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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.110
Data decisione, Autorità: 04.07.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00110
Lugano 4 luglio 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di revisione 2 maggio 1995 alla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d'appello presentata da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 5/19 aprile 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità di vigilanza nell'inc. 15.95.49 su reclamo 24 febbraio 1995 di
patr. dall'avv. __________
in materia di indicazione del debitore sugli atti esecutivi;
richiamato il decreto presidenziale 3 maggio 1995 di non concessione dell'effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
considerato
in fatto e in diritto:
che con reclamo 24 febbraio 1995 (inc. 15.95.49) __________ ha chiesto, per quanto è qui di rilievo, la concessione dell'effetto sospensivo;
che il reclamo è stato evaso con sentenza 5/19 aprile 1995, con conseguente caducità della domanda di effetto sospensivo (cfr. cons.3);
che con domanda di revisione 2 maggio 1995, con domanda di effetto sospensivo, __________ chiede "in applicazione dell'art. 26 lett. a, b, c LPR" la completazione del dispositivo della pregressa sentenza, nel senso che il dispositivo n.1 venga integrato con l'aggiunta di "al reclamo è concesso l'effetto sospensivo";
che contro una decisione su reclamo resa dalla Camera di esecuzione e fallimenti quale Autorità cantonale di vigilanza è dato il rimedio di diritto processuale amministrativo dedotto dall'art. 26 LPR, a condizione che ne ricorrano i presupposti;
che il creditore __________ assevera che la non concessione alla debitrice __________ del richiesto effetto sospensivo nel pregresso giudizio l'ha sorpreso, atteso che:
l'effetto sospensivo "viene deciso in modo tempestivo e positivamente";
"per evidenti motivi d'economia processuale si imponeva, come d'abitudine, di accogliere subito la richiesta di effetto sospensivo";
"non ha perciò giustamente introdotto subito l'azione in rigetto provvisorio dell'opposizione, attendendo principalmente l'esito della procedura di reclamo";
"a titolo cautelativo in seguito egli introduceva comunque un'azione in rigetto provvisorio dell'opposizione in data 16 marzo 1995";
"la buona fede del creditore risulterebbe lesa e i suoi diritti non convenientemente protetti, perdendo in concreto il diritto di ritenzione sugli oggetti inventariati, avendo correttamente atteso la decisione incidentale sulla domanda di effetto sospensivo, senza beninteso introdurre entro dieci giorni la richiesta di rigetto d'opposizione";
che l'UEF di Locarno e __________ hanno chiesto la reiezione della domanda di revisione, l'escussa protestando spese e ripetibili, ritenuto che il creditore ha omesso di compiere gli atti procedurali che gli incombevano per "esclusiva sua colpa";
che il creditore __________ ravvisa motivi di revisione nel fatto che l'Autorità di vigilanza non abbia concesso l'effetto sospensivo chiesto dalla debitrice __________ atteso che "l'autorità giudicante avrebbe dovuto tenere in considerazione i fatti e gli interessi legittimi del creditore (art. 26 lett.a e b LPR), permettendo allo stesso di esprimersi (art. 26 lett.c LPR) e quindi accordando al reclamo l'effetto sospensivo";
che __________ si lamenta che la controparte sia rimasta soccombente sulla domanda di effetto sospensivo;
che non vi può essere pregiudizio giuridico (Beschwer) per il creditore se non viene concesso l'effetto sospensivo chiesto dalla debitrice;
che difetta pertanto la legittimazione attiva per formulare la domanda di revisione ex art. 26 ss. LPR;
che, in via abbondanziale, quand'anche fosse proponibile, la domanda di revisione andrebbe respinta d'acchito per carenza manifesta dei presupposti ex art. 26 lett.a, b, c LPR, mancando inoltre le formalità di cui all'art. 27 LPR;
che il gravame è in tutta evidenza al limite del temerario;
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF e 17 LPR);
richiamati gli art. 26 ss. LPR,
PRONUNCIA:
La domanda di revisione 2 maggio 1995 di __________ __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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