AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.120
Data decisione, Autorità: 11.07.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00120
Lugano 11 luglio 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 15 maggio 1995 di
patr. dall'avv. __________
Contro
__________ nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare promossa da
__________, Succursale di __________ patr. dall'avv. __________
in materia di specie d'esecuzione;
viste le osservazioni 1° giugno 1995 di __________ e 30 giugno 1995 dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro __________ in via di realizzazione d'un pegno immobiliare per complessivi Fr. 2'045'000.-- oltre accessori.
Al precetto esecutivo, notificato il 5 maggio 1995, è stata interposta opposizione sia contro il credito che contro l'esistenza d'un pegno immobiliare.
B. Con tempestivo reclamo 15 maggio 1995, __________ ha chiesto la declaratoria di nullità dell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno immobiliare, ritenuto che:
non è "proprietaria delle cartelle ipotecarie al portatore" ma le "detiene unicamente a titolo di pegno mobiliare";
ha scelto una "specie d'esecuzione errata" e "il precetto esecutivo impugnato va annullato (art. 38 cpv.3 LEF)".
C. Con osservazioni 1° giugno 1995 __________ ha chiesto la reiezione del gravame, con spese di procedura a carico del reclamante ex art. 16 cpv.2 LPR, ritenuto che l'escusso ben sa che le cartelle ipotecarie sono state acquisite in proprietà da __________ (convenzione 3 agosto 1993 __________ /__________, doc.1 n.1 e 2).
Considerato
in diritto:
censura con reclamo che __________ proceda con esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare in luogo di quello manuale.
A torto.
a) La via del reclamo è data ex art. 85 cpv.2 RFF quando il debitore escusso in via di pignoramento o di fallimento intende opporre che il debito è garantito da pegno e quindi soggiace all'esecuzione in via di realizzazione del pegno (beneficium excussionis realis; cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §9 m.11).
b) Sull'esistenza di un diritto di pegno, sia esso immobiliare o manuale, invocato da un creditore procedente, non è competente a decidere l'ufficio delle esecuzioni nè l'autorità di vigilanza adita su reclamo, bensì il giudice nella procedura di rigetto dell'opposizione (per il rinvio dell'art. 153 cpv.4 LEF), subordinatamente in sede di appuramento dell'elenco degli oneri (DTF 105 III 64-65 cons.1; Amonn, op. cit., §33 m.11-13).
c) Sulla specie d'esecuzione - pegno immobiliare o pegno manuale - se il creditore al beneficio di un diritto di pegno su un credito garantito da ipoteca promuove per errore l'esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare, il debitore deve fare opposizione se vuole che non venga realizzato l'immobile, ma solo il credito garantito da pegno immobiliare. Se il debitore omette di fare opposizione, l'esecuzione promossa dal creditore è proseguita, riservati eventuali diritti di chi fosse parte del processo esecutivo (DTF 78 III 95-97).
Il debitore può interporre reclamo soltanto se il creditore, pur riconoscendo di non essere al beneficio che di un pegno manuale, promuove nondimeno l'esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare (DTF 78 III 97-98).
E nemmeno è data la via eccezionale del reclamo per ragioni di economia processuale (DTF 78 III 97), non realizzandosi il presupposto dell'errore di immediato riscontro: __________ insiste infatti sul pegno immobiliare, col supporto - rilevante - della convenzione 3 agosto 1993 (doc.1), segnatamente dei patti n.1 e 2.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 153 cpv.4 LEF nonchè 85 cpv.2 RFF
PRONUNCIA
Il reclamo 15 maggio 1995 __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster