novembre 2001 (doc. 28), la Procuratrice pubblica ha respinto la richiesta "per necessità di inchiesta e visto il conflitto di interessi legato al doppio patrocinio" a favore di due denunciati;
il reclamo ripropone le reiette richieste e in entrata si sofferma sulla prassi non univoca del Ministero pubblico in tema di accesso agli atti, specie in sede di informazioni preliminari, con conseguenti incertezza giuridica e disparità di trattamento, nonché sulla stranezza di un procedimento effettivamente condotto con informazioni preliminari nei confronti di __________ e di __________ e già in istruzione formale nei confronti di __________, per la valenza dell'ordine di arresto quale promozione dell'accusa secondo l'art. 184 cpv. 3 CPP, ma senza avviso alle altre parti: nel merito sostiene che l'appello a necessità di inchiesta è del tutto astratto, senza nessuna concreta indicazione a "potenziale intralcio dell'inchiesta", mentre per quanto concerne il preteso conflitto di interessi, con sospetto di "illeciti vantaggi", oltre ad essere problema dell'avvocato e dei suoi mandanti, che non hanno sollevato obiezione alcuna, esso non ha impedito l'assistenza agli interrogatori prima di __________, poi di __________;
il denunciante non ha preso posizione sul reclamo: __________ ha comunicato di condividere da un punto di vista generale le argomentazioni del reclamo, senza altre particolari osservazioni;
la Procuratrice pubblica postula la reiezione del reclamo, rilevando innanzitutto che dopo l'intimazione dell'ordine di arresto è stato dato avviso alle parti e che, in materia di accesso all'incarto, le valutazioni vanno fatte sul caso concreto: ora le "le necessità di inchiesta menzionate nella decisione qui impugnata emergono dalla semplice lettura degli atti a cui si rimanda questo giudice", con necessità di "nuovi provvedimenti di inchiesta" intesi ad accertare responsabilità e ruoli processuali dei denunciati: d'altro canto "non solo il conflitto di interessi si manifesta in maniera palese … ma comporta evidenti pericoli collusivi che renderebbero vane le solo accennate ulteriori misure di inchiesta";
il reclamo è ricevibile in ordine (art. 280 ss. CPP), in quanto tempestivamente prodotto da parte abilitata quale l'accusato, indiscussa veste processuale di __________ per il valore di promozione dell'accusa insito nell'ordine di arresto, come riconosciuto dagli stessi
reclamanti (indipendentemente quindi dall'avviso ad altre parti e dalla stranezza della diversa posizione degli altri due denunciati) ed anche per il solo denunciato __________ nell'ambito delle informazioni preliminari che lo riguardano, con suo proprio diritto all'accesso agli atti (REP 1996, n. 106);
il diritto di accesso agli atti é sancito dalla procedura penale ticinese senza essere assoluto (REP 1998, n. 100): la possibilità di accedere all'incarto penale, sia che si tratti di accesso pieno o di accesso parziale, può essere limitato da un lato a ragione dello statuto dell’accusato, ossia in considerazione dello stato di detenzione o di libertà di cui gode, ma anche a causa di eventuale latitanza (in questo senso GIAR 347.95.18 del 25 settembre 1998 in re MP pag. 5 e 6 e CRP 213/93 del 30 dicembre 1993 in re AP), rispettivamente per l’esistenza di eventuali prioritari interessi di terzi od ancora per il sussistere di esigenze istruttorie preminenti (GIAR 21 gennaio 1994 770.93.1 in re RG, si ricorda ancora GIAR 62.93.2 del 25 febbraio 1993 dove ai patrocinatori di accusati é stato fatto divieto di comunicarsi il contenuto dei verbali resi dai rispettivi patrocinati, ed ancora GIAR 912.93.1 del 27 dicembre 1993 dove invece non sono state ammesse le prioritarie esigenze istruttorie dopo acquisizione della documentazione necessaria all’istruttoria e contestazione della stessa all’accusato);
in sostanza quindi va ammesso il diritto di potere prendere visione dell’incarto da parte dell’accusato e del suo patrocinatore, ma con limitazioni che vanno esaminate caso per caso alla luce delle invocate esigenze istruttorie rispettivamente dello status dell’accusato, e ciò nell’ottica del rispetto del principio di proporzionalità;
l'eccezione opposta dalla magistrata inquirente per asserito palese conflitto di interessi non è tutelabile, sia di principio in quanto problema eminentemente deontologico nella valutazione propria dell'avvocato e dei suoi mandanti, sia e se nell'ottica di paventate manovre collusive, perché nel caso di specie queste non sono né specificate né evidenti, tanto da neppure impedire la presenza dello stesso patrocinatore all'interrogatorio dei due suoi clienti, con esame altresì di documentazione in precedenza acquisita;
a ragione, inoltre, i reclamanti definiscono astratte le necessità di inchiesta fatte valere con la decisione impugnata, senza migliori precisazioni o riscontri nelle osservazioni al reclamo, non essendo ammissibile semplice rinvio alle emergenze delle indagini, con apprezzamento da parte di questa autorità giudicante: ed anche lo scrupolo di un loro esame non consente di evidenziare particolari bisogni istruttori messi in forse dall'intromissione delle
parti, avuto presente che accusato e denunciati sono stati singolarmente interrogati e messi a conoscenza dei documenti più importanti, senza nessuna tema di collusione futura (l'arresto di __________ venne ordinato per sua irreperibilità, con riacquisto della libertà subito dopo il suo interrogatorio);
il reclamo merita quindi accoglimento nella sua domanda principale, con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), senza conseguenza di spese giudiziarie, ma con riconoscimento di congrue ripetibili ai reclamanti (art. 9 lett. 6 CPP);
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
Il reclamo è accolto, come ai considerandi.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie
Lo Stato verserà in solido ai reclamanti l'importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Intimazione.
giudice Claudio Lepori
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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