AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.218
Data decisione, Autorità: 05.02.1996, CEF
Incarto n. 15.95.00218
Lugano 5 febbraio 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 4 ottobre 1995 di
__________, attualmente in carcere a __________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio nella procedura di pignoramento completivo successivo ai sequestri decretati il 25 agosto 1992 dal Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud su istanza di
tutti rappr. dalla __________
contro
viste le osservazioni 13 ottobre 1995 delle creditrici e 24 ottobre 1995 dell'UEF di Mendrisio;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
IN FATTO:
A. Con tre decreti 25 agosto 1992 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha sequestrato per Fr. 150'000.--, rispettivamente Fr. 245'000.-- e Fr. 160'000.-- oltre accessori, "presso l'__________ tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori e beni di ogni tipo che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, tesori, oppure in cassette di sicurezza, dei quali sia titolare o possa disporre direttamente o per procura, la contribuente __________, in particolare il conto __________ n. __________, n. __________ e la cassetta n. __________ fino a concorrenza dei crediti oltre interessi e spese".
B. L'UEF di Mendrisio ha eseguito i sequestri lo stesso giorno.
C. Ai tre sequestri sono seguite tre esecuzioni ordinarie per prestazione di garanzie: le opposizioni interposte ai tre precetti esecutivi sono state rigettate in via definitiva con tre sentenze 22 marzo 1995, cresciute in giudicato, del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud.
D. Il 14 luglio 1995 veniva pignorato "il saldo attuale dei conti __________ (Fr. 9'963.16) e __________ (Fr. 41'258.70)".
Il verbale di pignoramento è stato intimato il 14 luglio 1995.
E. Il 22 agosto 1995 il rappresentante delle tre creditrici ha chiesto il completamento del pignoramento, indicando beni sull'____________________, in particolare il conto n. __________.
Il pignoramento è stato eseguito il 28 agosto 1995 sulla "relazione n. __________ intestata a __________, di cui __________ cittadina svizzera risulta essere procuratrice con firma individuale:
conto investimento __________ con un saldo odierno di Fr. 19'455.45
deposito titoli n. __________ con valore di borsa odierno di Fr. 330'000.--".
Sulla relazione pignorata "è in essere un blocco" emanato dal Ministero pubblico.
L'atto di pignoramento è stato intimato il 12 settembre 1995.
F. Con reclamo 4 ottobre 1995 __________ ha chiesto l'annullamento del complemento di pignoramento del 28 agosto 1995, protestate spese e ripetibili, ritenuto che:
"l'atto complementare di pignoramento colpisce il conto di investimento n. __________ e il deposito titoli n. __________ di proprietà della signora __________, residente a , che è stato aperto direttamente dalla medesima presso l' ";
"su questo conto la reclamante godeva unicamente di una procura. I fondi pignorati sono stati depositati da __________ e sono di sua pertinenza e proprietà. La reclamante non c'entra nulla con i medesimi e non vanta alcun titolo giuridico sugli stessi";
la reclamante "tiene ad evidenziare questa realtà per evitare che un suo silenzio possa essere interpretato in modo da creare pregiudizio alla signora __________ ";
"è nullo il pignoramento che riguarda beni che sono manifestamente di proprietà di un terzo, come nel caso di specie";
"si deve inoltre rilevare che il pignoramento complementare deve essere annullato anche perché non identifica il titolare dei conti bancari che non è __________ ".
G. Con osservazioni 13 ottobre 1995 le tre creditrici hanno chiesto la reiezione in ordine e nel merito del gravame, evidenziando in particolare - per quanto è qui di rilievo - che __________ non è legittimata al reclamo perché non è lesa nei propri interessi giuridicamente protetti.
H. Anche l'UEF di Mendrisio ha chiesto la reiezione del gravame, riservata la procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF.
Considerato
IN DIRITTO:
a) Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta ad ogni persona lesa nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 con rinvii; CEF 11 marzo 1994 su reclamo R. e L. W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §6 m.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, 56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §8 m.16).
Il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata leda i suoi interessi giuridicamente protetti.
b) Il reclamo presuppone un interesse pratico e attuale e non può tendere alla semplice constatazione di un errato comportamento (art. 21 LEF; DTF 97 III 38 cons.2 e rif. ivi. Fritzsche/Walder, op. cit., §8 m.14 e n.25 con rif. ivi).
Va qui ricordato che la procedura di reclamo serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una favorevole base di partenza per un'eventuale successiva azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III 36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC cons.9 e rif. ivi).
Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (DTF 80 III 53 e 31 II 342; CEF 27 dicembre 1990 su reclamo dott. R. G.; Amonn, op. cit., §5 m.7-14; Gilliéron, op. cit., p.49; Fritzsche/Walder, op. cit., vol. I, §7 m.12).
assevera in sostanza che il pignoramento completivo colpisce il conto di investimento n. __________ e il deposito titoli n. __________ di proprietà di __________.
Orbene, se sono stati pignorati beni non di proprietà della reclamante, __________ non è stata lesa dal provvedimento dell'UEF di Mendrisio nei propri interessi giuridicamente protetti: mancando il pregiudizio materiale attuale, non si realizza nel caso di specie il presupposto processuale della legittimazione al reclamo.
Ne consegue l'irricevibilità del gravame.
Restano comunque riservati i diritti di __________ sui beni pignorati: ove fosse formulata rivendicazione di proprietà, l'UEF di Mendrisio si determinerà ex art. 106 ss. LEF come peraltro già prospettato dall'organo d'esecuzione in sede di osservazioni.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF).
Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 95 ss. LEF
PRONUNCIA:
Il reclamo 4 ottobre 1995 __________ è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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