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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2007.5
Data decisione, Autorità: 14.02.2007, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
Incarto n. 60.2007.5
Lugano 14 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22.12.2006/11.1.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia nel quadro del procedimento penale di cui all’inc. MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Comando di polizia, che l’ha poi trasmessa al Ministero pubblico, che l’ha inviata a questa Camera per competenza in data 9/11.1.2007, preavvisandola al contempo favorevolmente;
richiamate le osservazioni 19/22.1.2007 di PI 2 con le quali autorizza la visione dell’incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito del ferimento di una persona a causa del morso di un cane, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con il decreto d’accusa 9.10.2006 (DA __________) a carico di PI 2.
Con la presente richiesta, la compagnia d’assicurazione istante chiede di ricevere copia del rapporto di polizia relativo ai fatti alla base del procedimento. Il procuratore pubblico e la persona interessata hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo della compagnia istante, chiamata ad intervenire quale assicurazione RC a copertura dei danni subiti a seguito dei fatti oggetto del decreto d’accusa.
L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia sarà allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta) sono poste a carico dellaIS 1, __________
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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