AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 15.1995.125
Data decisione, Autorità: 27.06.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00125
Lugano 27 giugno 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 17/29 maggio 1995 del
__________, c/o __________ (quale amministratore speciale nella liquidazione del fallimento della __________ e nella liquidazione dell'eredità giacente fu __________)
in materia di:
a) determinazione preventiva della rimunerazione dell'amministratore speciale;
b) proroga ex art. 270 cpv. 2 LEF del termine per ultimare la liquidazone del fallimento della __________ e la liquidazione dell'eredità giacente fu __________
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto
che la __________ è stata dichiarata fallita il 23 febbraio 1994 e che la prima adunanza dei creditori ha nominato il 29 settembre 1994 (doc.2):
a) amministrazione speciale __________ b) delegazione dei creditori __________
che __________ è deceduto il 17 settembre 1993 e che per il rifiuto dell'eredità da parte degli aventi diritto è stata decretata la liquidazione dell'eredità giacente ex art. 193 LEF, con la nomina in sede di prima assemblea dei creditori del 29 settembre 1994 di (doc.3):
a) amministrazione speciale __________ b) delegazione dei creditori __________
che "le due procedure sono in larga misura parallele e presentano le stesse problematiche di fondo" (cfr. istanza n.4 p.3);
che nel fallimento della __________ sono stati insinuati 29 crediti per ca. Fr. 36'000'000.-- e che nell'eredità giacente fu __________ sono stati insinuati 24 crediti per ca. Fr. 36'000'000.-- (doc.5 e 6; istanza n.6 p.3);
che il dott. __________ afferma trattarsi di procedura complessa, tale da giustificare "il riconoscimento di un'indennità supplementare al fine di assicurare gli sforzi intrapresi dall'amministrazione speciale volti al recupero degli averi" e meglio come all'art. 49a OTLEF;
che i motivi addotti sono quelli che risultano ai punti da 7 a 17 dell'istanza cui si rinvia;
che l'amministratore speciale ha evidenziato come la delegazione dei creditori abbia incaricato "gli avvocati __________ giuridica cui l'amministratore speciale si trova confrontato giornalmente" e che quindi "i citati legali stanno svolgendo una intensa attività di assistenza e consulenza generale che esula da incarichi puntuali di natura contenziosa, naturalmente secondo le istruzioni e sotto il controllo dell'amministratore speciale", dovendo così essere "considerati, in tale loro attività generale, quali collaboratori dell'istante e che sia pertanto opportuno determinare la loro indennità per tale attività generale, riservata invece una retribuzione secondo le Tariffe dell'Ordine degli avvocati per i legali che fossero incaricati di procedure contenziose" (cfr. istanza n.15 p.8-9);
che "l'indennità dell'amministratore speciale, laureato in economia e fiduciario, dovrebbe essere equivalente a quella riconosciuta agli avvocati, sia in considerazione del tipo di attività svolta che alla luce della responsabilità che incombe all'amministratore speciale", ritenuto che "rilevanti appaiono anche essere le tariffe usualmente applicate nell'esercizio della professione da parte dell'amministrazione del fallimento" (cfr. istanza n.17 p.11);
che le tariffe orarie per l'amministrazione speciale, sempre a mente del dott. __________, per "evitare che nel Cantone Ticino si precluda la possibilità ad avvocati o fiduciari qualificati di assumere l'amministrazione speciale in fallimenti complessi", devono essere fissate come segue (cfr. petitum n.1):
"- amministratore speciale Fr. 200.--
avvocati Fr. 200.--
collaboratori giuridici Fr. 160.--
fiduciario immobiliare Fr. 130.--
amministrazione immobiliare Fr. 110.--
segretariato Fr. 50.--";
che a questo stadio di procedura non è possibile determinare compiutamente, in astratto, l'indennità ex art. 49a cpv.2 e 3 OTLEF e pertanto non possono essere autorizzate le prospettate indicazioni tariffali: in questi limiti l’istanza va respinta siccome prematura;
che l'Autorità cantonale di vigilanza può infatti esprimersi solo in presenza di dati numerici concreti e sulla base delle prestazioni eseguite e verificabili;
che è comunque già opportuno rilevare, a futura memoria, che le tariffe orarie prospettate eccedono quanto può essere riconosciuto in applicazione della OTLEF, atteso che:
per consolidato principio giurisprudenziale (DTF 120 III 100 cons.2, 108 III 69 e 103 III 65 ss.) le funzioni di amministrazione speciale del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art.1 OTLEF;
siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale o corporativa bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (DTF 103 III 68; CEF 10 gennaio 1989 in re S.B. e 20 aprile 1988 in re R.B. e G.F. cons.7a; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971 p.130-132);
l’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinchè si dia corretta applicazione della OTLEF (DTF 108 III 69);
anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura complessa, è un dato della comune esperienza che non si pongono in linea di principio solo questioni complicate;
di regola si giustifica di eseguire un calcolo misto e di non calcolare le prestazioni corrispondenti in base alle tariffe usuali vigenti per attività della medesima natura, ritenuto che gli importi fatturati devono avere un rapporto ragionevole con le indennità fissate dalla tariffa per la procedura semplice (DTF 120 III 100 cons.2);
avuto riguardo allo scopo sociale della OTLEF, è ammissibile restare sotto il limite inferiore della tariffa della Camera svizzera delle società fiduciarie e degli esperti contabili (DTF 120 III 100 cons.2 e 114 III 45-46);
per la ratio dell’OTLEF, l’attività di un avvocato - libero professionista -nell’ambito dell’amministrazione speciale del fallimento può essere retribuita, in procedure complesse, come nel caso di patrocinio d’ufficio secondo il diritto cantonale (DTF 120 III 100-101 cons.3a);
un collaboratore giuridico - non libero professionista - va remunerato in termini leggermente inferiori per raffronto all’avvocato;
il collaboratore accademico avrà rimunerazione superiore al non accademico, come pure il qualificato in altro modo rispetto al non qualificato;
le indicazioni tariffali dovranno tener conto che un giudice supplente del Tribunale federale ha diritto ad un’indennità oraria, per otto ore lavorative al giorno, di Fr. 100.-- se libero professionista e di Fr. 75.-- negli altri casi (cfr. art. 2 cpv.1bis Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, in: RS 173.122, nel testo dell’Ordinanza 3 dicembre 1990 in: RU 1991 p.2);
l'art. 36 LTG (RL II-70) prevede per il patrocinatore d'ufficio in caso di assistenza giudiziaria (art. 155 ss. CPC) un onorario dovuto dallo Stato pari al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa dell'ordine degli avvocati del Cantone Ticino (TOA, in: RL II-74a); per l'art. 10 cpv.1 TOA l'onorario minimo in base al dispendio orario è di regola di Fr. 150.--;
che i dati numerici prospettati dal dott. __________ corrispondono in sostanza a quelli che il Tribunale federale (Camera delle esecuzioni e dei fallimenti) in DTF 120 III 99-101 ha ritenuto non essere aumentabili come preteso dall'amministrazione speciale;
che non era invece oggetto d'esame in DTF 120 III 99-101 - e quindi non partecipa della ratio decidendi - se tali dati fossero da ritenere siccome congrui;
che, a titolo meramente indicativo, riservato l'esame puntuale caso per caso e ammesse eccezioni limitate a prestazioni di complessità accresciuta, si possono prospettare per procedure complesse valori compresi tra:
a) Fr. 120.--/150.-- per l'amministratore speciale con titolo accademico (avvocato, economista, ecc.)
b) Fr. 80.--/120.-- per fiduciari, commercialisti, contabili, revisori, ecc.
c) Fr. 40.--/50.-- per lavori di segretariato;
che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l'applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall'assemblea dei creditori;
che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano - a maggioranza qualificata ed in piena autonomia - di far capo all'amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);
che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall'applicazione della OTLEF quale tariffa sociale e non può quindi seguire la prassi di quei cantoni che, a detta del richiedente, trascurano questo aspetto;
che l'amministratore speciale ha altresì chiesto la proroga fino al 30 giugno 1996 per la conclusione della liquidazione fallimentare e dell'eredità giacente;
che per l'art. 270 cpv.1 LEF la procedura di fallimento (e di eredità giacente, cfr. art. 193 LEF) deve essere ultimata entro sei mesi dalla dichiarazione del medesimo, ritenuto che per il cpv.2 in caso di bisogno questo termine può essere prorogato dall'Autorità cantonale di vigilanza;
ritenuti validi i motivi addotti a sostegno della proroga nelle due procedure;
richiamati gli art. 1, 46a ss. e 49a OTLEF; 270 LEF
PRONUNCIA
L’istanza 17/29 maggio 1995 del dott. __________, di determinazione preventiva della rimunerazione dell’amministrazione fallimentare speciale nella liquidazione del fallimento della __________ e nella liquidazione dell'eredità giacente fu __________, è respinta nella misura in cui chiede la fissazione preventiva delle indennità orarie.
L’istanza 17/29 maggio 1995 del dott. __________, è accolta nella misura in cui chiede la proroga del termine per l'ultimazione della procedura di fallimento e di eredità giacente.
2.1 Il termine per l'ultimazione della liquidazione del fallimento della __________ è prorogato fino al 30 giugno 1996.
2.2 Il termine per l'ultimazione della liquidazione dell'eredità giacente fu __________ è prorogato fino al 30 giugno 1996.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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