AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.100
Data decisione, Autorità: 18.08.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00100
Lugano 18 agosto 1995/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami
20 aprile 1995 di
patr. dall'avv. __________
21 aprile 1995 di
patr. dall'avv. __________
Contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano nella procedura dipendente dal sequestro decretato l'11 aprile 1995 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su istanza di
__________ patr. dallo Studio legale __________
contro
__________;
viste le osservazioni 3 maggio 1995 di __________ e 8 maggio 1995 dell'UE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 11 aprile 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano ha sequestrato per Fr. 1'792'340.55.-- oltre accessori presso la __________, la __________ di __________ e la __________:
"tutti gli averi in contanti, titoli, metalli preziosi o crediti, impegni a termine, averi su conti correnti, conti o altre forme di deposito, conti transitori e conti cifrati o sotto qualsiasi altra designazione convenzionale e/o relazione bancaria, eventualmente custoditi in cassette di sicurezza, così come ogni avere e credito fondato su relazioni fiduciarie, dividendi o parti di liquidazione, appartenenti o intestati a nome del debitore congiuntamente o individualmente, in nome proprio o a nome di qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui egli risulta l'avente diritto economico, il tutto fino a concorrenza dell'importo dedotto in esecuzione".
B. L'UE di Lugano ha eseguito il sequestro l'11 aprile 1995.
C. Con reclamo 20 aprile 1995 (inc. 15.95.100) __________ ha chiesto, in via principale, l'annullamento del sequestro e in via subordinata la radiazione dei termini "appartenenti" e "a nome di qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui egli risulta l'avente diritto economico", ritenuto che:
determinante "non è tanto l'appartenenza economica quanto piuttosto la proprietà giuridica dei beni";
l'UE deve rifiutare l'esecuzione di un sequestro se i beni non sono pignorabili "per loro natura o per effetto di legge";
"la nullità formale dell'ordine di sequestro appare pacifica, per lo meno nella misura in cui fa riferimento alla nozione di avente diritto economico".
D. Con reclamo 21 aprile 1995 (inc. 15.95.102) __________ ha chiesto, in via principale, l'annullamento del sequestro e in via subordinata la radiazione dei termini "relazioni fiduciarie", "appartenenti" e "a nome di qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui egli risulta l'avente diritto economico", sostanzialmente per gli stessi motivi già indicati nel reclamo inc. 15.95.102, ritenuto altresì che:
E. La creditrice sequestrante __________ ha chiesto la reiezione in ordine e nel merito dei gravami, atteso che:
non è legittimata al reclamo "dato che la giurisprudenza le riconosce tale diritto unicamente a condizione che il reclamo sia diretto contro un sequestro di beni che, a detta dello stesso creditore, non appartengano al debitore";
F. L'UE di Lugano ha chiesto la reiezione dei gravami con argomentazioni che, se necessario, saranno riprese in seguito.
Considerato
in diritto:
I due reclami sono diretti contro l'esecuzione ad opera dell'UE di Lugano dello stesso sequestro n. __________ decretato l'11 aprile 1995 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano su istanza del creditore sequestrante __________ contro il debitore sequestrato __________ e sono sostanzialmente incentrati su convergenti allegazioni tanto fattuali che in diritto: le cause inc. 15.95.100 e 15.95.102 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
La legittimazione al reclamo deve essere riconosciuta a chi è toccato nei propri interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione, costitutiva di pregiudizio materiale attuale.
a) Di tutta evidenza è la legittimazione al reclamo del debitore sequestrato
b) Quanto a __________, essa è lesa in linea di principio nei suoi interessi giuridicamente protetti dall'esecuzione del sequestro nella misura in cui il sequestro tocca beni non di proprietà del debitore sequestrato ma solo quelli, non sequestrabili, di cui il debitore non fosse proprietario nel senso inteso dal diritto civile.
