AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2006.401
Data decisione, Autorità: 11.12.2006, TRAM
Titolo: Ricovero coatto urgente in ambiente psichiatrico
Incarto n. 52.2006.401
Lugano 11 dicembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 novembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione 28 novembre 2006 (no. 2006/97) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 novembre 2006 con la quale il __________ ha disposto il suo ricovero coatto urgente alla clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC);
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
A. Il 9 novembre 2006 RI 1 è stato privato della libertà a scopo di assistenza e collocato presso la clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC) in forma coatta. Questo ricovero in ambito psichiatrico è stato ordinato dal dr. __________ a dipendenza di uno scompenso psicotico acuto.
B. Mediante ricorso 13 novembre 2006 RI 1 è insorto contro il ricovero dinanzi alla Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando il provvedimento.
Dopo esser stato sentito dalla commissione il ricorrente è stato sottoposto ad esame specialistico da parte del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 28 novembre 2006 la CGASP ha respinto il gravame.
C. Il 30 novembre 2006 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, limitandosi ad asserire "ricorro contro Dio!".
D. Il Tribunale ha richiamato l'incarto completo dalla prima istanza di ricorso, ma ha rinunciato a chiedere osservazioni sia alla CGASP che alla CPC, stante la manifesta infondatezza del gravame (art. 48 e 49 cpv. 1 PAmm).
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Nel nostro Cantone il collocamento coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona indicata all'art. 397a CC ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso di urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Per le persone tutelate è inoltre competente il tutore (art. 22 cpv. 2 LASP).
Il Direttore del settore o lo psichiatra curante possono decidere un trattamento ambulatoriale coattivo se la situazione dell'utente, pur non giustificando un collocamento, richiede comunque un intervento restrittivo della libertà personale (art. 20 cpv. 2 LASP).
La decisione, motivata e corredata dal piano terapeutico (art. 21 LASP), è impugnabile alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
La decisione di collocamento del 9 novembre 2006 si inserisce in questo quadro clinico, caratterizzato da nuovi episodi pantoclastici ed autoaggressivi.
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 28 novembre 2006, la CGASP ha confermato il collocamento. L'autorità di ricorso di prime cure si è fondata in particolare sul referto peritale del proprio membro dr. __________, il quale ha rilevato che al momento della visita il paziente era evidentemente scompensato, con una sintomatologia psicotica caratterizzata da dissociazione, discordanza, perplessità, ambivalenza, corso del pensiero illogico-scucito-delirante-interpretativo, scollamento dalla realtà e massiccia assenza di coscienza del proprio stato. Sul piano diagnostico, il medico specialista ha confermato la sussistenza di una schizofrenia ebefrenica in fase di scompenso acuto, con prognosi già compromessa dal profilo bio-psico-sociale e prospettive addirittura catastrofiche senza un approccio terapeutico variato, intensivo, globale e durevole nel tempo. Per finire, il menzionato professionista ha condiviso la necessità del ricovero, stante la consistenza del disturbo psichico di cui soffre il ricorrente senza aver coscienza del proprio stato.
Questa valutazione è stata sostanzialmente condivisa da tutti i medici che hanno avuto modo di esaminare l'insorgente.
Dal momento che il ricovero è stato disposto secondo la procedura d'urgenza, qualora dovesse perdurare la necessità del trattenimento la CPC dovrà tuttavia provocare l'avvio di una procedura di (conversione in) collocamento ordinario ex art. 20 LASP (cfr. art. 22 cpv. 3 LASP, nonché il consid. 2.2. che precede).
Per questi motivi,
visti gli art. 397a ss. CC; 19, 20, 22, 45, 50 e 52 LASP;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva tassa di giudizio.
Intimazione a:
terzi implicati
CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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