AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2006.463
Data decisione, Autorità: 31.01.2007, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n. 60.2006.463
Lugano 31 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.12.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto penale MP __________;
premesso che le parti alla causa civile hanno preso posizione sulla domanda con gli scritti 7.12.2006 allegati all’istanza medesima;
richiamato il preavviso favorevole 18.12.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito di denuncia del 19.8.2005 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione ad una serie di prelievi operati su un conto oggetto di contestazione.
Sul medesimo complesso di fatti è stata promossa un’azione civile avanti la Pretura istante (inc. OA.__________). In questo ambito, le parti hanno chiesto, ed il pretore ha ammesso, il richiamo in sede civile dell’incarto penale. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente l'accoglimento dell’istanza.
Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.
Nel presente caso è data una connessione tra la causa civile ed il procedimento penale, ritenuto che vertono sul medesimo complesso di fatti.
L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso direttamente dal Ministero pubblico alla Pretura, che lo ritornerà successivamente allo stesso.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
Intimazione:
().
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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