AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2006.82
Data decisione, Autorità: 15.01.2007, PRPEN
Titolo: inosservanza dell'obbligo di notifica
Incarto n. 30.2006.82 MU0018-IND
Bellinzona 15 gennaio 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 marzo 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 22 febbraio 2006 n. __________ emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 27 aprile 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 22 febbraio 2006 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’000.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.- per “inosservanza all’obbligo di notifica” (cfr. intimazione di contravvenzione 21 dicembre 2005, doc. 2)
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle sue osservazioni 27 aprile 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Giusta l’art. 2 cpv. 6 vODDS, gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che comporta la notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni nel periodo di novanta giorni. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni caso a notificarsi al più tardi il giorno prima dell’inizio dei lavori, indipendentemente dalla durata dell’attività.
Secondo l’art. 4 lett. c del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS), la CRTE 1 è competente per la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile. Inoltre, detta autorità emette le contravvenzioni, giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, relative alle infrazioni alle disposizioni di sua competenza previste dal regolamento (art. 39 RLaLPS-CE/AELS).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti, che non sono comprese nell’art. 23 cpv. 1 a 5 LDDS, sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
Durante il controllo è pure stato steso un rapporto di segnalazione nei confronti di __________, il quale si stava recando a __________ unitamente al ricorrente per eseguire in collaborazione con quest’ultimo l’attività per la quale si rimprovera loro la mancata notifica.
Egli contesta nondimeno l’infrazione, in quanto asserisce che l’attività svolta non può essere considerata di natura edile nel senso dell’art. 2 cpv. 6 ODDS. A torto. Come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, l’installazione di una struttura di ferro e alluminio con copertura PVC per il ricovero di automezzi (cfr. bolletta doganale 13 dicembre 2005 sub doc. 3), ancorché non preveda alcuna opera muraria, rientra, a non averne dubbio, nei rami accessori dell’edilizia, per cui la notifica era obbligatoria dal primo giorno di lavoro, indipendentemente dalla durata dello stesso. Si noti peraltro che la decisione di imposizione per l’IVA prodotta dal ricorrente unitamente al gravame indica precisamente trattarsi di “prestazione di manodopera su prefabbricato”: che lo stesso fosse destinato a essere utilizzato in ambito agricolo come preteso nel gravame a pag. 2 - circostanza che appare comunque dubbia considerato che la prestazione è stata eseguita presso la sede di un’impresa generale di costruzioni – nulla muta al carattere edile della prestazione di servizio e quindi all’obbligo di notifica.
Il ricorrente si giustifica poi invocando la sua buona fede (soggettiva) e l’ignoranza della legge, ritenuto come “fosse convinto del fatto che la notificazione dell’attività svolta in Svizzera fosse necessaria solamente dopo lo svolgimento dell’ottavo giorno lavorativo effettivo” (cfr. ricorso, pag. 2). Egli soggiunge che la mancata notifica è stata sanata mediante lo scritto 9 gennaio 2006 della __________ Snc e che in ogni caso credeva che la questione fosse stata definitamene risolta con il pagamento dell’IVA (ibidem).
Anzitutto va detto che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi menzionata). Di conseguenza, egli non poteva ragionevolmente ignorare che una simile attività fosse soggetta a obblighi e a termini precisi di notifica, sul tenore dei quali egli aveva quindi l’obbligo d’informarsi presso l’Autorità compente prima dell’inizio dei lavori.
Più in generale, il ricorrente non può avvalersi della sua buona fede, in quanto le contravvenzioni alle norme in materia di diritto degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 vCP, che corrisponde ora al cpv. 7 in vigore dal 1° gennaio 2007).
Neppure torna utile al ricorrente l’avvenuto necessario pagamento dell’IVA, che nulla ha a che vedere con la procedura di notifica per la prestazione da lui eseguita, fondata sulla legislazione in materia di diritto degli stranieri.
Non solo. Si osserva che in realtà il ricorrente o chi per esso non ha proceduto ad alcuna notifica a posteriori, circostanza che si desume dal fatto che nell’incarto prodotto dalla CRTE 1 estera non risulta alcuna richiesta in tal senso, né tanto meno è contenuta nello scritto 9 gennaio 2006 della __________ Snc agli atti. In effetti, quest’ultima si limita a formulare le osservazioni per conto del ricorrente e del collega __________ alle rispettive intimazioni di contravvenzione datate 21 dicembre 2005.
Giovi rilevare che quand’anche egli avesse provveduto in un secondo tempo a notificare l’attività, ciò non avrebbe influito sulla sua responsabilità, poiché la comunicazione sarebbe intervenuta solo posteriormente all’inizio dell’attività e all’accertamento dell’infrazione.
In casu, come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, è pacifico che la mancata notifica è un fatto grave che impedisce alle autorità preposte ai controlli di verificare il rispetto delle condizioni lavorative e, indirettamente, ostacola l’osservazione del mercato del lavoro da parte della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, non essendo più possibile stabilire la presenza esatta, sul territorio elvetico, di lavoratori provenienti dall’UE. Non va poi disatteso che nonostante l’avvertimento della Guardia di confine egli non ha mai eseguito la notifica impostagli dalla legge, fatto questo da considerare grave.
D’altro canto però, egli ha contravvenuto all’obbligo di notifica in buona fede (ancorché non liberatoria) e non risulta essere recidivo.
Di conseguenza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso specifico e ritenuto pure l’importo massimo della sanzione di cui all’art. 23 cpv. 6 LDDS, questo giudice ritiene che una multa di fr. 600.- si rivela confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e ossequiosa del principio di proporzionalità.
L’esito del gravame induce a prelevare una tassa di giustizia proporzionale al grado di soccombenza (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 600.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-.
2.1. Al ricorrente, previa indicazione di un conto bancario, viene retrocesso l’importo di fr. 100.- a titolo di maggior anticipo.
RI 1, CRTE 1
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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