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Numero d'incarto:
10.2006.608
Data decisione, Autorità:
19.01.2007, PRPEN
Titolo:
Opposizione tardiva al decreto di accusa
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.608
DA
4256/2006
Bellinzona
19
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per statuire in materia di procedura penale e
meglio per giudicare
ACCU 1
siccome
ritenuto
colpevole di danneggiamento;
fatti
avvenuti il 22 luglio 2006 a __________;
reato
previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 4256/2006 di data 20 novembre 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
Alla multa di fr. 300.00.
2. Il rinvio della parte civile al competente foro civile per il risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di
fr. 100.00.
vista l'opposizione
interposta dalla parte civile in data 15 dicembre 2006;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione
scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;
che
il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla parte civile al suo
domicilio di Haan il 20 novembre 2006;
che
tale atto gli è stato regolarmente notificato il 24 novembre 2006 (cfr.
ricevuta di ritorno agli atti);
che
di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva l’11 dicembre 2006,
essendo i due giorni precedenti considerati festivi;
che
l’opposizione interposta dalla patrocinatrice della parte civile, inoltrata
unicamente il 15 dicembre 2006 (cfr. opposizione), risulta pertanto tardiva;
che
ciò posto non è nemmeno necessario chinarsi sulla facoltà della patrocinatrice
di parte civile di validamente poter rappresentare quest’ultima nella presente
procedura;
che
di conseguenza l’opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
-
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
Non si prelevano né tasse, né spese.
- Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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