AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.246
Data decisione, Autorità: 10.01.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00246
Lugano 10 gennaio 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 18 dicembre 1995 di
contro l’operato dell’UEF di Bellinzona in materia di atto di pignoramento e sospensione delle esecuzioni a tempo determinato per grave malattia del debitore ex art. 61 LEF;
viste le osservazioni 20 dicembre 1995 dell’UEF di Bellinzona;
considerato
IN FATTO E IN DIRITTO:
che il 7 dicembre 1995 l'UEF di Bellinzona ha dichiarato privo d'oggetto il reclamo di __________ contro la contestazione dell'atto di pignoramento, avuto riguardo alla sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera con la quale sono stati respinti due reclami formulati dal plurireclamante il 9 maggio 1995 contro l'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e lo stato di riparto 28 aprile 1995;
che con lo stesso provvedimento 7 dicembre 1995 l'UEF di Bellinzona ha ritenuto evasa la richiesta di sospensione delle esecuzioni per malattia, con riferimento al pregresso pronunciato 14 novembre 1995 dell'organo d'esecuzione;
che il provvedimento 7 dicembre 1995 è stato reso dall'UEF di Bellinzona in applicazione dei combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2 LPR, segnatamente con l'espressa menzione del diritto di nuovo reclamo;
che con tempestivo reclamo 18 dicembre 1995, con richiesta di effetto sospensivo, __________ ha richiamato le note allegazioni del 2 novembre 1995 e negato all'UEF di Bellinzona il diritto di determinarsi così come al provvedimento 7 dicembre 1995, ritenuto altresì che "la decisione della CEF di Lugano del 31.10.1995 è stata intimata solo il 9.11.1995 dopo il mio ricorso 2 novembre 1995, per cui la data 31.10.1995 è una data giuridicamente fasulla";
che, sull'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e sullo stato di riparto 28 aprile 1995 dell'UEF di Bellinzona, il Tribunale federale con sentenza 5 dicembre 1995 ha respinto il ricorso 17 novembre 1995 di __________ contro la sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera, ritenuto che:
le censure sollevate sono "manifestamente infondate e temerarie";
"infatti l'atto di pignoramento è stato compilato sul formulario ufficiale (n. 7c) e contiene tutte le indicazioni previste dall'art. 14b dell'Ordinanza n.1 per l'attuazione della LEF del 18 dicembre 1891 (RS 281.31)";
"contenendo tale atto tutte le indicazioni atte ad informare il debitore, il ricorrente è malvenuto a dolersi della mancata indicazione delle precedenti decisioni giudiziarie", di cui peraltro era ben cognito;
"se è vero che tale formulario reca sul retro l'indicazione prestampata pignoramento di salario, ogni dubbio in proposito è dissipato dal fatto che l'ordine di trattenuta è stato impartito alla Cassa pensione dei dipendenti dello Stato";
"dovendo essere confermato l'atto di pignoramento, la parallela richiesta di modifica dello stato di riparto cade nel vuoto";
"il ricorso, manifestamente infondato e temerario, deve essere respinto, e che si giustifica di addossare al ricorrente le spese processuali in applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF", determinate al dispositivo n.2 in Fr. 500.--;
che __________ non è legittimato a reiterare ad libitum censure riferite all'atto di pignoramento 7 marzo 1995 e allo stato di riparto 28 aprile 1995 dell'UEF di Bellinzona, già definite giudizialmente nei termini sopra richiamati;
che su questo punto il provvedimento 7 dicembre 1995 dell'UEF di Bellinzona non ha portata propria, essendo stato superato della sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera, poi confermata dalla sentenza 5 dicembre 1995 del Tribunale federale;
che, sulla domanda di sospensione delle esecuzioni ex art. 61 LEF, va ricordato che già il 10 maggio 1995 e il 7 giugno 1995 l'UEF di Bellinzona aveva sospeso le esecuzioni contro __________ ex art. 61 LEF fino al 31 agosto 1995;
che il 15 settembre 1995 __________ aveva chiesto un'ulteriore proroga sulla base del certificato medico 20 settembre 1995 del Dott. __________, prodotto successivamente, attestante che "il paziente ripresenta degli importanti disturbi psichici e necessiterebbe quindi di ulteriori terapie ambulatoriali" e che non va esclusa "l'eventualità di un'ulteriore cura stazionaria in ambiente psichiatrico nel caso in cui vi fosse un ulteriore acuirsi dei disturbi";
