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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2007.11
Data decisione, Autorità: 14.02.2007, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
Incarto n. 60.2007.11
Lugano 14 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.7.2006/15.1.2007 presentata da
IS 1
tendente a conoscere e ricevere copia della decisione prolata nel procedimento penale all’incarto MP __________;
premesso che la richiesta del 21.7.2006 è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per evasione in data 12/15.1.2007, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 23/24.1.2007 di PI 2, che acconsente alla trasmissione degli atti richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito del mancato controllo di un rubinetto di una caldaia per catrame prima dell’accensione, è stato causato un incendio in data 3.2.2005 __________. A seguito di questi fatti il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di incendio colposo (inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con decreto d’accusa 3.4.2006 (DA __________).
Con la presente richiesta, la compagnia d’assicurazione chiede di conoscere l’esito del procedimento penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni, mentre PI 2 ha dato il suo consenso alla trasmissione degli atti richiesti.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
Nel presente caso, considerato che la compagnia istante interviene quale RC (come risulta non dalla richiesta ma dall’incarto penale), è dato certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento.
L’istanza è accolta. Copia del decreto d’accusa (DA __________) sarà trasmessa in allegato alla decisione destinata alla compagnia istante.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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