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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.196
Data decisione, Autorità:
02.11.2006, IICCA
Titolo:
nomina di nuovo perito - appallabilità
Incarto n.
12.2006.196
Lugano
2 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Lardelli e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione
della giudice Epiney-Colombo, esclusa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.60
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16
giugno 2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr.
dall’ RA 1
nella
quale procedura il Pretore, con decisione 5 ottobre 2006, ha respinto una
domanda della AP 1 intesa alla nomina di un nuovo perito ed alla sospensione
del termine per procedere alla completazione o delucidazione della perizia.
Appellante
l’attrice la quale, con appello 23 ottobre 2006, chiede la riforma del primo
giudizio nel senso di accogliere la domanda di sostituzione del perito e di
annullare il termine per chiedere la completazione della perizia.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto e in diritto:
che la decisione del
Pretore, come quella in oggetto, che rifiuta la nomina di un nuovo perito
nell'ambito dell'applicazione dell'art. 252 cpv. 5 CPC è un'ordinanza e di
conseguenza è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1984, 388 e 1987, 230; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 252 m. 3);
che infatti concerne
l'istruttoria della causa e ricade nelle controversie procedurali decise con
ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 94 m. 2);
che la forma o la
terminologia usata dal giudice - che nella fattispecie ha emanato il
provvedimento indicandolo quale "decreto" - non è criterio decisivo
per distinguere tra ordinanza e decreto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 94 m. 1);
che la palese
improponibilità dell'appello può così essere sanzionata già all'esame
preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di doverlo prima intimare alle
controparti per le loro osservazioni;
che le spese sono a
carico dell'appellante;
Per i quali motivi
visti gli art. 94, 95 e 252 cpv. 5 CPC
e, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia:
-
L'appello 23 ottobre 2006 AP 1 è inammissibile.
-
La
tassa di giudizio di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 350.-) sono
a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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