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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1995.78
Data decisione, Autorità: 01.06.1995, CEF
Incarto n. 15.95.00078
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 13 giugno 1994 di
Contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro il pignoramento del credito nei confronti del Fondo di previdenza per il personale della __________ di Fr. 14’240.-- nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
(rappr. Da __________
viste le osservazioni: - 4 luglio 1994 dello __________;
completata l’istruttoria;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 23’959.55 oltre spese.
B. Dal verbale interno per le operazioni di pignoramento 5 aprile 1994 risulta che il debitore, divorziato dal 26 aprile 1994, lavora come barista e percepisce Fr. 1’509.95 al mese per 13 mensilità. Il suo minimo di esistenza è stato calcolato come segue:
minimo base Fr. 1’370.--
locazione Fr. 1’150.--
cassa malati Fr. 250.--
trasferte Fr. 15.--
Totale Fr. 2’920.--
Con atto di pignoramento 5 aprile/9 maggio/7 giugno 1994 l’UEF di Mendrisio ha pignorato al reclamante il suo credito di Fr. 14’240.-- nei confronti del Fondo di previdenza per il personale della __________.
C. Con reclamo 13 giugno 1994 __________ ha sostenuto che l’importo pignorato gli serve per sopperire al suo minimo di esistenza.
D. Delle osservazioni dello Stato del Cantone Ticino e dell’UEF di Mendrisio si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
In casu questa disposizione non è applicabile, ritenuto che con scritto 23 novembre 1993 l’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, in seguito alla messa in liquidazione del __________, ha comunicato all’Ufficio cantonale di esazione l’intenzione di procedere al pagamento della prestazione di libero passaggio di Fr. 14’240.-- ad __________.
Secondo la giurisprudenza il versamento in contanti di un’istituzione di previdenza a un lavoratore, che inizia un’attività indipendente, non è nè impignorabile ai sensi dell’art. 92 cifra 13 LEF, nè limitatamente pignorabile ai sensi dell’art. 93 LEF (cfr. DTF 118 III 19).
a) In casu la prestazione di libero passaggio doveva venire versata al reclamante in seguito alla messa in liquidazione __________ e non su sua richiesta, per esempio ai sensi dell’art. 331 c cpv. 4 lett. b CO e 30 cpv. 2 LPP, per iniziare un’attività in proprio, per cui rimane applicabile l’art. 93 LEF.
Ritenuto che __________ percepisce un salario di Fr. 1’509.95 al mese, il suo minimo di esistenza, calcolato in Fr. 2’920.--, resta scoperto per Fr. 1’410.-- al mese risp. Fr. 16’920.-- all’anno. La prestazione di libero passaggio di Fr. 14’240.--, se considerata quale capitale, viene pertanto consumata per sopperire al minimo di esistenza del reclamante già in un periodo inferiore all’anno stabilito per il pignoramento di salario.
b) Con la somma spettantegli dalla Cassa pensione il debitore non può essere costretto ad acquistare una rendita. Ciò nonostante l’Ufficio esecuzione dovrebbe calcolare quale rendita annuale, nel momento del pignoramento, potrebbe venire acquistata con tale capitale (cfr. DTF 117 III 24, 113 III 15).
In casu tuttavia, considerati l’importo e l’aspettativa di vita del reclamante, nato nel 1953, si può prescindere da tale calcolo, ritenuto che la rendita che ne risulterebbe, sarebbe talmente esigua che, nemmeno se considerata insieme con il reddito dal suo lavoro, sarebbe sufficiente a coprire il minimo di esistenza del debitore. L’importo di Fr. 14’240.-- è pertanto impignorabile ex art. 93 LEF.
Nelle more della procedura, l’escusso si è risposato con una cittadina cubana e vive tra la Svizzera e Cuba: dalla fine del 1994 non lavora più come barista presso il bar __________ ma sta “cercando di organizzare congiuntamente con delle persone che vivono a Cuba un’attività di import-export, aiutato finanziariamente dalla madre e dai suoceri che vivono a Cuba (cfr. verbale 29 maggio 1995). Vi è quindi un ulteriore elemento, benchè stricti juris da far valere in sede di riesame, per accedere al petitum del reclamante.
Il reclamo 13 giugno 1994 di __________ va di conseguenza accolto.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 TarLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati
PRONUNCIA
Di conseguenza è annullato l’atto di pignoramento 5 aprile/9 maggio/7 giugno 1994 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio con il quale è stato pignorato ad __________ il credito di Fr. 14’240.-- vantato nei confronti del Fondo di previdenza per il personale della __________, curato dall’Autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, Bellinzona.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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