Orbene, nel caso di specie __________ è legittimata ad aggravarsi solo limitatamente all'esecuzione del sequestro su beni presso la reclamante stessa - e non anche su quelli che fossero in altri istituti bancari - di cui il sequestrato risulterebbe solo "avente diritto economico": entro questi ristretti limiti è legittimata al reclamo, atteso che il pregiudizio materiale attuale si sostanzia negli obblighi contrattuali che la banca ha nei confronti della sua controparte, la cui violazione determinerebbe conseguenze risarcitorie ove fossero stati omessi atti procedurali dovuti, reclamo compreso.
La via del reclamo è data contro l'esecuzione del sequestro ad opera dell'organo d'esecuzione (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §51 m.45 e 62 con rif. ivi; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 385).
I reclamanti asseverano che non è data facoltà di sequestrare beni non di proprietà del debitore sequestrato, il quale ne fosse solo l'avente diritto economico.
Va qui ricordato che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che il creditore sequestrante deve fornire all'autorità del sequestro (nel caso di specie al pretore) le indicazioni su tutti gli elementi che devono formare oggetto del decreto e che sono enumerati all'art. 274 cpv.2 LEF.
a) Se il pretore concede per errore un sequestro benchè ne manchino gli elementi essenziali, l'Ufficio esecuzione deve comunque in principio eseguirlo: il suo potere d'esame è infatti assai limitato, se raffrontato a quello del giudice del sequestro, atteso che non gli è assolutamente possibile verificarne le condizioni materiali (salvo casi limite dove il principio dell'economia processuale prevale sul dogmatismo fondato su poteri di cognizione sostanzialmente diversi: ad esempio, se esiste contestazione sulla proprietà dei beni da sequestrare e se la proprietà del terzo è perfettamente chiara, l'organo d'esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del sequestro con provvedimento suscettibile di reclamo ex art. 17 LEF all'autorità di vigilanza).
b) L'UE deve invece verificare la regolarità formale del decreto di sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF, ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons.1; Gilliéron, op. cit., p.384-385).
a) i beni da sequestrare sono impignorabili (DTF 107 III 37, 106 III 106 e 76 III 34-35; Gilliéron, op. cit., p. 384; Amonn, op. cit., §51 m.45; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §58 m.15 p.472-473);
b) i beni da sequestrare sono fuori della giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75 III 26 cons. 1; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 m.2 p.467; Gilliéron, op. cit., p.384; Amonn, op. cit., §51 m.45);
c) i beni da sequestrare non esistono (DTF 107 III 37-38, 105 III 141 e 80 III 87; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);
d) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons.6, 105 III 114 cons.4 e 104 III 58-59 cons.3; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 m.2 p.468; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);
e) i beni da sequestrare, per ammissione del creditore o per evidenza manifesta, appartengono a uno stato estero e si riferiscono a fatti ex jure imperii (DTF 108 III 109; CEF 18 aprile 1988 su reclamo A.F. cons.1e; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45);
f) il sequestro è stato ottenuto in violazione del principio della buona fede ex art.2 cpv.1 CC (DTF 112 III 51, 108 III 104-105 e 120-121, 107 III 38 cons.4; Fritzsche/Walder, op. cit., §58 n.4 p.467; Gilliéron, op. cit., p.385; Amonn, op. cit., §51 m.45).
a) Possono essere sequestrati solo beni che il creditore indica come appartenenti al debitore: in altre parole, è escluso il sequestro di beni che il creditore indica appartenere a terzi (DTF 106 III 88 con rif.). Devono essere considerati beni di terzi tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica differente dal debitore escusso (DTF 106 III 89 e 105 III 112). Determinante è la realtà giuridica (DTF 107 III 104 cons.1): l'identità economica fra il debitore escusso e il terzo può essere presa in considerazione solo in casi eccezionali (DTF 105 III 112-113 con rif. a 102 III 165 ss.).
b) Nel caso di specie il decreto di sequestro indica in tutta evidenza beni che secondo la realtà giuridica non appartengono al sequestrato, la formulazione "a nome di qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui egli risulta l'avente diritto economico" non potendo infatti essere intesa altrimenti: limitatamente a questo punto i reclami vanno accolti.
