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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.240
Data decisione, Autorità: 14.12.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00240
Lugano 14 dicembre 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 20 novembre 1995 di
contro l’operato dell’UEF di Bellinzona in materia di sospensione delle esecuzioni a tempo determinato per grave malattia del debitore ex art. 61 LEF;
viste le osservazioni 7 dicembre 1995 dell’UEF di Bellinzona;
considerato
in fatto e in diritto
che il 10 maggio 1995 e il 7 giugno 1995 l'UEF di Bellinzona ha sospeso le esecuzioni contro __________ ex art. 61 LEF fino al 31 agosto 1995;
che il 15 settembre 1995 __________ ha chiesto un'ulteriore proroga sulla base del certificato medico 20 settembre 1995 del __________, prodotto successivamente, attestante che "il paziente ripresenta degli importanti disturbi psichici e necessiterebbe quindi di ulteriori terapie ambulatoriali" e che non va esclusa "l'eventualità di un'ulteriore cura stazionaria in ambiente psichiatrico nel caso in cui vi fosse un ulteriore acuirsi dei disturbi";
che con telescritto 18 settembre 1995, accompagnante il pregresso certificato medico, il __________ ha reso noto all'UEF che il paziente ha richiesto "in modo perentorio una pronta evasione della sua causa dichiarandosi pronto a menare le mani nel caso in cui non si fosse dato seguito alla sua richiesta";
che la domanda di proroga è stata respinta dall'UEF di Bellinzona con provvedimento 14 novembre 1995, atteso che:
l'art. 61 LEF va applicato in modo restrittivo;
la grave malattia deve privare il debitore del suo guadagno, ciò che non è il caso per il reclamante al beneficio della pensione;
l'UEF ha già concesso a __________ due sospensioni per "aiutarlo a sistemare le sue pratiche";
il reclamante è curato ambulatoriamente e non si può quindi parlare di grave malattia;
che __________ si è tempestivamente aggravato contro il provvedimento dell'organo d'esecuzione, asseverando in sostanza che "non vi è dubbio che sia ormai affetto da una grave malattia permanente causatami dai miei creditori, dall'__________, dalla __________ e dalla __________, colpevoli di soprusi legali e abusi psichiatrici nei miei confronti";
che il reclamante ha postulato un'ulteriore sospensione fino al 31 dicembre 1995, ritenuto che "i creditori e le Autorità in causa si impegnano a concludere entro il 31 dicembre 1995 un atto di transazione con il sig. __________ in base alle annesse proposte";
che l'UEF di Bellinzona ha chiesto la reiezione del gravame con il contestuale invito al reclamante a moderare i termini con cui suole adire le autorità;
che ex art. 61 LEF, in caso di grave malattia del debitore, l'ufficiale può accordargli la sospensione delle esecuzioni per un tempo determinato;
che la norma, di chiare connotazioni sociali, intende consentire a chi, per grave malattia, non è in grado di lavorare e quindi è impossibilitato - per fatto a lui non imputabile - a conseguire un reddito da lavoro di recuperare le energie necessarie per reinserirsi nel ciclo produttivo, a tutto vantaggio non solo dell'interessato ma anche dei suoi creditori;
che l'art. 61 LEF è norma d'eccezione e va interpreto in senso restrittivo (DTF 105 III 104-105 cons.3 e rif. ivi; BlSchK 1986 p.182-183 cons.2; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §11 m.39; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 95-96 n.5; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.1 ad art. 61 LEF, p.131-132);
che il reddito di __________ oggetto di pignoramento è reddito da pensione e non da lavoro;
che pertanto le affezioni di cui soffre non hanno in linea di principio incidenza sul reddito pignorabile;
che l’UEF di Bellinzona si è correttamente determinato nel provvedimento qui impugnato;
che la sola censura ipotizzabile potrebbe semmai essere quella di eccessiva clemenza nel concedere le pregresse due sospensioni, per le quali va comunque dato atto all'UEF di Bellinzona di essersi determinato con ragionevole benevolenza nei confronti del reclamante che, lungi dal comprenderne il tenore esclusivamente umanitario, persevera nel ritenere che le autorità di ogni ordine e grado congiurino contro di lui;
che il reclamante è diffidato ad evitare termini sconvenienti - quali le asserzioni, prive di qualsivoglia supporto probatorio, secondo cui varie autorità sarebbero "colpevoli di soprusi legali e abusi psichiatrici" nei suoi confronti per il solo fatto di dare pratica attuazione alla procedura esecutiva - con la comminatoria dell'art. 7 cpv.6 LPR ove reiterasse;
che il gravame costituisce in tutta evidenza procedimento temerario ex art. 16 cpv.2 LPR e legittimerebbe in linea di principio la misura sanzionatoria del carico delle spese;
che si prescinde, per questa volta, dall'addossare a __________ le spese processuali ipotizzate all'art. 16 cpv.2 LPR, ritenuto che siffatta clemenza non potrà più essere esercitata ove il reclamante reiterasse gravami temerari;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamato l'art. 61 LEF,
PRONUNCIA:
Il reclamo 20 novembre 1995 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: __________;
UEF di Bellinzona, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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