AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2007.17
Data decisione, Autorità: 14.02.2007, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
Incarto n. 60.2007.17
Lugano 14 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Caludia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/15.1.2007 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia del procedimento penale inc. __________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al comando della polizia, poi trasmessa al Ministero pubblico che l’ha inviata a questa Camera per competenza il 15.1.2007, comunicando al contempo di non avere osservazioni, e che l’incarto è presso la Pretura penale;
richiamate le osservazioni 24/25.1.2006 di PI 1, con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito dei fatti avvenuti il 6.11.2005 ad __________ e della successiva querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa DA __________, al quale è stata fatta opposizione. L’incarto è attualmente pendente presso la Pretura penale.
La compagnia istante chiede copia del rapporto di polizia allestito nel quadro del procedimento penale surriferito. Se il sostituto procuratore pubblico PI 2 ha comunicato di non avere particolari osservazioni, PI 1 si è fermamente opposto all’accoglimento dell’istanza.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
Nel presente caso, il procedimento è tuttora in corso, pertanto la richiesta appare prematura. La stessa dovrà essere riferita alla decisione che metterà fine al procedimento.
L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è respinta in quanto prematura.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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