AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2006.139
Data decisione, Autorità: 25.01.2007, ICCA
Titolo: Stralcio dell'appello per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n. 11.2006.139
Lugano 25 gennaio 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura inc. 565.2002/R.34.2006 (approvazione del rendiconto del rappresentante provvisorio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
ad
CO 2, , , e alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone;
premesso che con decisione 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 di Losone ha provvisoriamente privato AP 1 (1967) dell'esercizio dei diritti civili, nominandole CO 2 quale rappresentante a norma dell'art. 386 CC;
rilevato che il rendiconto e rapporto morale da questi presentato il 24 gennaio 2006 è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale il 9 maggio 2006;
accertato che contro tale decisione AP 1 è insorta il 19 maggio 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, la quale ha parzialmente accolto il ricorso con decisione del 26 ottobre 2006 e ha modificato il rendiconto morale, espungendo determinate frasi;
preso atto che contro tale decisione AP 1 ha presentato un appello del 16 novembre 2006 per ottenere l'annullamento dell'approvazione relativa al rapporto morale e la reintegrazione in quest'ultimo delle frasi espunte, essendo sua intenzione trasmettere il documento al Procuratore pubblico e denunciare il rappresentante per diffamazione;
ricordato che il 5 dicembre 2006 l'appellante è stata invitata a depositare entro giovedì 28 dicembre 2006, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
appurato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, l'appello non
avendo formato oggetto di intimazione;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– , ;
– , ;
– , , .
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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