che con telescritto 18 settembre 1995, accompagnante il pregresso certificato medico, il Dott. __________ aveva reso noto all'UEF di Bellinzona che il paziente ha richiesto "in modo perentorio una pronta evasione della sua causa dichiarandosi pronto a menare le mani nel caso in cui non si fosse dato seguito alla sua richiesta";
che la domanda di proroga era stata respinta dall'UEF di Bellinzona con provvedimento 14 novembre 1995, atteso che:
l'art. 61 LEF va applicato in modo restrittivo;
la grave malattia deve privare il debitore del suo guadagno, ciò che non è il caso per il reclamante al beneficio della pensione;
l'UEF ha già concesso a __________ due sospensioni per "aiutarlo a sistemare le sue pratiche";
il reclamante è curato ambulatoriamente e non si può quindi parlare di grave malattia;
che __________ si era tempestivamente aggravato contro il provvedimento dell'organo d'esecuzione, asseverando in sostanza che "non vi è dubbio che sia ormai affetto da una grave malattia permanente causatami dai miei creditori, dall'UEF, dalla Cassa Pensioni e dalla CEF, colpevoli di soprusi legali e abusi psichiatrici nei miei confronti";
che il reclamante aveva postulato un'ulteriore sospensione fino al 31 dicembre 1995, ritenuto che "i creditori e le Autorità in causa si impegnano a concludere entro il 31 dicembre 1995 un atto di transazione con il sig. __________ in base alle annesse proposte";
che con sentenza 14 dicembre 1995 (inc. n. 15.95.240) questa Camera ha respinto il gravame, ritenuto che:
ex art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione delle esecuzioni per un tempo determinato;
la norma, di chiare connotazioni sociali, intende consentire a chi, per grave malattia, non è in grado di lavorare e quindi è impossibilitato - per fatto a lui non imputabile - a conseguire un reddito da lavoro di recuperare le energie necessarie per reinserirsi nel ciclo produttivo, a tutto vantaggio non solo dell'interessato ma anche dei suoi creditori;
che l'art. 61 LEF è norma d'eccezione e va interpreto in senso restrittivo (DTF 105 III 104-105 cons.3 e rif. ivi; BlSchK 1986 p.182-183 cons.2; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §11 m.39; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 95-96 n.5; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 ad art. 61 LEF, p.131-132);
il reddito di __________ oggetto di pignoramento è reddito da pensione e non da lavoro e pertanto le affezioni di cui soffre non hanno in linea di principio incidenza sul reddito pignorabile;
la sola censura ipotizzabile potrebbe semmai essere quella di eccessiva clemenza nel concedere le pregresse due sospensioni, per le quali va comunque dato atto all'UEF di Bellinzona di essersi determinato con ragionevole benevolenza nei confronti del reclamante che, lungi dal comprenderne il tenore esclusivamente umanitario, persevera nel ritenere che le autorità di ogni ordine e grado congiurino contro di lui;
il gravame costituisce in tutta evidenza procedimento temerario ex art. 67 cpv.3 OTLEF e 16 cpv.2 LPR e legittimerebbe in linea di principio la misura sanzionatoria del carico delle spese;
si prescinde, per questa volta, dall'addossare a __________ le spese processuali ipotizzate all'art. 16 cpv.2 LPR, ritenuto che siffatta clemenza non potrà più essere esercitata ove il reclamante reiterasse gravami temerari;
che sulla domanda di sospensione delle esecuzioni ex art. 61 LEF il provvedimento 7 dicembre 1995 dell'UEF di Bellinzona non ha portata propria, essendo stato superato della sentenza 14 dicembre 1995 di questa Camera;
che, dal profilo formale, contrariamente all'assunto di __________, l'UEF di Bellinzona si è correttamente determinato nel provvedimento 7 dicembre 1995, di portata meramente dichiarativa, reso in applicazione dei combinati art. 9 cpv.5 e 11 cpv.2 LPR;
che nessun vantaggio e nessun pregiudizio può derivare al reclamante dal fatto che la sentenza 31 ottobre 1995 di questa Camera sia stata intimata il 9 novembre 1995, ritenuto che i termini d'impugnativa decorrono solo dal momento in cui la sentenza gli è pervenuta;
che, visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
che il reclamo, manifestamente infondato e temerario, deve pertanto essere respinto;
che si giustifica di addossare al reclamante le spese processuali in Fr. 200.-- in applicazione dell'art. 67 cpv.3 OTLEF;
PRONUNCIA:
Il reclamo 18 dicembre 1995 __________, è respinto.
La tassa di giustizia di Fr. 200.-- è posta a carico di __________
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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