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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2006.479
Data decisione, Autorità: 07.02.2007, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n. 60.2006.479
Lugano 7 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/20.12.2006 presentata dalla
IS 1, ,
che ha autorizzato le parti ad ispezionare gli atti del procedimento penale inc. MP __________ concernente __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), ed __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________);
ritenuto che la predetta decisione della IS 1 – inviata, con altri allegati, dall’avv. __________, __________, patrocinatore di __________, __________, al Tribunale penale cantonale – è stata trasmessa per competenza dal citato Tribunale a questa Camera il 19/20.12.2006;
richiamate le osservazioni 29.1.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani, che – con alcune riserve – non si oppone alla domanda;
richiamato inoltre lo scritto 30/31.1.2007 di __________, che comunica di non formulare osservazioni;
rilevato che __________, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che, nel corso del 2001, il procuratore pubblico Maria Galliani ha promosso un procedimento penale nei confronti di __________ e di __________, allora vicepresidente del consiglio di amministrazione rispettivamente vicedirettore di __________, per reati contro il patrimonio;
che il suddetto procedimento penale è sfociato nel giudizio 3.11.2006 della Corte delle assise criminali, che ha condannato gli accusati alla pena di due anni di reclusione per amministrazione infedele qualificata () ed amministrazione infedele qualificata, complicità in ripetuta appropriazione indebita e falsità in documenti () (inc. TPC __________), sentenza sub iudice davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale;
che presso la IS 1 sono pendenti cause civili proposte da __________ (OA.) e da __________ (OA.), cliente di __________, contro l’istituto bancario in relazione ad investimenti con – segnatamente – derivati, tema del procedimento penale;
che – il 4.7.2006, nell’ambito della causa OA.__________ – il pretore Marco Ambrosini ha ammesso il richiamo dell’incarto MP __________ (con ispezione della parte più diligente direttamente presso il Ministero pubblico ed invio degli atti alla Pretura);
che – nel contesto della causa OA.__________ – il predetto giudice, con ordinanza 11.8.2006, ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni, scadenza ripetutamente prorogata, per procedere alla visione dell’incarto e per trasmettere alla Pretura eventuale documentazione;
che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che – come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________) – in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale la giurisprudenza ammette la domanda se:
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente;
che l’interesse giuridico legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale;
che in concreto – stante la connessione tra il procedimento penale e le cause civili, tutti concernenti il tema derivati – sono adempiute le condizioni surriferite;
che nondimeno, a tutela dei diritti di terzi non direttamente coinvolti nel procedimento penale, copia degli atti selezionati dalle parti saranno inviati direttamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale alla IS 1, il cui pretore procederà personalmente alla scernita dei documenti che reputerà rilevanti per i procedimenti civili, avendo cura di garantire la protezione degli interessi di terzi;
che l’incarto è accessibile presso il Tribunale penale cantonale, Lugano, per il tramite della Corte di cassazione e di revisione penale;
che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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