Non occorre invece che sia depennata anche l'indicazione generica "appartenenti", decisiva essendo la successiva specificazione che ha determinato l'esito di cui già si è detto.
c) E nemmeno si realizzano i casi eccezionali ipotizzati in DTF 105 III 113 (abuso di diritto del debitore che si rifugia in modo evidente dietro il dualismo giuridico simulato al solo scopo di sottrarre beni all'esecuzione forzata) e in DTF 102 III 172 cons.3 (perfetta identità economica tra la persona fisica e la società anonima di cui la persona fisica è unico azionista e unico creditore; la SA è priva di qualsivoglia potere autonomo distinto da quello del dominus, il quale ne fa uso per agire manifestamente in fraudem legis allo scopo evidente di sottrarre attivi ai suoi creditori).
d) Ne consegue che nel caso in esame l'Ufficio di esecuzione di Lugano non può procedere su beni di cui il sequestrato non sia proprietario nei termini intesi dal diritto civile. La formulazione del decreto della Segretaria assessore, sub oggetti da sequestrare, "a nome di qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui egli risulta l'avente diritto economico" va tenuta per non scritta ai fini esecutivi e non può pertanto formare oggetto di esecuzione ad opera dell'UE.
a) Il creditore sequestrante può ottenere più sequestri in luoghi diversi anche se procede contro lo stesso debitore per un unico credito (cfr. DTF 120 III 47 cons.5a; 88 III 66; Gilliéron, op. cit., p.375 n.2): il sequestro con connotazioni investigative (Sucharrest) è in linea di principio lecito perché tende unicamente a bloccare beni di proprietà del debitore sequestrato, di cui sia nota o verosimile l'esistenza ma non se ne conosca con esattezza la localizzazione (sulla nozione: cfr. Gilliéron, Le séquestre investigatoire: mythe ou réalité?, in: ZSR 1987 I 41 ss.).
b) Il sequestro investigativo è lecito purché non costituisca abuso di diritto manifesto: siffatto abuso si realizza quando il provvedimento esecutivo, benchè ottenuto dal giudice del sequestro in termini conformi al diritto, tenda in realtà ad altri obiettivi del tutto incompatibili con il principio della buona fede, ad esempio a bloccare beni del sequestrato per un importo notevolmente superiore a quello necessario per soddisfare il creditore sequestrante per l'importo dedotto in esecuzione, comprensivo di capitale, interessi e spese, in contrasto con i principi ex art. 97 cpv.2 LEF, applicabili al sequestro per il rinvio dell'art. 275 LEF (cfr. DTF 120 III 47 cons.5a).
c) Il reclamante si limita in sostanza ad un richiamo generico all'abuso di diritto senza sostanziarlo in termini di verosimiglianza.
d) Nel caso di specie non vi è indizio alcuno che il sequestro chiesto su beni in tre banche luganesi persegua fini illeciti: la creditrice sequestrante intende ottenere il pagamento del credito per cui procede e non sa con esattezza su quale banca vi siano beni sequestrabili e per quale importo. Nell'ipotesi che fossero stati bloccati più beni di quanto occorra, il debitore potrà ottenere senza difficoltà la liberazione dell'eccedenza: a questo stadio di procedura non è però noto l'esito delle esecuzioni e non vi sono pertanto elementi suscettibili di costituire abuso di diritto.
Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 271 ss. e 275 LEF
PRONUNCIA:
Le procedure inc. 15.95.100 e 15.95.102 sono dichiarate congiunte.
Il reclamo 20 aprile 1995 (inc. 15.95.100) di __________, e il reclamo 21 aprile 1995 di __________ (inc. 15.95.102), sono parzialmente accolti.
2.1. Di conseguenza è fatto ordine all'Ufficio esecuzione di Lugano di depennare dal verbale del sequestro 11 aprile 1995 la formulazione: "a nome di qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui egli risulta l'avente diritto economico".
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a: - __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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