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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.234
Data decisione, Autorità: 05.01.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00234
Lugano 5 gennaio 1996 FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
vista l’istanza 28 novembre 1995 dell’UE di Lugano tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
(patr. dall'avv. __________)
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto
nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano promosse da
richiamata la lettera 7 luglio 1993 del patrocinatore del debitore affermante che "i diritti dei creditori saranno maggiormente tutelati in caso di divisione consensuale della successione, piuttosto che in quello di una vendita agli incanti", ritenuto che "le trattative con gli altri coeredi sono già riprese" e che "la situazione potrebbe conoscere uno sbocco definitivo entro la fine del prossimo mese di settembre" 1993;
visto il successivo scritto 4 maggio 1994 del patrocinatore dell'escusso da cui risulta che "le trattative con i coeredi nelle successioni fu __________ e __________ sono tuttora in corso e presentano alcuni sviluppi che lasciano presumere una definitiva liquidazione in tempi ragionevoli";
richiamata la citazione 17 marzo 1995 dei coeredi e dei creditori per l'udienza del 24 marzo 1995 per raggiungere possibilmente un accordo sul modo di tacitare i creditori o sciogliere la comunione ereditaria fu __________;
preso atto che in sede di discussione 24 marzo 1995 vi è stata convergenza nell'attribuire ai diritti ereditari spettanti all'escusso __________ il valore di "Fr. 200'000.-- con riserva dell'attuale situazione congiunturale del mercato immobiliare";
accertato in tale sede che "i componenti della comunione ereditaria non si dichiarano disposti ad intervenire per liquidare i debiti dell'escusso" e che "non vengono presentate altre proposte";
preso atto che il termine di 10 giorni fissato il 24 marzo 1995 dall'UE di Lugano per formulare proposte in merito alla realizzazione della quota di eredità pignorata, con la comminatoria che in caso di mancanza di concrete proposte l'incarto sarà trasmesso alla CEF per il seguito di procedura;
atteso che con scritto 6 aprile 1995 il patrocinatore dell'escusso ha nuovamente chiesto il differimento della vendita all'asta che "dovrà pertanto essere scelta quale ultima ratio", anche perché "un altro elemento importante, che depone a favore di una continuazione delle trattative conciliatorie, è la ventilata disponibilità del comunista __________ di poter liquidare la quota del debitore nei prossimi mesi, qualora alcuni suoi impegni finanziari dovessero trovare sbocchi positivi";
richiamato l'invito 14 agosto 1995 dell'UE di Lugano al patrocinatore dell'escusso di "volerci aggiornare in merito alle trattative con gli altri comunisti per evitare la messa all'asta dei diritti ereditari pignorati";
atteso che i prospettati sviluppi positivi non si sono concretizzati;
preso atto che l’UE di Lugano ha assegnato alla quota pignorata un valore di Fr. 200’000.--;
ritenuto che l'UE di Lugano ha preavvisato la realizzazione nelle forme del pubblico incanto, subordinatamente come da richiesta 6 aprile 1995 del patrocinatore dell'escusso;
rilevato come la procedura si sia protratta già ben oltre i termini usuali per dar modo all'escusso, rispettivamente a tutti gli interessati, di trovare soluzioni alternative alla messa all'incanto della parte di comunione pignorata;
accertato che nulla si è concretizzato benchè sia stato concesso il tempo ragionevolmente necessario per una soluzione bonale della disputa;
ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto in via principale dall’Ufficio;
visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione dei diritti in comunione,
pronuncia: 1. E’ ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’in-teressenza spettante ad __________, nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto __________, pignorata nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ dell’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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